Sentenza del 26/09/2018 n. 22957 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato una cartella di pagamento relativa a ritenute alla fonte dichiarate per l'anno 2000, contestando principalmente l'omessa preventiva comunicazione di irregolarità (avviso bonario) prevista dalla L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5. La CTR aveva ritenuto che tale omissione rendesse nulla la cartella. L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto in Cassazione che l'avviso bonario non fosse necessario, poiché il controllo automatizzato non aveva evidenziato incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, ma soltanto un errore di calcolo, in parte già corretto mediante sgravio.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della CTR di Roma e deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della società. La Corte ha stabilito che l'avviso bonario non è obbligatorio quando il controllo automatizzato conferma i dati dichiarati o rileva soltanto un errore di calcolo, senza incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai tributi diretti. Se il controllo conferma i dati dichiarati o rileva un semplice errore contabile, non impone necessariamente l'invio di un avviso bonario.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, comma 3
Prevede la procedura di liquidazione e controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA, secondo principi analoghi a quelli previsti per i tributi diretti.
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-ter
Riguarda il controllo formale delle dichiarazioni. Quando emergono differenze derivanti da rettifiche, l'ufficio deve comunicare al contribuente gli importi dovuti e i motivi della rettifica, consentendo la definizione agevolata.
L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5
"Prima di procedere all'iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente ... a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti"
L'avviso bonario è obbligatorio soltanto quando il controllo evidenzia incertezze effettive su aspetti rilevanti della dichiarazione; non è richiesto per meri errori di calcolo o per dati già risultanti dalla dichiarazione.
L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, comma 2
È stato richiamato dall'Agenzia per sostenere l'irrilevanza di vizi procedurali quando il contenuto dell'atto non avrebbe potuto essere diverso, anche se la decisione si è fondata principalmente sull'assenza di incertezze rilevanti.
Ha consentito alla Corte di cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere direttamente la causa nel merito rigettando il ricorso originario.
Massime di principio
- L'omesso invio dell'avviso bonario non determina automaticamente la nullità della cartella di pagamento.
- L'avviso bonario è necessario quando il controllo evidenzia incertezze su aspetti sostanziali o rilevanti della dichiarazione, oppure vere rettifiche che richiedono chiarimenti o documentazione.
- Quando la pretesa deriva da dati già dichiarati dal contribuente o da un mero errore aritmetico o di calcolo, l'amministrazione può procedere direttamente all'iscrizione a ruolo e alla notifica della cartella.
- Lo sgravio parziale non dimostra necessariamente l'esistenza di un'incertezza rilevante: può dipendere da un semplice errore materiale o di calcolo e, in tal caso, non rende obbligatorio l'avviso bonario.
- Per contestare efficacemente una cartella per mancato avviso bonario occorre dimostrare concretamente che il controllo abbia comportato una rettifica sostanziale o riguardato aspetti controversi della dichiarazione, non limitarsi a dedurre l'omissione della comunicazione.
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