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Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 23796 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva beneficiato, per gli anni d’imposta 1998 e 1999, delle esenzioni da Irpeg e Ilor previste dalla legge. Dopo che la decisione della Commissione europea 2003/193/CE del 5 giugno 2002 aveva qualificato le agevolazioni come aiuti di Stato incompatibili e ne aveva disposto il recupero, l’Agenzia delle Entrate notificò il 17 aprile 2007 due ingiunzioni: per il 1998, 2.473 euro di imposte e 1.309 euro di interessi; per il 1999, 272.861 euro di imposte e 123.080 euro di interessi. Gli interessi erano calcolati su base composta. Dopo l’accoglimento dei ricorsi della società da parte della Commissione tributaria provinciale di Pisa il 9 dicembre 2008, la Commissione tributaria regionale della Toscana, con sentenza del 28 dicembre 2010, accolse l’appello dell’Agenzia. In Cassazione la società ha denunciato: 1) omessa pronuncia sulla quantificazione degli interessi; 2) contrasto con il diritto dell’Unione, sostenendo che, poiché la decisione europea era anteriore al Regolamento CE n. 794/2004, gli interessi dovessero essere semplici e non composti. Con memoria ha inoltre chiesto un nuovo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia e sollevato questione di legittimità costituzionale della norma nazionale applicata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha respinto il primo motivo perché la CTR si era pronunciata sugli interessi richiamando la norma che ne disponeva il calcolo composto. Ha respinto il secondo perché la Corte di giustizia, con sentenza 3 settembre 2015, causa C-89/14, aveva riconosciuto la compatibilità con il diritto dell’Unione dell’applicazione di interessi composti anche per aiuti oggetto di decisioni di recupero notificate prima del Regolamento n. 794/2004, quando la disciplina nazionale intervenga prima che si sia consolidata una situazione acquisita. Nel caso concreto, gli atti di recupero furono notificati il 17 aprile 2007, dopo l’entrata in vigore, il 16 febbraio 2007, del D.L. n. 10/2007, e prima non era stato emesso un atto di recupero con interessi semplici né l’aiuto era stato recuperato. La Corte ha ritenuto superfluo un nuovo rinvio pregiudiziale e manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Spese compensate per la complessità e la natura controversa della questione.

Norme richiamate

  • D.L. 15 febbraio 2007, n. 10, art. 1, comma 3, convertito dalla L. 6 aprile 2007, n. 46

    è conforme al diritto comunitario la norma nazionale di cui al D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3 convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46, emanata per dare esecuzione alla decisione della Commissione del 5.6.2002 n. 2003/193/CE, secondo cui gli interessi dovuti sugli aiuti di Stato dichiarati illegali sono determinati "in base al capo 5^ del Regolamento n.794/20004, che prevede il regime dell'interesse composto"

    La norma nazionale può prescrivere il calcolo composto degli interessi dovuti per recuperare aiuti di Stato illegali anche quando la decisione europea che ne ha disposto il recupero è stata notificata prima dell’entrata in vigore del Regolamento n. 794/2004, purché non sia già sorta una situazione acquisita.

  • L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24, comma 3

    quanto alla data di decorrenza degli interessi il citato art. 1, comma 3 richiama la L. 25 gennaio 2006, n. 29, art. 24, comma 3 il quale stabilisce che sono dovuti gli interessi (composti) "maturati a partire dalla data in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione dei beneficiari fino alla data del loro recupero effettivo"

    Gli interessi composti decorrono dal momento in cui le imposte non versate sono state messe a disposizione del beneficiario e si calcolano fino al recupero effettivo.

  • Decisione della Commissione europea 2003/193/CE, art. 3

    in esecuzione di quanto stabilito dall'art. 3 della decisione CE 2003/193 secondo cui "l'aiuto da recuperare comprende gli interessi che decorrono dalla data in cui l'aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario fino alla data dell'effettivo recupero"

    Il recupero dell’aiuto comprende gli interessi per tutto il periodo in cui il vantaggio è rimasto nella disponibilità del beneficiario, sino alla restituzione effettiva.

  • Regolamento CE n. 659/1999, art. 14

    Sul punto della applicabilità e della decorrenza degli interessi composti, dovuti in caso di recupero di aiuti di Stato illegittimi, è intervenuta la sentenza della Corte di giustizia UE del 3.9.2015, causa C-89/14, la quale ha statuito che è compatibile con il diritto comunitario (art. 14 Regolamento CE n. 656 del 1999 e artt. 11 e 13 del Regolamento CE n. 794 del 2004) la norma nazionale di cui al D.L. 29 novembre 2008, n. 185, art. 24, comma 4 (di contenuto identico al D.L. n. 10 del 2007, art. 1, comma 3)

    La disciplina europea sul recupero degli aiuti di Stato non impedisce l’applicazione della norma nazionale sugli interessi composti anche nei casi in cui la decisione di recupero sia anteriore al Regolamento n. 794/2004, secondo l’interpretazione della Corte di giustizia richiamata dalla Cassazione.

  • Regolamento CE n. 794/2004, artt. 11 e 13 e capo V

    poichè l'aiuto di stato dichiarato incompatibile con il mercato comune non era stato recuperato nè aveva costituito oggetto di avviso di imposta prima della data di entrata in vigore del decreto legge 29 novembre 2008 n.185, quest'ultimo non può considerarsi incidere su una situazione già acquisita

    Il regime degli interessi composti è applicabile agli effetti futuri di situazioni pregresse se, prima dell’entrata in vigore della norma che lo prevede, l’aiuto non è stato recuperato e non è stato emesso un atto di recupero con interessi semplici. La limitazione temporale del Regolamento non impone, per tali situazioni, un divieto di applicazione della disciplina nazionale.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice di appello si è espressamente pronunciato sul punto, richiamando il D.L. n. 10 del 2007, art. 1 convertito nella L. 6 aprile 2007, n. 46, che al comma 3 prevede l'applicabilità degli interessi di tipo composto.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice affronta la questione devolutagli, anche se la risolve richiamando la norma applicabile e senza accogliere la contestazione della parte.

Massime di principio

  • Per il recupero di aiuti di Stato illegali, gli interessi possono essere calcolati su base composta anche se la decisione della Commissione europea è anteriore al Regolamento n. 794/2004, quando una norma nazionale lo prevede e la situazione non si è già consolidata.
  • Può configurarsi una situazione acquisita se, prima dell’entrata in vigore della disciplina sugli interessi composti, l’aiuto è stato interamente recuperato oppure è già stato emesso un atto di recupero che applica interessi semplici. In assenza di tali circostanze, la nuova disciplina può applicarsi agli effetti futuri del rapporto.
  • Gli interessi di recupero decorrono da quando l’aiuto è divenuto disponibile per il beneficiario e proseguono fino al recupero effettivo; il calcolo composto è considerato idoneo a neutralizzare il vantaggio concorrenziale derivante dall’aiuto.
  • La censura di omessa pronuncia è infondata se il giudice ha effettivamente deciso la questione, anche mediante il richiamo della disciplina che ne determina la soluzione.

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