Cassazione Civile, Ordinanza n. 37879/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente previdenziale)
La controversia
La società ricorrente aveva impugnato in sede di merito cartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a crediti contributivi e previdenziali, tra cui premi INAIL, contributi DM10 e contribuzione riferita a rapporti di lavoro parasubordinato. La Corte d'appello aveva confermato la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione. In cassazione la società deduceva tre motivi: 1) violazione degli artt. 2943, 2944 e 2945 c.c. in tema di prescrizione; 2) violazione degli artt. 112, 113 e 156 c.p.c.; 3) violazione dell'art. 2719 c.c. Sul piano processuale sosteneva, soprattutto, che la controversia non fosse propriamente giuslavoristica/previdenziale, ma riguardasse questioni civilistiche come difetto di notifica, illegittimità dell'iscrizione a ruolo, nullità dell'avviso di accertamento, dilazione di pagamento e riconoscimento del debito, nonché prescrizione della pretesa sanzionatoria; perciò assumeva che dovesse applicarsi la sospensione feriale dei termini e che il ricorso per cassazione fosse tempestivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardiva proposizione. Ha rilevato che la sentenza d'appello era stata pubblicata il 29 giugno 2021 e che il ricorso era stato notificato il 21 gennaio 2022, oltre il termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c. Ha escluso l'applicabilità della sospensione feriale dei termini, ritenendo che, ai fini della deroga prevista dalla legge n. 742/1969, rilevi la materia della controversia e non le singole questioni giuridiche prospettate; poiché la lite riguardava impugnazione di cartelle e avvisi di addebito per crediti contributivi/previdenziali, la sospensione non operava. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alle spese in favore di ciascun controricorrente e ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come norma asseritamente violata sul tema della prescrizione, ma non ritenuto decisivo perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività
richiamato come norma asseritamente violata sul tema della prescrizione, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
richiamato come norma asseritamente violata sul tema della prescrizione, ma non esaminato nel merito per l'inammissibilità del ricorso
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indica il vizio di legittimità dedotto nei tre motivi di ricorso
richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata
richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata
richiamato nel secondo motivo come norma asseritamente violata
richiamato nel terzo motivo come norma asseritamente violata
usato come base del termine semestrale per impugnare la sentenza, decorrente dalla pubblicazione della decisione di merito
richiamato per escludere la sospensione feriale nella materia previdenziale/contributiva
richiamato per escludere la sospensione feriale nella materia previdenziale/contributiva
richiamato in combinazione con la legge sulla sospensione feriale per escluderne l'applicazione
Cass. n. 2145/2021
citata come precedente conforme sull'assenza di sospensione feriale per opposizioni a cartelle e avvisi di addebito contributivi
Cass. n. 21163/2018
citata come precedente conforme sull'assenza di sospensione feriale per opposizioni a cartelle e avvisi di addebito contributivi
Cass. n. 19079/2018
citata per affermare che ciò che rileva è la materia della controversia, non le singole questioni giuridiche affrontate
art. 13, comma 1-quater, DPR n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, DPR n. 115/2002
richiamato come parametro del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione della sospensione feriale dei termini, occorre guardare alla materia sostanziale della controversia e non alle singole questioni giuridiche dedotte nel ricorso.
- Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione di cartelle di pagamento e avvisi di addebito relativi a crediti contributivi/previdenziali rientrano nella materia lavoro/previdenza e non beneficiano della sospensione feriale dei termini.
- Il termine semestrale di impugnazione ex art. 327 c.p.c. decorre dalla pubblicazione della sentenza impugnata e, se non opera la sospensione feriale, il ricorso notificato oltre tale termine è inammissibile.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
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