Cassazione Civile, Ordinanza n. 23608/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da una domanda dell'INPS volta ad accertare l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata e di versamento dei contributi da parte di un avvocato iscritto all'albo, ma non alla Cassa Forense, in relazione all'attività libero-professionale svolta nell'anno 2010. I giudici di merito hanno escluso l'obbligo ritenendo che il reddito conseguito nell'anno fosse inferiore a 5.000 euro, dato valutato come indice della non abitualità dell'attività, e hanno rilevato che l'INPS non aveva fornito elementi probatori concreti in senso opposto. In cassazione l'INPS ha proposto un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 2, commi 26-31, L. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011, dell'art. 21, comma 8, L. 247/2012 e dell'art. 44, comma 2, d.l. 269/2003, sostenendo che il limite reddituale di 5.000 euro riguarda il lavoro autonomo occasionale e non incide sull'obbligo contributivo del professionista che eserciti abitualmente la professione. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile sotto il profilo dell'autosufficienza nella parte in cui invocava la non contestazione, e comunque infondato perché la verifica dell'abitualità è un accertamento di fatto rimesso al giudice di merito; nel caso concreto il giudice di appello aveva correttamente valorizzato il reddito inferiore alla soglia e l'assenza di prova contraria.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha affermato che, per i professionisti iscritti ad albo ma non tenuti all'iscrizione a una cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'effettivo esercizio abituale dell'attività libero-professionale, mentre il dato del reddito inferiore a 5.000 euro può essere soltanto un indice, non un criterio decisivo in sé. Ha inoltre precisato che il principio di non contestazione non opera rispetto a valutazioni giuridico-fattuali come l'abitualità dell'attività, e che la censura dell'INPS mirava in sostanza a una diversa valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Sono state quindi confermate le spese in favore del controricorrente ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. 335/1995
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo è collegato all'esercizio abituale dell'attività professionale che produca redditi non soggetti a contribuzione presso la cassa di riferimento.
art. 18, commi 1 e 2, d.l. 98/2011 conv. in L. 111/2011
Norma richiamata come interpretazione autentica del regime della Gestione separata; non incide sull'irrilevanza del mero limite di 5.000 euro in caso di attività abituale.
Richiamato dall'INPS a sostegno dell'obbligo contributivo dei professionisti forensi non iscritti alla cassa, ma non decisivo nel caso concreto.
art. 44, comma 2, d.l. 269/2003 conv. in L. 326/2003
Riguarda il lavoro autonomo occasionale e la soglia reddituale di 5.000 euro; la Corte precisa che tale disciplina non si applica quando l'attività sia svolta con carattere di abitualità.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
La denuncia di violazione di legge non può essere utilizzata per sovvertire un accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
La censura corretta, ove si voglia contestare l'accertamento di abitualità, sarebbe quella relativa al vizio motivazionale nei limiti consentiti.
Richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione camerale non partecipata.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002
Base del contributo unificato cui si aggiunge l'ulteriore importo nei casi previsti dal comma 1 quater.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti a un albo ma non alla cassa di categoria, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'effettivo svolgimento abituale dell'attività libero-professionale, non dal solo possesso del titolo o dell'iscrizione all'albo.
- Il superamento della soglia di euro 5.000 ha rilievo per l'attività autonoma occasionale; quando l'attività è abituale, quella soglia non è di per sé decisiva per escludere o affermare l'obbligo contributivo.
- L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e non può essere sovvertito in cassazione mediante una mera denuncia di violazione di legge.
- L'iscrizione all'albo o l'organizzazione della struttura professionale possono costituire indizi dell'abitualità, ma non determinano una presunzione assoluta; allo stesso modo, un reddito inferiore a 5.000 euro può essere solo un elemento indiziario contrario.
- Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati, non sulle valutazioni o qualificazioni giuridico-fattuali come la sussistenza del requisito di abitualità.
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