Sentenza del 04/06/2025 n. 14993 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, accogliendo l’appello dell’Agenzia delle Entrate, aveva riformato la decisione di primo grado e ritenuto tardivo il ricorso contro l’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2007. Il primo motivo contestava la validità della notifica eseguita secondo la procedura per irreperibilità assoluta: secondo il contribuente, l’Amministrazione conosceva il suo domicilio fiscale e, comunque, il messo non aveva indicato le ricerche concrete svolte per reperirlo; sosteneva quindi che il termine per impugnare non fosse decorso e che aveva avuto conoscenza dell’atto soltanto il 25 settembre 2012, in occasione di chiarimenti sulle procedure esecutive. Con il secondo motivo lamentava l’omessa pronuncia sulla regolare costituzione delle parti nel procedimento amministrativo e sulla presunzione prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973; con il terzo, l’omessa pronuncia sulla mancata sottoscrizione dell’avviso da parte di un funzionario qualificato. L’Agenzia eccepiva l’inammissibilità del ricorso e dell’atto introduttivo per il fallimento del contribuente. La Cassazione ha respinto l’eccezione perché risultava l’inerzia del curatore, anche se l’Agenzia gli aveva notificato l’appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo e dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha ritenuto che, per notificare un atto tributario mediante la procedura di irreperibilità assoluta prevista dall’art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600/1973, il messo debba indicare le ricerche concretamente svolte per verificare che il destinatario non abbia più abitazione, ufficio, azienda o sede nel Comune del domicilio fiscale. Non bastano la dicitura generica «sconosciuto» o un modulo prestampato privo di dettagli; i precedenti tentativi infruttuosi e la mancata contestazione del contribuente non sostituiscono tale indicazione. La CTR aveva quindi errato nel considerare valida la notifica e tardivo il ricorso introduttivo. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi enunciati e per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità. Non è stata pronunciata una decisione definitiva sulla validità dell’accertamento né sulle questioni assorbite.
Norme richiamate
Art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
In tema di procedura di notificazione semplificata ex art. 60, comma 1, lett. e), del D.P.R. n. 600 del 1973, il messo notificatore, quando accerta l'irreperibilità assoluta del destinatario, deve indicare le ricerche che ha effettuato, con conseguente invalidità della notifica se il predetto si è limitato a sottoscrivere un modello prestampato, che, riportando generiche espressioni, impedisce ogni controllo del suo operato, non essendovi, in tal caso, attestazioni del pubblico ufficiale notificatore, impugnabili mediante querela di falso.
La procedura speciale presuppone verifiche effettive sull’irreperibilità assoluta. La relata deve descrivere le ricerche compiute in modo da consentire il controllo dell’attività del messo; una formula generica o prestampata non è sufficiente e rende invalida la notifica.
Art. 43 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare)
Qualora i presupposti di un rapporto tributario si siano formati prima della dichiarazione di fallimento, il contribuente dichiarato fallito a cui sia stato notificato l'atto impositivo può impugnarlo, ex art. 43 L.f., a condizione che il curatore si sia astenuto dall'impugnazione, assumendo un comportamento oggettivo di pura e semplice inerzia, indipendentemente dalla consapevolezza e volontà che l'abbiano determinato; l'insussistenza di detto stato di inerzia comporta, per il fallito, il difetto della capacità processuale di impugnare l'atto impositivo, vizio suscettibile di essere rilevato, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo.
Il contribuente fallito può impugnare l’atto impositivo relativo a presupposti anteriori al fallimento se il curatore è rimasto oggettivamente inerte. In mancanza di inerzia, il fallito non ha capacità processuale per proporre l’impugnazione.
Art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.
La Corte ha disposto la cassazione con rinvio, demandando al giudice di merito un nuovo esame della controversia secondo i principi di diritto enunciati.
Art. 62, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992
La disposizione è richiamata quale base processuale per la cassazione con rinvio della sentenza tributaria impugnata.
Art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.
Il giudice del rinvio deve provvedere anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Massime di principio
- Per utilizzare la notifica tributaria per irreperibilità assoluta, l’Amministrazione deve documentare nella relata le ricerche concrete svolte per verificare che il destinatario non abbia più un recapito nel Comune del domicilio fiscale. La mera dicitura «sconosciuto» o un modulo prestampato con formule generiche non è sufficiente.
- Tentativi di notifica precedenti, la mancata contestazione del contribuente o la mancata proposizione di querela di falso non suppliscono alla mancanza di una descrizione verificabile delle ricerche richieste per accertare l’irreperibilità assoluta.
- Se la notifica è invalida, non può farsi decorrere da essa il termine per impugnare l’atto; il giudice non può quindi dichiarare tardivo il ricorso sulla base di quella notifica, ferma la necessità di accertare in concreto i fatti e la tempestività secondo la corretta decorrenza.
- Il contribuente dichiarato fallito può impugnare un atto tributario relativo a presupposti anteriori al fallimento quando il curatore sia rimasto oggettivamente inerte; l’inerzia va valutata sulla condotta effettiva del curatore.
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