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Sentenza

Sentenza del 28/06/2019 n. 17516 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo al 2004, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva contestato l'omessa fatturazione di operazioni imponibili per 187.754 euro e accertato maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni e interessi. In Cassazione ha dedotto, tra l'altro, la durata eccessiva della verifica fiscale, l'insufficienza della motivazione della sentenza regionale, l'illegittimo utilizzo delle dichiarazioni rese dai clienti alla Guardia di Finanza e l'insufficienza degli elementi probatori posti a fondamento dell'accertamento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sulla durata della verifica, precisando che il termine di permanenza presso la sede del contribuente è ordinatorio e, nel caso concreto, la verifica si era svolta presso lo studio del commercialista. Ha dichiarato inammissibile la censura sulla motivazione per violazione del principio di autosufficienza del ricorso. Ha inoltre ritenuto legittimo l'utilizzo delle dichiarazioni di terzi raccolte dalla Guardia di Finanza e riportate nel processo verbale di constatazione: esse non costituiscono prova testimoniale, ma elementi indiziari valutabili dal giudice insieme al restante materiale probatorio. Anche un unico elemento preciso e grave può fondare una presunzione. Sono state confermate le decisioni sfavorevoli della Commissione Tributaria Provinciale e Regionale. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Agenzia non ha svolto attività difensiva; la società deve versare l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • Legge n. 212 del 2000, art. 12, Statuto dei diritti del contribuente

    Il limite temporale di trenta giorni, prorogabile fino a sessanta giorni, è previsto per le verifiche effettuate presso la sede del contribuente.

    Il termine di permanenza dei verificatori presso la sede del contribuente è ordinatorio, non perentorio, e il suo superamento non determina automaticamente la nullità dell'accertamento, in assenza di una specifica previsione normativa.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    Disciplina i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione o falsa applicazione di norme di diritto e ai vizi della motivazione, nei limiti ammessi dalla legge.

  • Codice di procedura civile, art. 366, n. 6

    Impone al ricorrente di indicare specificamente gli atti e i documenti rilevanti per consentire alla Corte di verificare la fondatezza della censura; la mancata trascrizione o indicazione delle critiche formulate in appello può comportare l'inammissibilità del motivo.

  • Decreto legislativo n. 546 del 1992, art. 7, comma 4

    L'inammissibilità della prova testimoniale nel processo tributario non rende inutilizzabili le dichiarazioni di terzi raccolte nella fase amministrativa, che possono essere utilizzate come elementi indiziari.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola l'onere della prova, ma non impedisce che la pretesa tributaria sia dimostrata mediante presunzioni ed elementi indiziari, purché adeguatamente valutati.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, art. 54

    Consente la rettifica dell'IVA sulla base di dati, notizie e presunzioni gravi, precise e concordanti; secondo la sentenza, il convincimento può fondarsi anche su un solo elemento preciso e grave.

  • Codice civile, art. 2729

    Le presunzioni semplici possono essere utilizzate quando gli indizi sono gravi, precisi e concordanti; la valutazione della loro rilevanza appartiene al giudice di merito e, se logicamente motivata, non è normalmente riesaminabile in Cassazione.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, il ricorrente è tenuto al pagamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Massime di principio

  • Il superamento dei termini ordinari di permanenza dei verificatori non comporta automaticamente l'illegittimità o la nullità dell'accertamento: occorre una specifica previsione di legge o la dimostrazione di una concreta lesione di diritti tutelati.
  • Le dichiarazioni rese da clienti o altri terzi durante la verifica fiscale possono essere utilizzate nel processo tributario come indizi, anche se raccolte fuori dal contraddittorio e non ripetibili come testimonianze giudiziali.
  • Il contribuente può contrastare tali dichiarazioni producendo documentazione contabile e dichiarazioni extraprocessuali di terzi a discarico; il giudice deve valutarle nel complesso del materiale probatorio.
  • La pretesa tributaria può essere fondata anche su un singolo elemento indiziario, purché sia preciso e grave e la motivazione del giudice spieghi logicamente il percorso seguito.
  • Nel ricorso per Cassazione è essenziale rispettare il principio di autosufficienza, indicando e trascrivendo le parti degli atti processuali necessarie a dimostrare la censura; una critica generica alla motivazione può essere dichiarata inammissibile.
  • La Cassazione non rivaluta normalmente il merito né sostituisce la propria valutazione a quella del giudice tributario, quando quest'ultima sia logicamente motivata e basata su elementi probatori esaminati.

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