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Sentenza

Sentenza del 28/06/2019 n. 17500 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti avevano acquistato dal Fallimento P.P. un immobile pagando l'IVA con aliquota del 20%. Successivamente hanno sostenuto che il trasferimento fosse soggetto a imposta di registro, oppure, in subordine, all'IVA agevolata del 10%, chiedendo all'Agenzia delle Entrate il rimborso dell'IVA ritenuta indebitamente o eccedentemente versata. La CTR aveva escluso la loro legittimazione a chiedere direttamente il rimborso all'Amministrazione, ritenendo che l'unico soggetto legittimato fosse il Fallimento cedente. In Cassazione i contribuenti hanno dedotto, tra l'altro, la violazione dei principi di neutralità ed effettività dell'IVA, sostenendo che l'insolvenza del cedente rendesse impossibile recuperare l'imposta mediante un'azione civilistica contro il Fallimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che, in via ordinaria, il cessionario è estraneo al rapporto tributario tra cedente e Amministrazione finanziaria e non può chiedere direttamente il rimborso dell'IVA versata al cedente; può invece agire civilmente contro quest'ultimo per la ripetizione dell'indebito. L'eccezione ammessa dal diritto unionale, che consente un rimedio diretto contro l'Amministrazione quando il recupero dal cedente sia impossibile o eccessivamente difficile, non opera automaticamente per il solo fatto che il cedente sia sottoposto a fallimento. Nel caso concreto i ricorrenti non avevano neppure tentato l'azione nei confronti del Fallimento. Inoltre, il loro eventuale credito era qualificabile come prededucibile, in quanto sorto in occasione della procedura, e avrebbe potuto essere fatto valere secondo le regole fallimentari. Sono stati quindi condannati, in solido, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in Euro 2.900, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 17

    Individua il soggetto obbligato nei confronti dell'Amministrazione finanziaria per l'IVA, normalmente il cedente o prestatore. Il cessionario resta estraneo al rapporto tributario principale.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18

    Disciplina la rivalsa IVA tra cedente e cessionario, configurando un rapporto civilistico distinto dal rapporto tributario tra cedente e Amministrazione.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19

    Richiamato dai ricorrenti nell'ambito della disciplina della detrazione IVA, ma non ritenuto decisivo per riconoscere al cessionario la legittimazione al rimborso diretto.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 62

    Richiamato dai ricorrenti a sostegno delle proprie contestazioni sulla disciplina IVA; la Corte non ne ha ricavato una deroga alla regola generale sulla legittimazione al rimborso.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, Tabella A, parte III, n. 127-quinquiesdecies

    Prevede l'aliquota IVA ridotta per determinate cessioni di fabbricati oggetto di interventi di recupero, questione prospettata dai ricorrenti in via subordinata ma non esaminata nel merito per il difetto di legittimazione.

  • Direttiva 2006/112/CE, art. 193

    Conferma la regola secondo cui l'IVA è dovuta normalmente dal soggetto che effettua la cessione o presta il servizio, non dal cessionario.

  • Corte di Giustizia UE, 15 marzo 2007, Reemtsma Cigarettenfabriken, causa C-35/05

    Il cessionario può rivolgersi direttamente all'Amministrazione quando la ripetizione dell'indebito nei confronti del cedente risulti impossibile o eccessivamente difficile.

    Il diritto nazionale può riservare al cedente la richiesta di rimborso dell'IVA indebitamente versata, purché il cessionario disponga di un rimedio effettivo. L'insolvenza del cedente non basta da sola: l'impossibilità di recupero deve essere concreta e dimostrata.

  • Legge fallimentare, art. 111

    Disciplina la prededuzione. Il credito restitutorio dei ricorrenti, se riconosciuto come sorto in occasione della procedura fallimentare, avrebbe avuto natura prededucibile e priorità rispetto ai crediti concorsuali.

  • Legge fallimentare, art. 111-bis

    Prevede le modalità di accertamento e trattamento dei crediti prededucibili, applicabili anche al credito che gli acquirenti avrebbero potuto far valere contro il Fallimento.

  • Codice civile, artt. 2758 e 2772

    Le disposizioni sui privilegi fiscali sono state richiamate dai ricorrenti per sostenere la scarsa tutelabilità del credito; la Corte ha ritenuto l'argomento non decisivo, poiché il credito era qualificabile come prededucibile.

Massime di principio

  • Chi acquista un bene e paga l'IVA al cedente, di regola, non può chiedere direttamente il rimborso all'Agenzia delle Entrate: deve rivolgersi civilmente al cedente per la restituzione dell'indebito.
  • L'insolvenza o il fallimento del cedente non attribuiscono automaticamente al cessionario la legittimazione a chiedere il rimborso diretto all'Amministrazione finanziaria.
  • Per invocare l'eccezione fondata sui principi di effettività e neutralità dell'IVA occorre dimostrare concretamente che il recupero dal cedente sia impossibile o eccessivamente difficile; normalmente è necessario almeno attivare l'azione o il procedimento previsto nella procedura concorsuale.
  • Quando il pagamento è stato effettuato a un curatore nell'ambito di una procedura fallimentare, l'eventuale credito restitutorio può avere natura prededucibile e deve essere fatto valere secondo le regole della procedura, senza presumere che sia un ordinario credito chirografario.
  • Le contestazioni sull'aliquota o sull'assoggettamento a IVA possono non essere esaminate nel merito se chi le propone non è legittimato a chiedere il rimborso direttamente all'Amministrazione.

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