Sentenza del 04/06/2025 n. 14940 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia aveva notificato il 15 ottobre 2014 un avviso di accertamento per il 2009, chiedendo a A.A. IRPEF e addizionali su un reddito da partecipazione di 518.783 euro. Lo riteneva socio di fatto, al 20%, di quattro società olandesi considerate esterovestite e operanti in Italia. A.A. aveva contestato, tra l’altro, la mancanza dei presupposti per imputargli quel reddito e l’assenza di prova della società di fatto e della sua partecipazione. Dopo l’annullamento dell’avviso da parte della CTP di Caserta e la conferma della decisione da parte della CTR Campania, l’Agenzia ha proposto quattro motivi di ricorso: motivazione apparente; violazione del litisconsorzio necessario per mancata riunione con altri giudizi; omessa sospensione in attesa delle decisioni sugli accertamenti delle società; violazione delle regole sulle presunzioni e sulla prova della società di fatto. A.A. ha inoltre depositato sentenze penali irrevocabili, ma la Cassazione ha escluso che fossero decisive: una riguardava altri soggetti, le altre fatti o annualità diversi.
La decisione
La Cassazione ha respinto il ricorso dell’Agenzia. Ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR, che aveva rilevato la mancata prova degli elementi essenziali della società di fatto — fondo comune, affectio societatis, partecipazione al rischio e manifestazione all’esterno — e ha osservato che l’Agenzia non aveva indicato analiticamente gli elementi, anche presuntivi, idonei a dimostrarli; il ruolo dirigenziale di A.A. in altre società del gruppo non provava la sua partecipazione alle società contestate. Ha respinto anche la censura sul litisconsorzio: la controversia riguardava anzitutto l’esistenza stessa della società di fatto, e la riunione richiesta non comportava, nella fattispecie, la nullità denunciata. Ha inoltre escluso l’obbligo di sospensione: in presenza di una sentenza non definitiva sulla causa pregiudicante, la sospensione può essere facoltativa ai sensi dell’art. 337, secondo comma, c.p.c., e la CTR aveva legittimamente deciso di non disporla. Confermato quindi l’annullamento dell’accertamento. L’Agenzia è stata condannata alle spese di Cassazione: 15.000 euro per compensi, oltre 15% per spese generali, 200 euro per esborsi e accessori di legge. Non è stato applicato il doppio contributo, trattandosi di amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Norme richiamate
Art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
L’Amministrazione aveva richiamato la norma per imputare al contribuente redditi da partecipazione; la decisione non ne sviluppa un’interpretazione autonoma, ma esclude in fatto e in diritto che sia stata provata la partecipazione alla società di fatto da cui quei redditi sarebbero derivati.
Art. 41-bis del D.P.R. n. 600 del 1973
La norma era la base dell’accertamento parziale impugnato. La pronuncia conferma l’annullamento dell’atto perché mancava la prova del presupposto sostanziale invocato dall’Ufficio, ossia l’esistenza della società di fatto e la partecipazione del contribuente.
Art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Le censure per nullità della sentenza e violazione di legge sono state esaminate nei limiti dei motivi proposti; le doglianze dell’Agenzia sono state respinte perché non confutavano adeguatamente la motivazione della CTR né indicavano in modo analitico le prove presuntive asseritamente trascurate.
Il giudice dell'appello illustra in sintesi, ma con adeguata completezza, le ragioni della propria valutazione.
La motivazione non è apparente se, pur sintetica, espone con sufficiente chiarezza le ragioni della decisione e consente di comprenderne il fondamento.
Artt. 14, 60 e 61 del D.Lgs. n. 546 del 1992; art. 102 c.p.c.
Inoltre, la sussistenza del litisconsorzio rimane integrata quando sia ritenuta operante una società di fatto e si dibatta del reddito di partecipazione conseguito dal socio, anche occulto. Nel caso di specie, però, oggetto di controversia è la stessa sussistenza di una società di fatto, che è stata esclusa sia dal giudice del primo che dal giudice del secondo grado, sia con riferimento ai soci sia con riferimento alle società.
Il litisconsorzio necessario tra società e soci rileva quando la società di fatto è considerata operante e si discute del reddito del socio. Non determina invece, nel caso deciso, la nullità della sentenza quando la controversia verte proprio sull’esistenza della società, esclusa dai giudici di merito.
In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell' art. 295 c.p.c.
