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Sentenza

Sentenza del 23/11/2016 n. 23795 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento emesso per il 1996, con cui l’Agenzia aveva rettificato il reddito dichiarato ai fini IRPEF e ILOR, ai sensi degli artt. 39 e 40 del D.P.R. n. 600/1973. L’Ufficio aveva rilevato incongruenze tra redditi, ricavi e rimborsi IVA, anomalie nei ricarichi e investimenti ritenuti incompatibili con l’attività e con l’antieconomicità dichiarata, utilizzandole come elementi presuntivi anche ai sensi dell’art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo documentata la strategia di espansione mediante nuovi punti vendita e investimenti, che spiegava i limitati risultati economici. In cassazione l’Agenzia ha contestato: 1) l’insufficienza della motivazione sulla capacità della documentazione della società di superare la presunzione di ricavi non dichiarati; 2) la violazione delle regole sull’onere della prova e sulla rilevanza delle presunzioni; 3) l’utilizzo delle scritture contabili dell’impresa, sostenendo che non potessero fare prova a favore di chi le aveva formate.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto adeguata la motivazione della CTR, che aveva ricondotto l’apparente antieconomicità alla strategia di espansione e agli investimenti in vista di guadagni futuri. La presunzione dell’Ufficio comportava per la contribuente l’onere della prova contraria, ma la CTR aveva valutato la documentazione e le scritture contabili come elementi probatori sottoposti al libero apprezzamento del giudice, pur non avendo valore di prova legale a favore dell’impresa. Tale valutazione, se congruamente motivata, non è riesaminabile in cassazione. L’Agenzia si era limitata a proporre una spiegazione alternativa dei fatti, senza dimostrare che fosse l’unica logicamente possibile. L’Agenzia è stata condannata alle spese: 4.000 euro, oltre rimborso forfetario del 15% e accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 62-sexies, comma 3, del D.L. n. 331/1993, convertito dalla L. n. 427/1993

    A fronte della presunzione dell'Ufficio incombe sul contribuente l'onere di fornire la prova contraria e dimostrare la correttezza delle proprie dichiarazioni.

    Le gravi incongruenze tra i dati dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni dell’attività, anche in relazione agli studi di settore, possono fondare l’accertamento presuntivo; spetta quindi al contribuente fornire elementi contrari idonei a dimostrare la correttezza della dichiarazione.

  • Art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973

    Gli accertamenti di cui del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d) e successive modificazioni, e del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54 e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62-bis del presente Decreto.

    La disposizione, letta insieme all’art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993, consente di rettificare il reddito sulla base di gravi incongruenze tra quanto dichiarato e quanto ragionevolmente desumibile dall’attività concretamente svolta.

  • Art. 116, comma 1, c.p.c.

    Nel caso di specie la CTR ha esaminato la documentazione fornita dalla società e le scritture contabili (costituenti pertanto elementi determinati e non imprecisati, come ritenuto dall'Ufficio), che pur non avendo valore di prova legale a favore dell'imprenditore che le ha redatte sono soggette, come ogni altra prova, al libero apprezzamento del giudice, ai sensi dell'art. 116 c.p.c., comma 1, la cui valutazione, se congruamente motivata, come nella fattispecie, è insindacabile in sede di legittimità.

    Le scritture contabili formate dall’imprenditore non costituiscono prova legale a suo favore, ma possono essere valutate dal giudice insieme agli altri elementi probatori. La valutazione di merito non è sindacabile in cassazione se sorretta da motivazione congrua.

Massime di principio

  • Le gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e dati desumibili dall’attività possono legittimare un accertamento presuntivo, ma il contribuente può contrastarlo fornendo una spiegazione documentata e coerente delle scelte economiche e dei risultati conseguiti.
  • Le scritture contabili dell’impresa non fanno automaticamente prova a favore di chi le ha redatte, ma non sono per questo inutilizzabili: il giudice può valutarle liberamente, insieme alla restante documentazione.
  • In cassazione non basta proporre una ricostruzione alternativa dei fatti o delle prove; per denunciare un vizio motivazionale occorre evidenziare un’incoerenza decisiva o che la spiegazione accolta non sia logicamente sostenibile.
  • Una strategia di espansione e investimento può spiegare risultati economici contenuti, se la ricostruzione è supportata da documenti e valutata in modo congruo dal giudice di merito.

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