Sentenza del 26/09/2018 n. 800 - Comm. Trib. Prov. Torino
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa pretesa relativa agli interessi moratori già maturati è stata ritenuta soggetta al termine di prescrizione quinquennale, distinto da quello applicabile al tributo principale. Ne consegue che gli interessi non possono essere riscossi se, per il periodo rilevante, l'ente non ha compiuto atti interruttivi della prescrizione entro cinque anni dalla loro maturazione.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il termine di prescrizione applicabile agli interessi moratori maturati su un debito tributario. È stato affermato che, sebbene l'obbligazione tributaria principale possa essere soggetta a prescrizione decennale, gli interessi, dopo la loro maturazione, costituiscono un'obbligazione autonoma. Il vincolo di accessorietà rispetto al tributo opera infatti solo nella fase genetica; successivamente, le vicende degli interessi restano indipendenti da quelle del debito principale. Pertanto, agli interessi si applica la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4, c.c.
Norme richiamate
Art. 2948, n. 4, codice civile
Si prescrivono in cinque anni: ... gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi.
La norma è stata applicata agli interessi tributari già maturati, qualificati come obbligazione autonoma rispetto al tributo principale e quindi soggetti alla prescrizione quinquennale.
Massime di principio
- La prescrizione del tributo principale non determina automaticamente la prescrizione né l'imprescrittibilità degli interessi: ogni componente della pretesa deve essere esaminata autonomamente.
- Gli interessi maturati, pur nascendo in rapporto accessorio con il tributo, diventano un'obbligazione autonoma e sono normalmente soggetti al termine quinquennale previsto dall'art. 2948, n. 4, c.c.
- Per verificare la prescrizione occorre individuare la data di maturazione degli interessi e controllare se l'ente abbia notificato validi atti interruttivi entro cinque anni.
- La prescrizione può riguardare gli interessi anche quando il debito tributario principale è ancora esigibile o soggetto a un termine prescrizionale diverso.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 340 - Comm. Trib. Prov. Chieti
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 801 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 802 - Comm. Trib. Prov. Torino
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 1269 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria
- Sentenza · 26 set 2018Sentenza del 26/09/2018 n. 2835 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →