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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23608/2021 del 31/08/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da una domanda dell'INPS volta ad accertare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e di versamento dei contributi da parte di un avvocato iscritto all'albo, ma non alla Cassa Forense, in relazione all'attività libero-professionale svolta nell'anno 2010. I giudici di merito hanno escluso l'obbligo ritenendo che il reddito conseguito nell'anno fosse inferiore a 5.000 euro, dato valutato come indice della non abitualità dell'attività, e hanno rilevato che l'INPS non aveva fornito elementi probatori concreti in senso opposto. In cassazione l'INPS ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, dell'art. 21, comma 8, L. 247/2012 e dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, sostenendo che il limite reddituale di 5.000 euro riguarda il lavoro autonomo occasionale e non incide sull'obbligo contributivo del professionista che eserciti abitualmente la professione. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile sotto il profilo dell'autosufficienza nella parte in cui invocava la non contestazione, e comunque infondato perché la verifica dell'abitualità è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; nel caso concreto il giudice di appello aveva correttamente valorizzato il reddito inferiore alla soglia e l'assenza di prova contraria.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, per i professionisti iscritti ad albo ma non tenuti all'iscrizione a una cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'effettivo esercizio abituale dell'attività libero-professionale, mentre il dato del reddito inferiore a 5.000 euro può essere soltanto un indice, non un criterio decisivo in sé. Ha inoltre precisato che il principio di non contestazione non opera rispetto a valutazioni giuridico-fattuali come l'abitualità dell'attività, e che la censura dell'INPS mirava in sostanza a una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Sono state quindi confermate le spese in favore del controricorrente ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. 335/1995

    L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo è collegato all'esercizio abituale dell'attività professionale che produca redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di riferimento.

  • art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011

    Norma richiamata come interpretazione autentica del regime della Gestione separata; non incide sull'irrilevanza del mero limite di 5.000 euro in caso di attività abituale.

  • art. 21, comma 8, L. 247/2012

    Richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo dei professionisti forensi non iscritti alla cassa, ma non decisivo nel caso concreto.

  • art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. in L. 326/2003

    Riguarda il lavoro autonomo occasionale e la soglia reddituale di 5.000 euro; la Corte precisa che tale disciplina non si applica quando l'attività sia svolta con carattere di abitualità.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per sovvertire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La censura corretta, ove si voglia contestare l'accertamento di abitualità, sarebbe quella relativa al vizio motivazionale nei limiti consentiti.

  • art. 380 bis c.p.c.

    Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002

    Base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo nei casi previsti dal comma 1 quater.

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti a un albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'effettivo svolgimento abituale dell'attività libero-professionale, non dal solo possesso del titolo o dell'iscrizione all'albo.
  • Il superamento della soglia di euro 5.000 ha rilievo per l'attività autonoma occasionale; quando l'attività è abituale, quella soglia non è di per sé decisiva per escludere o affermare l'obbligo contributivo.
  • L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sovvertito in cassazione mediante una mera denuncia di violazione di legge.
  • L'iscrizione all'albo o l'organizzazione della struttura professionale possono costituire indizi dell'abitualità, ma non determinano una presunzione assoluta; allo stesso modo, un reddito inferiore a 5.000 euro può essere solo un elemento indiziario contrario.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati, non sulle valutazioni o qualificazioni giuridico-fattuali come la sussistenza del requisito di abitualità.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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