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Sentenza

Sentenza del 28/06/2019 n. 7 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta

IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI - Accise - Agevolazioni - Nozione di autoproduttore ex art. 52 TUA - Autoconsumo dell'energia elettrica prodotta.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione dall'accisa prevista dall'art. 52, comma 3, lettera b), del TUA all'energia elettrica prodotta da una cooperativa elettrica storica e ceduta ai suoi soci. L'Amministrazione riteneva che la cooperativa non fosse un autoproduttore quando l'energia veniva consumata da soci dotati di autonoma personalità giuridica, qualificando quindi la cessione come consumo da parte di terzi soggetto ad accisa e alla relativa IVA. La cooperativa sosteneva invece che la nozione di autoproduttore comprendesse anche il consumo da parte dei soci, in base all'art. 2, comma 2, del D.lgs. 79/1999 e all'art. 1, comma 911, della legge 208/2015, nonché al principio di tutela del legittimo affidamento.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle entrate e accolto gli appelli della cooperativa. Ha ritenuto che la lettura combinata dell'art. 2, comma 2, del D.lgs. 79/1999 e dell'art. 1, comma 911, della legge 208/2015 consenta di considerare come autoprodotta anche l'energia consumata dai soci delle cooperative elettriche storiche. Di conseguenza, l'energia ceduta ai soci rientrava nell'esenzione dall'accisa prevista dall'art. 52, comma 3, lettera b), del TUA, con conseguente annullamento integrale degli atti impositivi relativi ad accisa e IVA. La tutela del legittimo affidamento avrebbe comunque escluso sanzioni e interessi, ma la decisione ha annullato anche il tributo per l'erronea interpretazione della nozione di autoproduttore. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • Art. 52, comma 3, lettera b), D.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)

    È esente dall'accisa l'energia elettrica [...] prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili [...] con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

    L'esenzione è stata ritenuta applicabile anche all'energia prodotta dalla cooperativa e consumata dai suoi soci, purché ricorrano gli altri requisiti previsti dalla norma.

  • Art. 2, comma 2, D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79

    Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio [...] nonché per uso dei soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

    La nozione di autoproduttore comprende espressamente l'utilizzo dell'energia per i soci delle cooperative elettriche storiche e costituisce una definizione generale utilizzabile anche nell'interpretazione della disciplina delle accise.

  • Art. 1, comma 911, legge 28 dicembre 2015, n. 208

    L'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica anche all'energia elettrica [...] consumati dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643.

    La disposizione chiarisce che l'esenzione dall'accisa si applica anche ai consumi dei soci delle cooperative elettriche storiche. La CTR l'ha letta in combinazione con il D.lgs. 79/1999, valorizzandone la funzione chiarificatrice e non restrittivamente innovativa.

  • Art. 10, commi 1 e 2, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    Non sono irrogate sanzioni, né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'amministrazione, ancorché successivamente modificate dall'amministrazione medesima.

    Il legittimo affidamento tutela il contribuente in buona fede quando l'Amministrazione abbia mantenuto un comportamento apparentemente legittimo e coerente. In linea generale esclude sanzioni e interessi, ma non elimina il tributo; nel caso concreto, tuttavia, il tributo è stato annullato per l'errata interpretazione della disciplina.

  • Art. 1, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212

    L'adozione di norme interpretative in materia tributaria può essere disposta soltanto in casi eccezionali e con legge ordinaria, qualificando come tali le disposizioni di interpretazione autentica.

    La CTR ha ritenuto che una legge ordinaria successiva possa chiarire retroattivamente una disposizione tributaria ambigua, anche senza un'esplicita qualificazione formale come norma di interpretazione autentica.

  • Art. 15, comma 2, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Per gravi ed eccezionali ragioni possono essere compensate, in tutto o in parte, le spese di giudizio.

    La presenza di orientamenti giurisprudenziali e amministrativi divergenti è stata considerata una ragione sufficiente per compensare integralmente le spese.

Massime di principio

  • Nelle cooperative elettriche storiche, la nozione di autoproduzione può comprendere anche l'energia prodotta dalla cooperativa e consumata dai soci, se la disciplina settoriale e quella tributaria sono lette in modo coordinato.
  • Quando una norma agevolativa rinvia a una nozione generale definita da altra disposizione di legge, l'interprete deve considerare il sistema normativo complessivo e non adottare automaticamente una lettura restrittiva basata sulla separata personalità giuridica dei soci.
  • Una modifica o un chiarimento legislativo può essere utilizzato per risolvere un contrasto interpretativo preesistente e incidere anche su periodi anteriori, se la disposizione non amplia realmente l'agevolazione ma chiarisce il significato già ricavabile dal sistema.
  • Il legittimo affidamento richiede un comportamento dell'Amministrazione obiettivamente idoneo a ingenerare affidamento e una condotta diligente e in buona fede del contribuente. Di regola incide su sanzioni e interessi, non sulla debenza oggettiva del tributo.
  • La tutela dell'affidamento non rende intangibile ogni prassi amministrativa: occorre verificare la specificità degli atti, la loro coerenza nel tempo e il nesso concreto con il comportamento fiscale adottato.
  • In presenza di orientamenti amministrativi o giudiziari contrastanti, il giudice può escludere sanzioni e interessi e, se accerta l'erroneità sostanziale della pretesa impositiva, annullare integralmente gli atti.

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