Sentenza del 26/09/2018 n. 340 - Comm. Trib. Prov. Chieti
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IMU relativo all'annualità 2012, dell'importo complessivo di 819 euro, contestandone innanzitutto la validità per carenza di una sottoscrizione idonea. L'atto cartaceo riportava il nominativo del funzionario e la dicitura relativa alla firma digitale, ma non conteneva una firma autografa né risultava trasmesso tramite PEC in un formato informatico verificabile. Sono state inoltre dedotte l'omessa allegazione del provvedimento di nomina del responsabile, l'insufficiente motivazione, la mancata indicazione delle fonti normative e urbanistiche che qualificavano il terreno come area edificabile, l'omesso richiamo al PRG e la mancata graduazione dell'imposta in base alla concreta potenzialità edificatoria.
La decisione
La Commissione ha accolto il ricorso ritenendo decisiva l'inesistenza o nullità dell'avviso per assenza di una valida sottoscrizione. L'atto era stato notificato in forma cartacea e recava soltanto l'indicazione della firma digitale; secondo il giudice, in tale forma la firma digitale non era verificabile e non poteva sostituire la firma autografa. L'avviso è stato quindi annullato. Le spese di giudizio sono state compensate, anche in considerazione della novità della questione e dell'assenza, all'epoca, di un orientamento definitivo della Corte di cassazione. La decisione è stata ritenuta applicabile soprattutto alle notifiche di atti impositivi anteriori al 2018.
Norme richiamate
Art. 2, comma 6, d.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
Il CAD non si applica all'esercizio delle attività e funzioni ispettive e di controllo fiscale.
La Commissione ha ritenuto che l'eccezione prevista dalla norma renda non applicabili, agli atti di controllo fiscale, le regole ordinarie del CAD sulla formazione e sottoscrizione digitale. Pertanto, per un atto impositivo notificato in forma cartacea, la mera indicazione a stampa della firma digitale non è stata considerata sufficiente.
Art. 42, comma 3, d.P.R. n. 600/1973
L'accertamento è nullo qualora l'avviso sia privo di firma.
La disposizione è stata applicata nel senso che la mancanza di una sottoscrizione validamente riferibile al funzionario competente determina la nullità dell'avviso di accertamento e non una semplice irregolarità.
D.lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale)
La firma digitale è stata descritta come un sistema crittografico che consente di verificare autenticità, provenienza e integrità del documento informatico. Non coincide con la semplice indicazione del nome del sottoscrittore e, secondo la decisione, deve essere verificabile nel documento informatico trasmesso con modalità idonee, come la PEC.
Massime di principio
- Per gli atti impositivi notificati in forma cartacea, la semplice dicitura "atto firmato digitalmente" o la stampa del nome del funzionario può non essere sufficiente se non è presente una firma autografa verificabile o altra modalità di sottoscrizione ammessa dalla disciplina applicabile al momento della notifica.
- La validità della firma digitale dipende dalla possibilità concreta di verificare il documento informatico originale, la firma e l'integrità dell'atto; la riproduzione cartacea di un documento asseritamente firmato digitalmente può non consentire tale verifica.
- La data di notifica è determinante: la soluzione adottata riguarda in particolare gli atti anteriori al 2018 e non può essere automaticamente estesa a periodi successivi, considerando l'evoluzione normativa e giurisprudenziale.
- In materia di aree edificabili soggette a IMU, l'atto dovrebbe indicare in modo comprensibile la base normativa e urbanistica della qualificazione edificatoria, nonché gli elementi utilizzati per determinare il valore imponibile e l'importo richiesto.
- La mancata costituzione dell'ente non comporta automaticamente l'accoglimento del ricorso, ma lascia ferme le verifiche del giudice sui motivi dedotti e sulla validità dell'atto impugnato.
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