Cassazione Civile, Ordinanza n. 28822/2023 del 17/10/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di ottemperanza relativo all'esecuzione di una precedente decisione ormai passata in giudicato, che aveva riconosciuto a una contribuente residente in area colpita dal sisma siciliano del 1990 il diritto al rimborso del 90% delle imposte dirette versate in eccedenza per gli anni 1990, 1991 e 1992. Nel giudizio esecutivo l'Ufficio aveva corrisposto solo il 50% del rimborso, richiamando la disciplina sopravvenuta sull'effettuazione dei rimborsi prevista dall'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato dall'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 e dall'art. 29 d.l. n. 162/2019. La CTR aveva ritenuto non satisfattivo il pagamento parziale, aveva affermato che l'Ufficio non avesse assolto l'onere di provare lo sforamento delle istanze rispetto agli stanziamenti disponibili, aveva nominato un commissario ad acta per liquidare integralmente il rimborso e aveva respinto la sospensione in attesa della decisione della Corte costituzionale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate ha dedotto violazione dell'art. 2697 c.c., dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, dell'art. 16-octies d.l. n. 91/2017 e dell'art. 29 d.l. n. 162/2019, nonché dell'art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe errato nel non circoscrivere la condanna ai limiti della disciplina sopravvenuta e nel non considerare che i limiti di stanziamento operano nella fase di attuazione del rimborso, con conseguente necessità di accertare la capienza dei fondi e, in caso di incapienza, di attivare le procedure contabili speciali per l'esecuzione del giudicato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la doglianza dell'Agenzia, affermando che la disciplina sopravvenuta sui limiti di stanziamento incide solo sulle modalità di effettuazione del rimborso e non sul diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato. Ha quindi confermato che, nel giudizio di ottemperanza tributaria, il giudice deve verificare la disponibilità dei fondi e, se del caso, disporre specificamente le modalità attuative del giudicato, anche mediante commissario ad acta e con ricorso agli strumenti di contabilità pubblica, senza che ciò comporti falcidia del credito del contribuente. La Cassazione ha inoltre dato atto della correttezza dell'operato della CTR, che aveva nominato il commissario ad acta per dare piena esecuzione al giudicato. Le spese sono state poste a carico dell'Agenzia, mentre non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per le Amministrazioni dello Stato.
Norme richiamate
richiamato dall'Agenzia come parametro della censura sull'onere della prova; la Corte esclude che, nel giudizio di ottemperanza, la verifica della capienza dei fondi sia riducibile alla rigorosa ripartizione dell'onere probatorio tra le parti come nel giudizio ordinario.
art. 1, comma 665, l. 23 dicembre 2014, n. 190
la disposizione, come modificata, è interpretata nel senso che disciplina l'effettuazione dei rimborsi e i limiti di stanziamento, ma non incide sul diritto sostanziale al rimborso già riconosciuto con giudicato.
art. 16-octies d.l. 20 giugno 2017, n. 91, conv. in l. 3 agosto 2017, n. 123
norma attuativa dei rimborsi calamità; la Corte la legge come disciplina procedimentale e contabile che può imporre modalità di pagamento differito o speciali, senza estinguere o ridurre il credito accertato.
art. 29, comma 1, d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, conv. in l. 28 febbraio 2020, n. 8
richiamato come ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi; opera nell'ambito delle modalità di attuazione e non sulla consistenza del diritto sostanziale.
art. 70, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il giudizio di ottemperanza tributaria è giudizio attuativo del comando giudiziale, nel quale il giudice può e deve precisare il contenuto degli obblighi nascenti dal giudicato e le concrete modalità di esecuzione.
richiamato come norma processuale asseritamente violata; la Corte non ravvisa ultrapetizione, ritenendo che il giudice dell'ottemperanza abbia operato entro i confini del giudicato e dei poteri attuativi.
art. 24 Cost.
evocato per escludere che l'applicazione dei limiti di stanziamento possa svuotare l'effettività della tutela giurisdizionale e del giudicato.
art. 3 Cost.
richiamato in chiave di interpretazione costituzionalmente orientata per evitare disparità di trattamento tra contribuenti in situazioni analoghe.
art. 113 Cost.
utilizzato, insieme all'art. 24 Cost., per affermare che la decisione giudiziale deve essere effettivamente eseguibile.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, conv. in l. 28 febbraio 1997, n. 30
indicato come base dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso, utilizzabile per dare attuazione al giudicato anche in caso di temporanea incapienza di fondi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti dell'Amministrazione dello Stato, esonerata dal versamento mediante prenotazione a debito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza tributaria avente ad oggetto l'esecuzione di un giudicato di rimborso, le norme sopravvenute che prevedono limiti di stanziamento disciplinano solo le modalità e i tempi di pagamento, ma non incidono sul diritto sostanziale già accertato in via definitiva.
- L'eventuale incapienza dei fondi destinati al rimborso non estingue né riduce il credito del contribuente e non legittima una falcidia del giudicato; impone invece il ricorso alle procedure di contabilità pubblica previste per l'attuazione integrale della decisione.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice ha poteri cognitori e ricostruttivi funzionali all'effettiva attuazione del comando giudiziale: può e deve precisarne il contenuto e le modalità esecutive, anche nominando un commissario ad acta.
- La verifica dei presupposti applicativi della disciplina attuativa dei rimborsi non è rigidamente assoggettata agli ordinari schemi di allegazione e prova del processo di cognizione, perché attiene all'attuazione del giudicato e non alla sua formazione.
- L'interpretazione della disciplina sui rimborsi deve essere costituzionalmente e convenzionalmente orientata, così da preservare l'effettività della tutela giurisdizionale e evitare trattamenti irragionevolmente differenziati tra contribuenti in situazioni omogenee.
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