Sentenza del 28/06/2019 n. 8 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
PROCESSO TRIBUTARIO - costituzione irrituale o tardiva dell'appellato - ammissibilità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento relativo alla tassa sui rifiuti per gli anni 2014, 2015 e 2016, contestando l'omessa o erronea considerazione delle superfici effettivamente tassabili, delle aree non produttive di rifiuti e delle attività soggette a eventuali riduzioni o agevolazioni. Ha inoltre dedotto l'erronea applicazione dei regolamenti comunali, l'insufficiente motivazione dell'avviso e della sentenza di primo grado, il mancato esame di una proposta di conciliazione e l'errata condanna alle spese. In via preliminare, ha contestato la validità della costituzione e delle memorie del Comune in appello.
La decisione
La Commissione ha ritenuto ammissibile la costituzione del Comune e le sue memorie illustrative, precisando che la costituzione tardiva o irrituale dell'appellato non comporta automaticamente l'inammissibilità, ma determina soltanto la decadenza dalle attività soggette a forme e termini specifici, come la proposizione dell'appello incidentale. Le doglianze della società sono state considerate generiche, non adeguatamente collegate alla motivazione della sentenza impugnata o comunque infondate. La dichiarazione tributaria tardiva e la perizia di parte non sono state ritenute sufficienti a dimostrare, per il periodo pregresso, le superfici non tassabili o le condizioni per le agevolazioni. La proposta comunale di conciliazione, non perfezionata per mancata adesione della società, è stata qualificata come atto endoprocedimentale privo di efficacia vincolante. L'appello è stato quindi rigettato, con conferma della sentenza di primo grado e della pretesa tributaria; le spese del grado di appello sono state compensate.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 23
La costituzione dell'appellato, anche tardiva o irrituale, non comporta di per sé l'inammissibilità.
La violazione delle forme e dei termini di costituzione comporta soltanto la decadenza dalle attività processuali che presuppongono il rispetto di tali forme, non l'esclusione della parte dal processo.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 54, comma 2
L'appello incidentale deve essere contenuto, a pena di inammissibilità, nell'atto di controdeduzioni depositato nei modi e nei termini di cui all'art. 23.
L'appello incidentale è soggetto a una specifica preclusione formale e temporale; se non viene proposto nell'atto e nei termini previsti, è inammissibile.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58
Consente in appello lo svolgimento di attività difensive e la partecipazione alla discussione, anche quando la costituzione dell'appellato non sia avvenuta tempestivamente nelle forme ordinarie.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53
L'atto di appello deve contenere motivi specifici riferiti alla sentenza impugnata; contestazioni generiche o non correlate alla motivazione della decisione di primo grado sono inammissibili.
Codice di procedura civile, art. 342
L'appello deve individuare in modo chiaro le parti della sentenza censurate e le ragioni della richiesta di riforma; il semplice richiamo a doglianze generiche non soddisfa tale requisito.
Costituzione, art. 24
Il diritto di difesa impedisce di applicare una sanzione di inammissibilità non prevista dalla legge alla costituzione tardiva dell'appellato, quando ciò gli precluderebbe la partecipazione alla discussione e la possibilità di confutare le ragioni avversarie.
Cass. civ., sentenze n. 2925/2010 e n. 6734/2015; ordinanza n. 947/2019
La giurisprudenza richiamata conferma che la costituzione tardiva o irrituale dell'appellato resta ammissibile, salvo la perdita delle facoltà processuali soggette a specifici termini e forme.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione tardiva o irrituale dell'appellato non comporta automaticamente l'inammissibilità della difesa: occorre verificare quale specifica attività processuale sia stata compiuta e se essa fosse soggetta a una preclusione formale.
- L'appellato può normalmente partecipare alla discussione e svolgere difese anche se non si è costituito tempestivamente; non può però proporre validamente un appello incidentale fuori dall'atto e dai termini previsti dalla legge.
- I motivi di appello devono confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata. Doglianze generiche, richiami a presunte ingiustizie o contestazioni non collegate ai passaggi decisori sono suscettibili di inammissibilità.
- In materia di tassa sui rifiuti, chi chiede riduzioni o esclusioni per superfici non produttive di rifiuti deve fornire una prova concreta, dettagliata e riferita alle annualità contestate; una dichiarazione tardiva o una perizia generica possono non essere sufficienti.
- Una proposta di conciliazione non perfezionata non vincola normalmente il giudice e non determina, da sola, il riconoscimento della pretesa o delle condizioni economiche prospettate.
- La condanna alle spese segue ordinariamente la soccombenza; la compensazione costituisce una valutazione discrezionale del giudice e non è automaticamente dovuta per la dedotta buona fede o per il comportamento della controparte.
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