Sentenza del 23/11/2016 n. 23797 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato le ingiunzioni di pagamento emesse il 20 marzo 2007 per complessivi 7.637.180 euro, relativi a imposte e interessi non versati negli anni 1994-1997 grazie all’esenzione triennale prevista per le società a prevalente capitale pubblico che gestivano servizi pubblici locali. Il recupero era stato disposto in attuazione della decisione della Commissione europea 2003/193/CE, che aveva qualificato tale agevolazione come aiuto di Stato incompatibile con il mercato comune. S.A.BA.R. ha contestato, tra l’altro, la giurisdizione tributaria, la tempestività dell’appello dell’Agenzia, l’applicabilità della decisione alle società interamente pubbliche e al servizio rifiuti, l’assenza di concorrenza, la retroattività e la prescrizione del recupero, gli effetti del condono e la legittimità degli interessi composti.
La decisione
La C.T.P. di Reggio Emilia aveva accolto i ricorsi, ritenendo necessario verificare in concreto la riconducibilità della società alla decisione europea. La C.T.R. dell’Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, ha riformato tale sentenza e dichiarato legittime le ingiunzioni, compensando le spese. La Cassazione ha respinto il ricorso: la questione di costituzionalità sulla giurisdizione è inammissibile perché la giurisdizione tributaria era coperta da giudicato interno; la censura sulla tardiva costituzione in appello è infondata e le regole processuali interne non possono ostacolare l’effettivo recupero dell’aiuto incompatibile. Sono infondati i motivi sull’applicabilità della decisione europea, sulla partecipazione pubblica totalitaria, sul settore dei rifiuti e sulla mancata concorrenza: la valutazione della compatibilità dell’aiuto spetta alla Commissione e l’unica eccezione rilevante era quella de minimis, non eccepita né provata dalla società. Sono infondati anche i motivi su affidamento, retroattività, condono e prescrizione: il recupero serve a eliminare il vantaggio illegittimo e i termini nazionali incompatibili con l’effettività del diritto UE non lo impediscono. La censura sugli interessi è infondata: è legittimo applicare gli interessi composti secondo la disciplina nazionale di attuazione, anche per una decisione europea notificata prima del Regolamento 794/2004. Una parte delle censure dell’undicesimo motivo è inammissibile per quesiti di diritto inadeguati; quella sulla formulazione del dispositivo è infondata, poiché la statuizione di legittimità delle ingiunzioni rendeva chiaro l’accoglimento dell’appello dell’Agenzia. Esito finale: ricorso respinto e spese compensate.
Norme richiamate
D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, convertito dalla L. 6 aprile 2007, n. 46
Ai sensi del D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46, l'Agenzia delle Entrate ha l'obbligo di procedere mediante ingiunzione al recupero delle somme corrispondenti alle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite ai sensi della L. n. 142 del 1990, art. 22, per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario come aiuti di Stato dalla decisione della Commissione europea n. 2003/193/CE.
La norma impone il recupero tramite ingiunzione delle agevolazioni considerate aiuti di Stato incompatibili dalla decisione europea. Il recupero è escluso per gli aiuti rientranti nel regime de minimis, la cui applicabilità deve essere eccepita e provata dalla società beneficiaria.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 47-bis
in tema di contenzioso tributario, del D.Lgs n. 546 del 1992, art. 47-bis - introdotto con effetto dal 9 aprile 2008, del D.L. n. 59 del 2008, art. 2, comma 1, conv. dalla L. n. 101 del 2008 - si interpreta, in considerazione della sedes materiae in cui è stato inserito, della finalità di accelerare le controversie in materia di aiuti di Stato e della disciplina transitoria, contenuta nei commi 2 e 3 del cit. D.L. n. 59, art. 2, nel senso che i termini dimidiati (ad eccezione di quello per proporre ricorso in appello) si riferiscono unicamente ai casi di concessione della sospensione cautelare da parte della commissione tributaria provinciale.
I termini processuali dimezzati previsti per le controversie sugli aiuti di Stato si applicano, salvo il termine per proporre appello, soltanto quando la Commissione tributaria provinciale abbia concesso la sospensione cautelare.
Decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002
Il recupero dell'agevolazione, infatti, è escluso nella sola ipotesi che si tratti di aiuti rientranti nell'ambito di applicabilità della regola del "de minimis", circostanza che non risulta eccepita, nè tanto meno provata dalla contribuente, investita del relativo onere.
La decisione europea si applica anche alle società per azioni interamente partecipate da enti pubblici e non consente al giudice nazionale di rivalutare la compatibilità dell’aiuto o di escluderlo per la natura del servizio o per l’assetto proprietario. Resta salva l’eccezione de minimis, da allegare e dimostrare da parte della beneficiaria.
Regolamento (CE) n. 659/1999, art. 14, paragrafo 2
all'aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l'aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero
Gli interessi sul beneficio illegittimo decorrono dal momento in cui l’aiuto è stato messo a disposizione del beneficiario e proseguono fino al recupero effettivo.
