Cassazione Civile, Ordinanza n. 34875/2023 del 13/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L’ente locale ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della CTR Puglia che aveva accolto l’appello del contribuente e annullato l’avviso di accertamento ICI 2009 relativo a terreni di proprietà del contribuente. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 7 L. 212/2000, censurando la ritenuta carenza di motivazione dell’avviso per mancata allegazione delle delibere comunali di determinazione del valore venale dei terreni. Con il secondo motivo ha dedotto sempre violazione dell’art. 7 L. 212/2000, in relazione all’art. 5, comma 5, D.Lgs. 504/1992 e all’art. 59, comma 1, lett. g), D.Lgs. 446/1997, sostenendo che la CTR avesse errato nel ritenere non comprensibili le modalità di calcolo del valore venale dei beni tassati. La resistente ha eccepito preliminarmente che il ricorso era stato notificato al contribuente deceduto, non agli eredi costituiti nel giudizio di appello.
La decisione
La Corte non è entrata nel merito dei due motivi di ricorso perché ha accolto l’eccezione preliminare della controricorrente: il contribuente era deceduto nel corso del giudizio di appello e si erano costituite le eredi, ma il ricorso per cassazione era stato intestato e notificato ancora al de cuius, tramite il difensore domiciliatario. Applicando il principio secondo cui l’impugnazione deve essere rivolta agli eredi della parte defunta e non al soggetto ormai privo di capacità processuale, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il Comune alle spese, oltre agli ulteriori oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Norma richiamata dal ricorrente per contestare la motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte non ne ha esaminato il contenuto nel merito, perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile per vizio della notificazione.
art. 5, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
Richiamato dal ricorrente in relazione alla determinazione del valore venale dei terreni ai fini ICI; non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
art. 59, comma 1, lett. g), D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
Richiamato dal ricorrente come base della disciplina comunale di determinazione del valore; non esaminato nel merito per l’inammissibilità del ricorso.
La morte del rappresentato estingue la procura, con la conseguenza che l’impugnazione notificata al difensore del de cuius non è validamente proposta nei confronti della parte corretta.
È richiamato per precisare che, se in appello si sono costituiti gli eredi, il ricorso per cassazione deve essere indirizzato a costoro e non alla parte deceduta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Se una parte del giudizio muore nel corso dell’appello e gli eredi si costituiscono nel grado successivo, il ricorso per cassazione deve essere proposto e notificato nei confronti degli eredi, non del de cuius.
- L’impugnazione notificata al difensore della parte deceduta è inammissibile perché indirizzata contro un soggetto diverso da quello effettivamente presente nel precedente grado di giudizio.
- La circostanza che nella sentenza di appello permanga, per errore materiale, il nome della parte defunta non consente di sanare l’errore di intestazione e notificazione del ricorso.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per vizio originario della sua introduzione, la Corte non esamina i motivi di merito sollevati contro la sentenza impugnata.
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