Cassazione Civile, Ordinanza n. 16442/2026 del 27/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Una società aveva impugnato un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2013 con cui l’amministrazione finanziaria aveva recuperato maggiori IRES, IRAP e IVA. Il recupero riguardava, da un lato, la ripresa a tassazione di ricavi in relazione a operazioni di compravendita di autovetture, poiché l’Ufficio aveva applicato una percentuale di ricarico ritenuta superiore a quella risultante dalla contabilità della società; dall’altro, la contestazione dell’indebita detrazione dell’IVA su due acquisti da un soggetto ritenuto cartiera nell’ambito di una frode carosello. I giudici di merito avevano accolto il ricorso del contribuente, ritenendo, quanto ai ricavi, che mancassero i presupposti per un accertamento induttivo puro e che le percentuali di ricarico non bastassero a fondare il maggior reddito, e, quanto all’IVA, che la mera qualifica della cedente come cartiera non dimostrasse la consapevolezza dell’acquirente, essendo documentata l’effettività delle operazioni. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992 e degli artt. 2700 ss. c.c. per motivazione apparente/inadeguata della CTR sulla percentuale di ricarico e sui costi accertati; 2) violazione dell’art. 2730 c.c. per non avere considerato un preteso riconoscimento della percentuale di ricarico da parte della società; 3) violazione degli artt. 39 d.P.R. 600/1973, 2727 ss. c.c. e 110, comma 2, TUIR per svalutazione della presunzione derivante dal ricarico; 4) violazione degli artt. 19 e 21 d.P.R. 633/1972 per avere la CTR valorizzato l’effettività delle operazioni invece della prova, anche presuntiva, della consapevolezza o colpevole ignoranza dell’acquirente nella frode carosello.
La decisione
La Corte ha accolto il primo e il quarto motivo di ricorso, dichiarando assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è stata disposta perché la motivazione della CTR sul punto dei ricarichi era generica e non confrontata con la concreta contestazione dell’Ufficio, e perché sulla questione IVA la CTR aveva fatto leva sull’effettività delle operazioni senza valutare gli indizi relativi alla possibile fittizietà soggettiva del cedente e alla consapevolezza del contribuente.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
la sentenza di merito deve contenere una motivazione effettiva e intellegibile; la mera affermazione generica non integra il minimo costituzionale della motivazione.
richiamati nel motivo sul valore degli atti verbalizzati; la Corte non ne sviluppa un principio autonomo oltre il rilievo sulla motivazione.
invocato per sostenere l’esistenza di una confessione stragiudiziale relativa al ricarico; motivo assorbito.
legittima l’accertamento analitico-induttivo quando la contabilità sia inattendibile e vi siano elementi presuntivi idonei a desumere maggiori ricavi.
le presunzioni semplici possono fondare l’accertamento dei maggiori ricavi e la conoscenza della frode, purché siano gravi, precise e concordanti.
richiamato nel motivo sui maggiori ricavi; motivo assorbito.
artt. 19 e 21 d.P.R. n. 633/1972
in materia IVA, il diritto alla detrazione non sussiste se l’Amministrazione prova, anche per presunzioni, che il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’inserimento dell’operazione in una frode.
Massime di principio
- Se il contribuente contesta il criterio di determinazione della percentuale di ricarico, il giudice di merito deve verificare in concreto la coerenza logica e la congruità del parametro adottato dall’Ufficio, confrontandolo con la natura dei beni, i campioni selezionati e il metodo di media prescelto; una motivazione meramente assertiva non è sufficiente.
- L’accertamento analitico-induttivo dei maggiori ricavi è legittimo quando la contabilità risulti inattendibile e la percentuale di ricarico sia coerente con le caratteristiche dei beni venduti; il ricarico può costituire base presuntiva dell’accertamento, ma va controllato nel suo concreto fondamento.
- In tema di IVA relativa a operazioni soggettivamente inesistenti o a frodi carosello, l’Amministrazione deve provare, anche per presunzioni, che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, della sostanziale inesistenza del contraente o dell’inserimento dell’operazione nella frode.
- Quando l’Ufficio assolve l’onere di provare la conoscenza o conoscibilità della frode, spetta al contribuente dimostrare di avere usato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità.
- Ai fini della valutazione della consapevolezza del cessionario in una frode carosello, non è decisivo accertare la mera effettività materiale dell’operazione, se la contestazione riguarda la fittizietà soggettiva del contraente; occorre invece esaminare gli indizi relativi alla struttura e operatività della controparte.
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