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Cassazione Civile, Ordinanza n. 37879/2022 del 28/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La società ricorrente aveva impugnato in sede di merito cartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a crediti contributivi e previdenziali, tra cui premi INAIL, contributi DM10 e contribuzione riferita a rapporti di lavoro parasubordinato. La Corte d'appello aveva confermato la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione. In cassazione la società deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 2943, 2944 e 2945 c.c. in tema di prescrizione; 2) violazione degli artt. 112, 113 e 156 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 2719 c.c. Sul piano processuale sosteneva, soprattutto, che la controversia non fosse propriamente giuslavoristica/previdenziale, ma riguardasse questioni civilistiche come difetto di notifica, illegittimità dell'iscrizione a ruolo, nullità dell'avviso di accertamento, dilazione di pagamento e riconoscimento del debito, nonché prescrizione della pretesa sanzionatoria; perciò assumeva che dovesse applicarsi la sospensione feriale dei termini e che il ricorso per cassazione fosse tempestivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva proposizione. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata pubblicata il 29 giugno 2021 e che il ricorso era stato notificato il 21 gennaio 2022, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. Ha escluso l'applicabilità della sospensione feriale dei termini, ritenendo che, ai fini della deroga prevista dalla legge n. 742/1969, rilevi la materia della controversia e non le singole questioni giuridiche prospettate; poiché la lite riguardava impugnazione di cartelle e avvisi di addebito per crediti contributivi/previdenziali, la sospensione non operava. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2943 c.c.

    richiamato come norma asseritamente violata sul tema della prescrizione, ma non ritenuto decisivo perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività

  • art. 2944 c.c.

    richiamato come norma asseritamente violata sul tema della prescrizione, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 2945 c.c.

    richiamato come norma asseritamente violata sul tema della prescrizione, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    indica il vizio di legittimità dedotto nei tre motivi di ricorso

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata

  • art. 113 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata

  • art. 2719 c.c.

    richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata

  • art. 327 c.p.c.

    usato come base del termine semestrale per impugnare la sentenza, decorrente dalla pubblicazione della decisione di merito

  • art. 1 legge n. 742/1969

    richiamato per escludere la sospensione feriale nella materia previdenziale/contributiva

  • art. 3 legge n. 742/1969

    richiamato per escludere la sospensione feriale nella materia previdenziale/contributiva

  • art. 92 r.d. n. 12/1941

    richiamato in combinazione con la legge sulla sospensione feriale per escluderne l'applicazione

  • Cass. n. 2145/2021

    citata come precedente conforme sull'assenza di sospensione feriale per opposizioni a cartelle e avvisi di addebito contributivi

  • Cass. n. 21163/2018

    citata come precedente conforme sull'assenza di sospensione feriale per opposizioni a cartelle e avvisi di addebito contributivi

  • Cass. n. 19079/2018

    citata per affermare che ciò che rileva è la materia della controversia, non le singole questioni giuridiche affrontate

  • art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002

    richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità

Massime di principio

  • Ai fini dell'applicazione della sospensione feriale dei termini, occorre guardare alla materia sostanziale della controversia e non alle singole questioni giuridiche dedotte nel ricorso.
  • Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di cartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a crediti contributivi/previdenziali rientrano nella materia lavoro/previdenza e non beneficiano della sospensione feriale dei termini.
  • Il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata e, se non opera la sospensione feriale, il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContributi previdenziali
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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