Sentenza del 23/11/2016 n. 23807 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda gli avvisi di accertamento che avevano recuperato a tassazione costi relativi a fatture per presunti rapporti di sponsorizzazione sportiva tra F. s.a.s. e M. S., ritenuti inesistenti e riconducibili a una frode fiscale. La contribuente ha contestato, con due motivi, che le dichiarazioni rese in sede amministrativa dal legale rappresentante di M. S. fossero utilizzabili, perché assimilabili a testimonianze vietate nel processo tributario e insufficienti senza altri riscontri; ha inoltre denunciato motivazione erronea o contraddittoria, sostenendo che non fossero stati adeguatamente considerati il servizio pubblicitario svolto da un pilota di rally e documentato da fotografie, l’assenza di contatti diretti con il dichiarante e l’effettivo pagamento delle fatture tramite assegni.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che le dichiarazioni di terzi raccolte durante l’accertamento e recepite negli atti fiscali non sono testimonianze processuali: hanno valore indiziario e, quando siano circostanziate e confessorie, possono costituire anche da sole una presunzione grave e precisa, ferma la possibilità che il giudice le valuti insieme agli altri elementi. La CTR aveva considerato le dichiarazioni del legale rappresentante di M. S. e ulteriori circostanze, tra cui la mancata querela della contribuente e la debolezza delle sue difese. La censura sulla motivazione non consentiva alla Cassazione di rivalutare le prove e, inoltre, riproponeva deduzioni generiche. Sono quindi rimasti validi gli avvisi di accertamento. La ricorrente è stata condannata a rimborsare all’Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.200 euro, oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 7, comma 4
Nel processo tributario, il ricorso alle presunzioni è ammissibile tanto in materia di tributi erariali che di tributi dell'ente locale, essendo positivamente esclusi dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, solo il giuramento e la prova testimoniale.
Il divieto riguarda l’assunzione della prova testimoniale e del giuramento nel processo tributario, ma non impedisce l’uso di dichiarazioni di terzi acquisite in sede amministrativa come elementi indiziari o presuntivi.
Tali dichiarazioni del terzo possono, nel concorso di particolari circostanze ed in ispecie quando abbiano valore confessorio, integrare non un mero indizio, ma una prova presuntiva, ai sensi dell'art. 2729 c.c., idonea da sola ad essere posta a fondamento e motivazione dell'avviso di accertamento in rettifica, da parte dell'amministrazione finanziaria.
Le presunzioni nel contenzioso tributario non devono necessariamente derivare da una pluralità di elementi: una dichiarazione circostanziata e di valore confessorio può, se ritenuta grave e precisa, fondare da sola l’accertamento.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 38, comma 4
La disposizione è richiamata nel principio secondo cui la formulazione al plurale degli elementi presuntivi non impone che essi siano necessariamente molteplici: il giudice può fondare il proprio convincimento anche su un unico elemento, purché grave e preciso.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54
La disposizione è richiamata nel principio secondo cui gli elementi presuntivi non devono essere necessariamente plurimi; può essere sufficiente anche un solo elemento grave e preciso.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 5
Il controllo di logicità del giudizio di fatto, consentito dall'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), non equivale alla revisione del "ragionamento decisorio", ossia dell'opzione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata.
Il vizio di motivazione non consente alla Cassazione di rifare la valutazione delle prove o sostituire la propria ricostruzione dei fatti a quella del giudice di merito; il controllo resta circoscritto alla tenuta logica della motivazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di prova testimoniale non rende inutilizzabili le dichiarazioni di terzi raccolte dall’Amministrazione durante un’ispezione: possono essere valutate come indizi, anche se rese fuori dal contraddittorio con il contribuente.
- Di regola, le dichiarazioni di terzi concorrono con altri elementi alla formazione del convincimento del giudice; se sono particolarmente circostanziate e hanno carattere confessorio, possono integrare da sole una presunzione grave e precisa idonea a sostenere l’accertamento.
- La contestazione dell’accertamento deve confrontarsi puntualmente con gli elementi indiziari e con gli atti del processo; la mera riproposizione di difese generiche non dimostra un vizio della decisione.
- In cassazione non è possibile chiedere una nuova valutazione di fotografie, pagamenti o altri fatti già esaminati dal giudice di merito: occorre denunciare un effettivo vizio ammissibile della motivazione, non proporre una diversa lettura delle prove.
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