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 4, convertito dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, e D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 3
Gli interessi sono determinati in base alle disposizioni di cui al capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, secondo i criteri di calcolo approvati dalla Commissione europea in relazione al recupero dell'aiuto di Stato C57/03, disciplinato dalla L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24. Il tasso di interesse da applicare è il tasso in vigore alla data di scadenza ordinariamente prevista per il versamento di saldo delle imposte non corrisposte con riferimento al primo periodo di imposta interessato dal recupero dell'aiuto.
La disciplina interna rinvia al Regolamento 794/2004 per il calcolo degli interessi sul recupero e consente l’applicazione degli interessi composti anche quando la decisione europea da eseguire è anteriore al regolamento, purché non si tratti di una situazione già esaurita.
Regolamento (CE) n. 794/2004, artt. 11 e 13
L'art. 11, par. 2, del Regolamento n. 794/2004 (il quale detta il regime dell'interesse composto) è applicabile, conformemente all'art. 13, comma 5, del medesimo regolamento, solo alle decisioni di recupero notificate dopo la data di entrata in vigore di quest'ultimo.
Il regolamento europeo, per propria applicazione diretta, limita il regime dell’interesse composto alle decisioni di recupero notificate dopo la sua entrata in vigore. Ciò non impedisce però al diritto nazionale di prevedere interessi composti per decisioni anteriori, come avvenuto nella disciplina interna applicabile al caso.
Regolamento (CE) n. 794/2004, art. 11, comma 3, come sostituito dal Regolamento (CE) n. 271/2008
se è trascorso più di un anno tra la data in cui l'aiuto illegittimo è stato per la prima volta messo a disposizione del beneficiario e la data di recupero dell'aiuto, il tasso di interesse è ricalcolato a intervalli di un anno, sulla base del tasso in vigore nel momento in cui si effettua il ricalcolo.
Quando il recupero si protrae oltre un anno, il tasso va ricalcolato annualmente. La valutazione della proporzionalità degli interessi deve tener conto di questa modalità di ricalcolo.
D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 1
per "il recupero dell'aiuto non assume rilevanza l'intervenuta definizione in base agli istituti di cui alla L. 27 dicembre 2002, n. 289 e successive modificazioni e integrazioni".
La definizione fiscale o il condono nazionale non impediscono il recupero di un aiuto di Stato dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione.
Regolamento (CE) n. 659/1999, art. 15
nella quale è previsto (art. 15 del citato Reg. CE n. 659/1999) che i poteri della Commissione europea, per quanto riguarda il recupero degli aiuti, sono essi stessi soggetti a un termine decennale, all'infruttuoso spirare del quale l'aiuto è considerato come un aiuto esistente (sottratto al recupero).
Il limite temporale europeo per il recupero è il termine decennale previsto per i poteri della Commissione. I termini prescrizionali interni non possono essere applicati se impediscono il recupero e, secondo la sentenza, decorrono dalla notifica della decisione di recupero.
Massime di principio
- Quando la Commissione europea ha dichiarato incompatibile un aiuto di Stato e la decisione è definitiva, il giudice nazionale deve darvi attuazione: non può rivalutare autonomamente la compatibilità dell’aiuto sulla base del settore, della struttura proprietaria o dell’assenza di concorrenza concreta.
- La società destinataria dell’ingiunzione deve eccepire e provare che l’aiuto rientri nel regime de minimis; l’amministrazione deve provare la costituzione della società secondo la disciplina pertinente e l’effettiva fruizione dell’agevolazione.
- Una società interamente pubblica non è per ciò solo esclusa dalle regole sugli aiuti di Stato: la partecipazione totalitaria degli enti locali non modifica la natura della società né sottrae automaticamente l’attività al recupero.
- Affidamento nella legge nazionale, mancati controlli dell’amministrazione o condoni fiscali non rendono legittimo un aiuto incompatibile con il diritto UE e non impediscono, di regola, la restituzione.
- Le norme processuali nazionali non possono essere applicate in modo da rendere impossibile o eccessivamente difficile il recupero effettivo di un aiuto di Stato incompatibile; la tutela della cosa giudicata incontra il limite eccezionale del principio di effettività nei termini indicati dalla giurisprudenza europea.
- I termini nazionali di prescrizione o decadenza non possono bloccare il recupero quando contrastano con il principio di effettività. Il limite temporale europeo di riferimento è quello decennale previsto per l’azione della Commissione.
- Gli interessi possono essere composti se la disciplina nazionale di recupero lo prevede mediante rinvio al Regolamento 794/2004, anche per aiuti oggetto di decisioni europee anteriori al regolamento, purché il recupero non costituisca una situazione già esaurita.
- La decisione chiarisce che il regime dei termini processuali dimezzati dell’art. 47-bis del D.Lgs. 546/1992, fatta eccezione per il termine d’appello, opera nei casi in cui sia stata concessa la sospensione cautelare in primo grado.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 23 nov 2016Sentenza del 23/11/2016 n. 18645 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 nov 2016Sentenza del 23/11/2016 n. 23794 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 nov 2016Sentenza del 23/11/2016 n. 23795 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 nov 2016Sentenza del 23/11/2016 n. 23796 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 nov 2016Sentenza del 23/11/2016 n. 23798 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 23 nov 2016Sentenza del 23/11/2016 n. 23802 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →