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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17280/2024 del 24/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato per il recupero di IVA e IRAP asseritamente non versate per l'anno 2005, in un contesto di operazioni societarie di scissione. In primo grado la CTP aveva annullato la cartella; in appello l'Agenzia delle Entrate aveva ottenuto la riforma della decisione, con rigetto del ricorso originario della contribuente. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., perché la CTR avrebbe riformato anche il capo relativo all'IRAP nonostante tale capo fosse coperto da giudicato interno per mancata impugnazione; (2) nullità della sentenza per omessa pronuncia/apparente motivazione sulle eccezioni di inammissibilità dell'appello dell'Ufficio per difetto di specificità, novità dei motivi, mancata contestazione dei fatti e dei documenti; (3) omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l'IRAP era stata pagata e che, quanto all'IVA, l'Ufficio aveva trattato in modo contraddittorio la dichiarazione presentata; (4) violazione dell'art. 54-bis d.P.R. n. 633/1972 e dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR ritenuto legittimo il recupero IVA nonostante l'asserita inesistenza del debito e la documentata esistenza del credito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendo che la CTR avesse effettivamente riformato anche il capo IRAP della sentenza di primo grado benché non impugnato e quindi coperto da giudicato interno. Ha rigettato il secondo motivo, perché la motivazione della CTR, pur sintetica, è stata ritenuta esistente e sufficiente al minimo costituzionale. Ha dichiarato in parte assorbito il terzo motivo nella parte relativa all'IRAP e inammissibili, per il resto, il terzo e il quarto motivo, poiché diretti a contestare la sufficienza della motivazione e la valutazione del materiale probatorio, profili non più scrutinabili in cassazione se non nei limiti dell'omesso esame di un fatto decisivo. La sentenza è stata quindi cassata limitatamente al capo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito confermando il rigetto del ricorso originario solo per la parte relativa all'IVA. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per reciproca parziale soccombenza.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il giudice di appello non può riformare capi della sentenza di primo grado non impugnati, perché su di essi si forma giudicato interno.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per far valere nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per motivazione solo apparente.

  • art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere il difetto di specificità dei motivi di appello dell'Ufficio.

  • art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente per dedurre la novità dei motivi di appello nel processo tributario.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la mancata considerazione della documentazione prodotta in primo grado.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La Corte precisa che, dopo la riforma del 2012, non è più consentita la censura sulla mera insufficienza della motivazione, ma solo sull'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione.

  • art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83

    Norma che ha riformulato il vizio motivazionale deducibile in cassazione.

  • L. 7 agosto 2012, n. 134

    Legge di conversione della riforma del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La Corte, cassata la sentenza sul punto accolto, decide nel merito senza rinvio perché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro della legittimità dell'iscrizione a ruolo in materia IVA.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare il riparto dell'onere della prova in ordine all'esistenza del debito IVA.

Massime di principio

  • In caso di mancata impugnazione di un capo autonomo della sentenza di primo grado, quel capo si consolida per giudicato interno e il giudice di appello non può riformarlo, neppure indirettamente.
  • La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla, soltanto quando l'argomentazione sia graficamente esistente ma obiettivamente inidonea a rendere percepibile la ratio decidendi; una motivazione sintetica ma intelligibile supera il minimo costituzionale.
  • Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il vizio di mera insufficienza della motivazione, né è consentito in cassazione ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
  • Quando la causa è matura e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., una volta cassata la sentenza impugnata limitatamente al punto accolto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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