Sentenza del 26/09/2018 n. 370 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Accertamento - Termini - Omessa tenuta scritture contabili - Comportamento fraudolento professionista - Prova - Sanzioni - Riduzione - Circostanze eccezionali - Spetta
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava gli avvisi integrativi notificati nel 2009 per gli anni d’imposta 2001 e 2002, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato maggiori ricavi, redditi e imponibili IVA sulla base di nuove indagini finanziarie della Guardia di Finanza. I contribuenti contestavano la tardività degli accertamenti, l’assenza di nuovi elementi rispetto agli accertamenti del 2007 e la validità degli atti, sostenendo inoltre di essere stati raggirati dalla commercialista incaricata degli adempimenti fiscali. L’Agenzia sosteneva invece che le movimentazioni bancarie emerse nel 2009 costituissero elementi nuovi e che i termini di accertamento fossero raddoppiati per le violazioni penalmente rilevanti.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto parzialmente l’appello dell’Agenzia. Ha ritenuto validi e tempestivi gli accertamenti integrativi, riconoscendo come nuovi elementi le movimentazioni bancarie emerse dalla verifica del 2009. Ha inoltre ritenuto non superata dai contribuenti la presunzione secondo cui i versamenti bancari non giustificati costituiscono ricavi imponibili. Non è stata riconosciuta l’esimente dalle sanzioni per il fatto illecito della commercialista, poiché il contribuente deve dimostrare di aver controllato l’effettivo svolgimento degli adempimenti; tuttavia, considerando la condotta fraudolenta della professionista, condannata per truffa ed esercizio abusivo della professione, nonché la sproporzione rispetto al tributo, la CTR ha ridotto le sanzioni alla metà del minimo. La sentenza di primo grado è stata quindi riformata limitatamente alle sanzioni e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 43 d.P.R. n. 600/1973
I termini per l’accertamento sono raddoppiati in caso di violazione comportante obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p.
Il raddoppio dei termini opera quando la violazione fiscale presenta profili tali da imporre la denuncia penale. Inoltre, un avviso integrativo è legittimo se fondato su elementi nuovi, anche non strettamente contabili, purché ne sia indicata chiaramente la fonte.
Art. 57 d.P.R. n. 633/1972
I termini per l’accertamento IVA sono raddoppiati in caso di violazione comportante obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p.
La stessa regola del raddoppio dei termini prevista per le imposte sui redditi si applica agli accertamenti IVA.
Art. 32, comma 1, d.P.R. n. 600/1973
I versamenti per i quali non sia stata fornita idonea giustificazione sono considerati ricavi non documentati.
Le movimentazioni bancarie costituiscono una presunzione legale relativa: il contribuente può superarla fornendo una giustificazione analitica e documentata della natura non reddituale dei versamenti.
Art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472/1997
La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo quando concorrono eccezionali circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l’entità del tributo e la sanzione.
La riduzione può applicarsi a ogni tipo di sanzione tributaria, anche proporzionale o fissa. La condotta fraudolenta del professionista, pur non escludendo la responsabilità del contribuente, può giustificare la riduzione della sanzione per sproporzione.
Art. 6, comma 3, d.lgs. n. 472/1997
L’esimente per il fatto illecito del terzo non opera automaticamente quando al contribuente sono contestate omissioni proprie, come la mancata presentazione delle dichiarazioni e l’omessa tenuta delle scritture contabili.
Art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973 e art. 57, comma 3, d.P.R. n. 633/1972
Un accertamento integrativo o modificativo è consentito quando l’Amministrazione acquisisce nuovi elementi, purché tali elementi siano effettivamente nuovi e la loro fonte sia chiaramente indicata nell’atto.
Art. 2909 c.c.
Il giudicato relativo a un precedente accertamento può vincolare le parti sulle questioni comuni allo stesso rapporto tributario, pur non estendendosi automaticamente ad atti diversi fondati su ulteriori elementi.
Massime di principio
- L’incarico conferito a un commercialista non esonera il contribuente dalla responsabilità per omessa dichiarazione o omessa tenuta della contabilità: occorre dimostrare di aver svolto controlli effettivi sull’operato del professionista.
- La frode del professionista può non eliminare l’illecito tributario del contribuente, ma può incidere sulla quantificazione della sanzione, soprattutto quando renda manifesta la sproporzione tra sanzione e tributo.
- Un accertamento integrativo è ammissibile se fondato su elementi sopravvenuti e realmente nuovi, come le movimentazioni bancarie emerse da una successiva verifica, purché l’Amministrazione ne indichi la provenienza.
- I versamenti bancari non giustificati possono essere trattati come ricavi imponibili; il contribuente deve fornire giustificazioni puntuali, documentate e riferite alle singole operazioni.
- La presenza di una possibile violazione penale può comportare il raddoppio dei termini di accertamento, rendendo tempestivo un atto che sarebbe altrimenti decaduto.
- Le circostanze eccezionali e la sproporzione possono giustificare la riduzione delle sanzioni anche quando queste siano stabilite in misura fissa o proporzionale.
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