La pendenza di un giudizio pregiudicante definito da sentenza non definitiva non impone, di regola, la sospensione obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; resta applicabile, nei termini indicati dalla decisione, la possibilità di sospensione facoltativa.
Art. 337, secondo comma, c.p.c.
Pertanto la CTR non era tenuta a sospendere il giudizio e, nell'esercizio della sua discrezionalità valutativa, ha legittimamente ritenuto di non disporla.
Quando la causa pregiudicante è stata definita con sentenza impugnata o non definitiva, il giudice può valutare discrezionalmente se sospendere il processo; non è tenuto a farlo automaticamente.
La costituzione di una società richiede elementi sostanziali che nel caso concreto non risultavano provati, tra cui un fondo comune e la partecipazione all’attività e al relativo rischio; la pronuncia esclude che il ruolo svolto dal contribuente in altre società supplisca alla prova della sua partecipazione alla società contestata.
L'Amministrazione finanziaria non si confronta con la decisione assunta dalla CTR, non ne confuta il fondamento. Il giudice dell'appello afferma non esservi alcuna prova dell'esistenza delle società di fatto e della partecipazione ad esse del contribuente, ma la ricorrente non illustra analiticamente le prove, anche presuntive, che avrebbe offerto a supporto dei propri contrari argomenti.
Le presunzioni non possono essere invocate in modo generico: chi contesta la valutazione del giudice deve indicare e illustrare gli elementi indiziari concreti, idonei e collegati ai fatti da provare.
L'Agenzia delle Entrate neppure illustra come avrebbe provato l'esistenza di un fondo comune, dell'affectio societatis, di un accordo di ripartizione degli utili e delle perdite.
Spetta all’Amministrazione che fonda l’accertamento sull’esistenza di una società di fatto provare gli elementi costitutivi della società e la partecipazione del contribuente; la mera affermazione dell’esistenza di indizi non basta.
Art. 111, secondo comma, Cost.; art. 6, par. 1, CEDU
nel giudizio di cassazione, in presenza di un accertamento di maggiore imponibile a carico di una società di persone ai fini delle imposte dirette, Irap e Iva, fondato sugli stessi fatti o su elementi comuni, la nullità dei giudizi di merito - per essere stati celebrati, in violazione dei principio del contraddittorio, senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari (società e soci) - non va dichiarata qualora il ricorso per cassazione dell'Amministrazione finanziaria risulti inammissibile o prima facie infondato, atteso che in tal caso, non derivando ai litisconsorti pretermessi alcun danno dalla detta pronuncia, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento nell' art. 111 , comma 2, Cost. e nell' art. 6 , par. 1, CEDU.
In Cassazione, l’integrazione del contraddittorio e la rimessione al primo giudice possono essere evitate se il ricorso è inammissibile o manifestamente infondato e la partecipazione dei litisconsorti non inciderebbe sull’esito, in coerenza con economia processuale e ragionevole durata.
Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002
Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere Amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l' art. 13 , comma 1 quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 , in tema di c.d. doppio contributo.
Non è dovuto il contributo aggiuntivo previsto per la soccombenza quando la parte soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito.
Massime di principio
- Se l’Amministrazione attribuisce redditi al contribuente perché socio di fatto, deve provare gli elementi costitutivi della società e il concreto coinvolgimento del contribuente: non basta dimostrare che ricopriva incarichi o ruoli di rilievo in altre società del gruppo.
- Le prove presuntive devono essere specificamente individuate e illustrate, mostrando come gli indizi sostengano i fatti da provare. In Cassazione non è sufficiente riproporre la propria ricostruzione senza confutare puntualmente la motivazione del giudice di merito.
- Una motivazione sintetica non è per ciò solo apparente: è sufficiente se rende comprensibili le ragioni della decisione e le questioni ritenute decisive.
- Il litisconsorzio necessario tra società e soci va valutato in relazione all’oggetto concreto della controversia. Se si discute dell’esistenza stessa della società di fatto, la mancata riunione con giudizi analoghi non comporta automaticamente la nullità del processo.
- Una sentenza non definitiva resa nel giudizio pregiudicante non impone, di regola, la sospensione obbligatoria del processo tributario: il giudice può decidere discrezionalmente se sospenderlo.
- Le sentenze penali producono l’effetto invocato nel processo tributario solo se ricorrono i presupposti normativi e vi è identità del soggetto e dei fatti materiali rilevanti; chi le invoca deve indicare in modo specifico quali accertamenti siano pertinenti.
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