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Sentenza

Sentenza del 26/09/2018 n. 1269 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

IVA - operazioni di assicurazione - commissioni di delega svolte da una Compagnia di assicurazioni nell'ambito di un contratto coassicurazione - esenzione da IVA: sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva contestato alla compagnia assicurativa l'omessa regolarizzazione e fatturazione delle commissioni di delega, pari a euro 3.253.243,00, applicando l'IVA al 20% per euro 650.648,53 oltre agli accessori. Secondo l'Ufficio, tali somme costituivano il corrispettivo di ordinarie prestazioni di gestione e coordinamento rese dalla compagnia delegataria alle altre coassicuratrici e non operazioni assicurative esenti. La società sosteneva invece che, nell'ambito della coassicurazione, la gestione del rapporto con l'assicurato e l'istruttoria dei sinistri fossero funzionalmente connesse all'operazione assicurativa e che le commissioni di delega costituissero ricavi accessori dei premi, soggetti allo stesso trattamento di esenzione IVA. In subordine, deduceva anche la violazione della disciplina dell'IVA di gruppo.

La decisione

La Commissione Provinciale aveva accolto il ricorso della società. In appello, la Commissione ha respinto l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate, confermando che le commissioni di delega percepite dalla compagnia delegataria nell'ambito di un contratto di coassicurazione sono esenti da IVA. La coassicurazione comporta rapporti assicurativi collegati relativi a un unico rischio e la delega alla gestione del contratto e dei sinistri costituisce un'attività necessaria e funzionalmente connessa all'operazione assicurativa. Le relative provvigioni, denominate anche diritti di liquidazione, seguono quindi il trattamento fiscale dell'operazione principale. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • Art. 10, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 633/1972

    operazioni di assicurazione e riassicurazione

    Le operazioni assicurative e riassicurative sono esenti da IVA. L'esenzione è stata ritenuta applicabile anche alle attività di gestione e coordinamento svolte dalla compagnia delegataria quando siano funzionalmente collegate alla coassicurazione.

  • Art. 10, comma 1, n. 9, D.P.R. n. 633/1972

    le prestazioni di mandato, mediazione, intermediazione, relative ad operazioni di cui ai nn. da 1 a 7

    Le prestazioni di mandato, mediazione e intermediazione relative a operazioni assicurative esenti sono anch'esse esenti da IVA. La commissione di delega è stata ricondotta a questa categoria, in quanto collegata alla gestione dell'operazione di coassicurazione.

  • Art. 16, D.P.R. n. 633/1972

    I corrispettivi accessori collegati a un'operazione principale seguono, ai fini IVA, il trattamento fiscale dell'operazione principale. Le commissioni di delega sono state considerate ricavi accessori dei premi assicurativi e quindi esenti.

  • Art. 1191 c.c.

    La coassicurazione comporta la ripartizione di un rischio tra più imprese assicuratrici, con obbligo di ciascuna di indennizzare l'assicurato pro quota. Questo collegamento unitario tra i rapporti assicurativi giustifica la connessione funzionale tra l'attività di delega e l'operazione assicurativa.

  • Art. 15, comma 1, n. 3, D.P.R. n. 633/1972

    La disposizione è stata richiamata dall'Agenzia per sostenere la non imponibilità del mero ribaltamento di spese nell'ambito di un mandato, distinguendolo dal compenso autonomo per servizi. La Commissione, tuttavia, ha ritenuto prevalente la natura assicurativa e accessoria delle commissioni di delega.

  • Art. 73, D.P.R. n. 633/1972 e D.M. 13 dicembre 1979

    La disciplina dell'IVA di gruppo prevede l'accentramento degli adempimenti e dei versamenti IVA presso la società controllante. La questione è stata sollevata dalla contribuente, ma la decisione è stata fondata principalmente sull'esenzione IVA delle commissioni di delega.

Massime di principio

  • Nella coassicurazione, le somme corrisposte alla compagnia delegataria per la gestione del rapporto con l'assicurato, l'istruttoria e la liquidazione dei sinistri possono beneficiare dell'esenzione IVA quando risultano strettamente funzionali all'operazione assicurativa.
  • Non è decisivo che la prestazione di delega sia resa nei confronti di altre compagnie e non direttamente dell'assicurato: occorre valutare la sua connessione oggettiva e funzionale con il contratto assicurativo e con la copertura del rischio.
  • Le commissioni o provvigioni accessorie seguono il trattamento IVA dell'operazione principale quando costituiscono il corrispettivo di attività indispensabili o strettamente collegate alla prestazione assicurativa, anziché servizi autonomi e separabili.
  • L'esenzione non si applica automaticamente a ogni servizio amministrativo svolto da una compagnia: devono emergere una reale connessione con l'assicurazione, la coassicurazione del rischio e attività proprie della gestione assicurativa, come la trattazione dei sinistri.
  • Per applicare correttamente il principio è necessario esaminare il contratto di coassicurazione, il contenuto concreto della delega, la natura delle attività svolte e il collegamento tra il compenso e i premi o il rischio assicurato.

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