Cassazione Civile, Ordinanza n. 13016/2025 del 15/05/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da una cartella di pagamento emessa per IVA relativa all’anno 2006 nei confronti di una società acquirente di autovetture, ritenuta obbligata in via solidale al pagamento dell’imposta non versata dalla società cedente. La CTR aveva accolto l’appello dell’Amministrazione finanziaria, ritenendo infondate le eccezioni preliminari e confermando la solidarietà IVA in ragione del fatto che il fornitore non aveva versato l’imposta, le vetture erano state cedute a prezzi inferiori a quelli di mercato e le fatture risultavano non regolari/inattendibili. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione dell’art. 40 d.P.R. 633/1972 per mancato rilievo del difetto di competenza territoriale dell’ufficio; 2) violazione dell’art. 60 bis d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c. per avere la CTR fondato la decisione sul sottocosto senza provare la partecipazione del cessionario alla frode; 3) violazione dell’art. 21 d.P.R. 633/1972 per mancata specificazione delle ragioni di inattendibilità delle fatture; 4) violazione dell’art. 60 bis, comma 3, d.P.R. 633/1972, dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. per omesso esame della documentazione difensiva (perizia, dichiarazione della cedente, documenti sul prezzo); 5) violazione dell’art. 2697 c.c., dell’art. 115 c.p.c., degli artt. 24, 32 e 58 d.lgs. 546/1992, dell’art. 654 c.p.p. e dell’art. 20 d.lgs. 74/2000 per mancata considerazione del decreto di archiviazione penale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la questione del difetto di competenza territoriale dell’ufficio non era stata specificamente dedotta nei gradi di merito ed era quindi nuova. Ha poi respinto gli altri motivi, affermando che la CTR si era conformata alla giurisprudenza sull’art. 60 bis d.P.R. 633/1972: in presenza di cessione di beni a prezzo inferiore al normale e mancato versamento dell’IVA da parte del cedente, il cessionario risponde in solido senza necessità di una specifica attività accertativa nei suoi confronti, potendo solo offrire prova contraria mediante documenti oggettivi idonei a giustificare il minor corrispettivo. La Corte ha inoltre osservato che non era necessaria la partecipazione del cessionario a una frode IVA, che le censure sulla regolarità delle fatture e sulla documentazione difensiva miravano in realtà a una rivalutazione del merito e quindi erano inammissibili, e che il decreto di archiviazione penale non vincolava il giudice tributario. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 40 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La censura sulla competenza territoriale dell’ufficio è inammissibile se non specificamente dedotta nei gradi di merito; il difetto di competenza non è rilevabile d’ufficio dal giudice tributario.
art. 60 bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La responsabilità solidale del cessionario opera quando il cedente non ha versato l’IVA e la cessione è avvenuta a prezzo inferiore al valore normale; non è richiesta la partecipazione del cessionario a una frode, essendo sufficiente la sussistenza dei presupposti normativi e restando ammessa la prova contraria.
L’onere di provare la plausibilità del minore corrispettivo e la sussistenza di ragioni giustificative oggettive grava sul cessionario che intenda contrastare la solidarietà IVA.
art. 21 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Le doglianze sulla regolarità/inattendibilità delle fatture richiedono un confronto specifico con il contenuto documentale delle stesse; la censura meramente assertiva è inammissibile.
Non è consentito in cassazione chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio già apprezzato dal giudice di merito.
artt. 24, 32 e 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamati nel quinto motivo, ma la Corte non attribuisce ad essi un effetto vincolante idoneo a superare l’autonoma valutazione del giudice tributario rispetto al decreto di archiviazione penale.
Il decreto di archiviazione non produce vincolo nel giudizio tributario come farebbe una sentenza penale irrevocabile.
art. 20 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Il provvedimento penale richiamato non impedisce la valutazione autonoma del giudice tributario sui fatti rilevanti ai fini dell’imposizione.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di solidarietà IVA del cessionario prevista dall’art. 60 bis d.P.R. 633/1972, la responsabilità del cessionario presuppone che il cedente non abbia versato l’imposta e che la cessione sia avvenuta a prezzo inferiore a quello normale; non occorre dimostrare la partecipazione del cessionario a una frode.
- Il cessionario può liberarsi dalla responsabilità solidale solo offrendo prova contraria concreta e oggettiva della plausibilità del minor prezzo, mediante documenti idonei a giustificare il corrispettivo in relazione alla specifica attività economica svolta.
- Le eccezioni processuali, come il difetto di competenza territoriale dell’ufficio impositore, devono essere dedotte specificamente nei gradi di merito; se introdotte tardivamente sono inammissibili come nuove.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la deduzione di violazione di legge in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio compiuto dal giudice di appello.
- Il giudice tributario non è vincolato da un decreto di archiviazione penale e conserva autonomia valutativa sui fatti rilevanti ai fini fiscali.
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