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Sentenza

Sentenza del 04/06/2025 n. 14989 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda due avvisi di accertamento relativi al 2003: uno alla C.A. Srl in liquidazione, società a ristretta base sociale, per IRPEG, IVA e IRAP, notificato anche ai soci; l’altro ad A.A., titolare del 99% delle quote, per IRPEF sugli utili extracontabili presuntivamente distribuiti. La CTP di Roma aveva accolto i ricorsi dei contribuenti, ritenendo l’Amministrazione decaduta dal potere di accertamento per mancata prova dei presupposti del raddoppio dei termini. La CTR del Lazio, dopo aver riunito gli appelli dell’Agenzia, aveva deciso senza esaminare nella motivazione le censure riguardanti l’accertamento societario. L’Agenzia ha dedotto omessa pronuncia e motivazione su tale appello e l’erronea esclusione del raddoppio dei termini per il socio. A.A. ha contestato in via incidentale l’inammissibilità dell’appello dell’Ufficio per difetto di specificità.

La decisione

La Cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso principale: la correzione del dispositivo disposta dalla CTR, che sostituiva «rigetta l’appello» con «rigetta gli appelli riuniti», non eliminava l’omessa pronuncia e l’assoluta mancanza di motivazione sui motivi relativi all’accertamento della società; inoltre, il raddoppio dei termini può applicarsi anche al socio di società a ristretta base, quale conseguenza del presupposto logico-giuridico costituito dall’accertamento degli utili extracontabili societari, quando sussistano fatti comportanti l’obbligo di denuncia penale. Il ricorso incidentale di A.A. è stato rigettato: nel processo tributario l’appello è devolutivo e può essere sufficiente una riproposizione chiara, anche sommaria, delle questioni di primo grado. La sentenza della CTR è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio-Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. È stato dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto. Decisione del 6 maggio 2025, depositata il 4 giugno 2025.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    Orbene, la Commissione Tributaria Regionale non si è conformata all'orientamento giurisprudenziale appena richiamato nella parte in cui ha ritenuto inapplicabile a A.A., quale socio di una società a ristretta base azionaria, il raddoppio dei termini per l'accertamento di cui all' art. 43 D.P.R. n. 600 del 1973.

    Il raddoppio dei termini di accertamento può riguardare anche il socio di una società a ristretta base sociale, in ragione del rapporto di presupposizione con l’accertamento societario degli utili extracontabili; rileva la sussistenza di fatti che comportano l’obbligo di denuncia penale, non l’effettiva presentazione della denuncia.

  • Art. 57, comma 3, D.P.R. n. 633/1972

    La disposizione è richiamata nel motivo dell’Agenzia relativo al raddoppio dei termini per l’accertamento IVA. La decisione non ne formula un’autonoma interpretazione, ma accoglie la censura sul principio del raddoppio dei termini anche rispetto all’accertamento riferito alla società.

  • Art. 112 c.p.c.

    Dall'intestazione della sentenza impugnata emerge, e peraltro sul punto le parti sono concordi, che la decisione venne emessa in relazione ai due appelli riuniti ma dalla lettura della motivazione emerge inequivocabilmente come il Giudice di appello ha del tutto omesso di pronunciarsi e di motivare sui motivi di impugnazione proposti avverso la sentenza n.20655/2014 (relativa alla posizione della Società) e trascritti, in ossequio al principio di specificità, nel ricorso principale dell'Agenzia delle entrate.

    Viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato la decisione che, pur formalmente riferita a più appelli riuniti, omette di pronunciarsi sulle censure riguardanti uno di essi.

  • Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Si rileva, inoltre, che, nella specie, la mera correzione del dispositivo non vale a emendare la mancanza assoluta di motivazione sui motivi di appello proposti dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale n. 20655/2014 e, prima ancora, la configurabilità del vizio di omessa pronunzia sui suddetti motivi.

    La correzione del dispositivo non supplisce alla mancanza assoluta di motivazione sulle questioni sottoposte al giudice; il vizio sussiste anche quando la decisione formalmente indica che gli appelli sono stati riuniti.

  • Art. 288 c.p.c.

    La procedura di correzione dell’errore materiale non condiziona il giudizio d’impugnazione e il suo esito non rende inammissibile o improcedibile il gravame. La correzione del dispositivo, inoltre, non può rimediare all’omessa pronuncia o alla mancanza assoluta di motivazione.

  • Art. 53, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992

    L'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione, prescritta dall' art. 53 , comma 1, del D.Lgs. n. 546 del 1992 , non deve, quindi, necessariamente consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, essendo, invece, solamente richiesta un'esposizione chiara e univoca, anche se sommaria, della domanda rivolta al giudice superiore e delle ragioni della doglianza.

    La specificità dei motivi d’appello tributario non richiede una formulazione rigorosa o analitica: è sufficiente esporre in modo chiaro e univoco, anche sommariamente, la domanda rivolta al giudice d’appello e le ragioni della contestazione.

  • Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso incidentale, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso incidentale, se dovuto.

Massime di principio

  • Quando una sentenza decide più impugnazioni riunite, deve esaminare e motivare le questioni relative a ciascuna di esse; un dispositivo corretto formalmente non sana l’omissione di pronuncia o la mancanza di motivazione.
  • La procedura di correzione di errore materiale e il giudizio d’impugnazione sono autonomi: la correzione non preclude il gravame e non può sostituire la decisione sulle questioni effettivamente devolute al giudice.
  • Negli accertamenti relativi a società a ristretta base sociale, il raddoppio dei termini può estendersi al socio per l’accertamento degli utili extracontabili presuntivamente distribuiti, quando i fatti riscontrati comportino l’obbligo di denuncia penale; non è necessario che la denuncia sia stata effettivamente presentata.
  • Nel processo tributario l’appello ha natura devolutiva e mira al riesame della causa nel merito. Per rispettare il requisito di specificità può bastare una riproposizione chiara, anche sommaria, delle questioni di primo grado e della richiesta di riforma, compresa la contestazione della legittimità dell’atto impositivo.

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