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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02795/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comproprietaria)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di affitto agrario stipulato tra un genitore e uno dei figli avente ad oggetto terreni agricoli. Dopo il decesso del concedente, una comproprietaria dei beni ha chiesto l’accertamento della nullità della clausola contrattuale che prevedeva una durata di dieci anni, ritenuta inferiore alla durata minima legale di quindici anni, con conseguente cessazione del rapporto, rilascio dei fondi e indennità di occupazione. L’affittuario ha resistito e ha proposto domanda riconvenzionale di riscatto agrario rispetto ad alcuni immobili urbani alienati da altri comproprietari a una sorella, sostenendo di essere affittuario anche di tali cespiti e quindi titolare del diritto di prelazione. La Corte d’appello ha ritenuto che una successiva convenzione familiare avesse valore meramente ricognitivo ed escludesse l’abitazione dal contratto di affitto, qualificando il godimento del fabbricato come comodato gratuito; ha quindi confermato il rigetto del riscatto e fissato la cessazione dell’affitto al 2025. In cassazione il ricorrente principale ha dedotto, con il primo motivo, violazione delle norme sulla prelazione e sul riscatto agrario, sostenendo la nullità della convenzione familiare che avrebbe sottratto il fabbricato e l’area circostante al contratto di fitto. Con il secondo motivo ha censurato la compensazione integrale delle spese di merito, ritenendola ingiustificata rispetto al numero e al valore delle domande accolte e respinte. La controparte ha resistito e una delle controparti ha proposto ricorso incidentale, poi dichiarato inefficace perché tardivo.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale: il primo motivo è inammissibile perché non attacca correttamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a proporre una diversa interpretazione della convenzione familiare senza denunciare specifiche violazioni dei canoni ermeneutici; il secondo motivo è inammissibile perché la valutazione della compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione nei limiti dedotti. Conseguentemente, ai sensi dell’art. 334 c.p.c., il ricorso incidentale tardivo è dichiarato inefficace, poiché proposto oltre il termine lungo ex art. 327 c.p.c. Le spese del giudizio di legittimità sono poste a carico del ricorrente principale in favore di entrambe le parti resistenti, con ulteriore contributo unificato dovuto dal solo ricorrente principale.

Norme richiamate

  • art. 8 L. 26 maggio 1965, n. 590

    Richiamato dal ricorrente per sostenere la nullità di patti incidenti sulla prelazione agraria e sul riscatto, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché costruita su una diversa lettura del patto negoziale rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

  • artt. 45 e 58 L. 3 maggio 1982, n. 203

    Richiamati come norme poste a presidio della disciplina dell’affitto agrario e della durata minima del rapporto; la Corte non entra nel merito della dedotta nullità perché ritiene il motivo inammissibile sul piano dell’interpretazione del patto.

  • art. 1362 c.c. e ss.

    La denuncia della violazione dei canoni ermeneutici è inammissibile se non indica specificamente quali regole interpretative siano state violate e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è consentita in cassazione una mera richiesta di nuova valutazione del significato del negozio.

  • art. 817 c.c.

    È menzionato con riferimento alla nozione di pertinenza del fondo rustico e alla esclusione del fabbricato dall’oggetto del contratto di affitto, secondo l’accertamento del giudice di merito.

  • artt. 91 e 92 c.p.c.

    La compensazione delle spese è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; non è necessario un rapporto aritmetico o simmetrico tra domande accolte e rigettate e misura della compensazione.

  • art. 175 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 127 c.p.c. per affermare il potere-dovere del giudice di evitare attività processuali inutili e formalità superflue, in funzione della ragionevole durata del processo.

  • art. 127 c.p.c.

    Usato a sostegno della scelta di non disporre l’integrazione del contraddittorio o la rinnovazione della notificazione quando il ricorso è prima facie inammissibile.

  • art. 334 c.p.c.

    Il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 325, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per individuare il termine di impugnazione rilevante ai fini della tardività del ricorso incidentale.

  • art. 327, comma 1, c.p.c.

    Usato per verificare che il ricorso incidentale fosse stato proposto oltre il termine lungo decorrente dalla pubblicazione della sentenza non notificata.

  • art. 371, comma 2, c.p.c.

    La Corte afferma che il rispetto del termine per il ricorso incidentale non ne salva l’efficacia quando il ricorso principale è inammissibile e il ricorso incidentale è tardivo rispetto ai termini di impugnazione ordinari.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente principale; esclude invece tale obbligo per il ricorso incidentale dichiarato inefficace.

Massime di principio

  • Chi impugna per violazione delle norme sull’interpretazione del contratto deve indicare specificamente quali canoni ermeneutici siano stati violati e in che modo il giudice di merito se ne sia discostato; non è ammissibile chiedere in cassazione una semplice rivalutazione del significato del negozio.
  • La critica alla ricostruzione del contenuto negoziale è inammissibile quando si fonda soltanto su una diversa lettura degli stessi elementi di fatto già esaminati dal giudice di merito.
  • La valutazione sulla compensazione delle spese di lite, e più in generale sulla proporzione della soccombenza reciproca, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se la censura mira solo a sostituire un diverso criterio quantitativo o qualitativo.
  • Quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diviene inefficace; la sua sorte non muta per il solo fatto di essere stato proposto entro il termine di cui all’art. 371, comma 2, c.p.c., se è oltre i termini ordinari di impugnazione.
  • In presenza di un ricorso prima facie inammissibile, è legittimo non disporre attività processuali ulteriori, come rinnovazioni o integrazioni del contraddittorio, quando esse si risolverebbero in un inutile aggravio e in un allungamento dei tempi del processo.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di liteAffitto agrario
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

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