Sentenza del 28/06/2019 n. 3161 - Comm. Trib. Prov. Palermo
notifica - tramite pec - sanabilità - sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che anche la notificazione tramite PEC di un atto impositivo può essere sanata, ai sensi dell'art. 156 c.p.c., quando il destinatario abbia comunque ricevuto l'atto e ne abbia avuto concreta conoscenza, così da poter esercitare il proprio diritto di difesa. La decisione segue l'orientamento della Cassazione, Sezione tributaria, 16 febbraio 2018, n. 3805.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contestazione riguardava eventuali vizi della notificazione dell'atto impositivo effettuata tramite posta elettronica certificata (PEC), con particolare riferimento alla possibilità di sanare tali vizi quando l'atto abbia comunque raggiunto il proprio scopo.
Norme richiamate
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La norma consente di sanare la nullità di un atto processuale quando, nonostante il vizio formale, l'atto abbia raggiunto la propria funzione. Nel caso delle notifiche via PEC, la conoscenza effettiva dell'atto e la possibilità di difendersi possono rendere irrilevanti eventuali irregolarità della notificazione.
Massime di principio
- Un vizio formale della notifica tramite PEC non determina automaticamente l'invalidità dell'atto impositivo.
- Se il destinatario ha ricevuto l'atto, ne ha avuto conoscenza effettiva e ha potuto contestarlo tempestivamente, il vizio può essere sanato per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
- La sanatoria non elimina necessariamente ogni possibile contestazione: occorre verificare in concreto la prova della ricezione, il contenuto della PEC e degli allegati, nonché l'effettiva possibilità di esercitare il diritto di difesa.
- La sola esistenza di un'irregolarità formale non è sufficiente, di regola, a ottenere l'annullamento dell'atto se non viene dimostrato un concreto pregiudizio difensivo.
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