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Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 23794 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l’avviso di accertamento emesso ai sensi dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, con applicazione del redditometro, per rettificare il reddito Irpef e Ilor dichiarato da F.M. per il 1998. Il contribuente aveva giustificato lo scostamento evidenziando la disponibilità solo parziale dell’abitazione, condivisa con i genitori conviventi e con una situazione reddituale propria, l’uso promiscuo delle autovetture per l’attività di agente finanziario e il possesso di un natante di dimensioni limitate. L’Agenzia ha impugnato la sentenza della CTR dell’Emilia-Romagna n. 97.15.07, depositata il 30 settembre 2008, che aveva confermato la decisione della CTP di Bologna favorevole al contribuente. In cassazione ha dedotto: (1) violazione degli artt. 2 e 7 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR, anziché annullare integralmente l’avviso, avrebbe dovuto rideterminare la pretesa tributaria; (2) violazione dell’art. 38, comma 4, del D.P.R. n. 600/1973, in relazione all’applicazione retroattiva degli indici del redditometro; (3) insufficiente motivazione sulla capacità delle prove del contribuente di superare la presunzione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibili il secondo e il terzo. Il primo è stato ritenuto infondato perché la CTR aveva motivatamente riconosciuto la legittimità dell’imposizione nei limiti del reddito dichiarato, valutando le prove specifiche del contribuente e giudicando generiche le contestazioni dell’Ufficio. La censura relativa al natante non consentiva di rimettere in discussione la valutazione dei fatti e delle prove, riservata al giudice di merito se adeguatamente motivata. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la questione della retroattività dei decreti sul redditometro non corrispondeva alla ragione effettiva della decisione impugnata: la CTR aveva deciso sulla base della natura relativa della presunzione e della prova contraria fornita dal contribuente. Il terzo è stato dichiarato inammissibile perché contestava, sotto l’apparenza del vizio di motivazione, la valutazione di merito delle prove, che risultava congruamente spiegata. È quindi rimasto fermo l’esito favorevole a F.M. deciso nei precedenti gradi. Nulla sulle spese di cassazione, poiché il resistente non ha svolto attività difensiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38, comma 4

    a fronte della "presunzione di maggior reddito desunto da indici di capacità contributiva ritenuti non compatibili col reddito dichiarato ed evidenzianti uno scostamento di quest'ultimo rispetto a quello induttivamente determinato... il contribuente era ammesso a fornire la prova contraria" potendo "dimostrare, anche contro tale modalità accertativa, che egli possiede un reddito inferiore, poichè le presunzioni poste dal redditometro sono soltanto relative e non assolute".

    Il redditometro fonda una presunzione relativa, non una prova definitiva di maggior reddito. Il contribuente può vincerla dimostrando che il reddito effettivo è inferiore a quello ricostruito induttivamente; nel caso concreto la documentazione è stata ritenuta idonea a giustificare lo scostamento.

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 2 e 7

    La Corte ha respinto la censura dell’Agenzia basata su queste disposizioni: non ha ritenuto necessario che la CTR rideterminasse autonomamente la pretesa, avendo essa motivatamente riconosciuto l’imposizione nei limiti del reddito dichiarato.

  • D.Lgs. n. 171/2005, art. 3, lett. d)

    correttamente considerato alla stregua del D.Lgs. n. 171 del 2005, art. 3, lett. d), che definisce le unità da diporto "scafi di lunghezza compresa fra 2,5 e 24 metri, distinte in natanti se inferiori a mt. 10; imbarcazioni se superiori a mt. 10".

    La classificazione normativa delle unità da diporto può essere considerata nella valutazione dell’elemento induttivo relativo al natante. Nel caso esaminato, le dimensioni limitate e le altre circostanze hanno concorso a escludere che il bene provasse una maggiore capacità contributiva.

Massime di principio

  • Gli indici del redditometro generano una presunzione relativa: il contribuente può superarla con elementi probatori concreti e coerenti che spieghino la disponibilità dei beni e la loro effettiva incidenza sulla capacità di spesa.
  • La disponibilità di un bene non dimostra automaticamente un reddito maggiore: rilevano anche la quota effettivamente disponibile, la condivisione con familiari e l’uso legato all’attività lavorativa.
  • Il giudice di merito valuta attendibilità e rilevanza delle prove e può preferire quelle del contribuente alle contestazioni generiche dell’Amministrazione; se motiva adeguatamente, tale valutazione non è normalmente riesaminabile in cassazione.
  • Per contestare efficacemente una decisione in cassazione occorre confrontarsi con la sua effettiva ragione decisoria. Una censura su una questione astratta o una mera richiesta di rivalutare i fatti può essere dichiarata inammissibile.

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