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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02748/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (società)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento di correzione di errore materiale riferito a una precedente ordinanza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto da una società e, per effetto di tale esito, aveva condannato la ricorrente alla rifusione delle spese processuali. Una delle parti vittoriose aveva chiesto la correzione ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., deducendo che nell'ordinanza vi era un errore materiale nella statuizione sulle spese: la condanna era stata formulata al singolare, "alla controricorrente", mentre le parti controricorrenti costituite e vittoriose erano due. La Corte, rilevato che il precedente ricorso per correzione era stato dichiarato inammissibile per difetto di notifica, ha esaminato la richiesta di correzione d'ufficio promossa dal consigliere coordinatore e l'ha ritenuta fondata, osservando che nel giudizio originario vi erano quattro parti, di cui due controricorrenti costituite, e che l'errore consisteva nel non avere considerato che le parti vittoriose e costituite erano due e non una.

La decisione

La Corte ha accolto la richiesta di correzione d'ufficio dell'ordinanza precedente e ha disposto che il provvedimento del 26.11.2020 fosse corretto sia nel riferimento alla parte destinataria delle spese, sia nell'ammontare delle spese liquidate, precisando che la condanna doveva essere pronunciata a favore di entrambe le controricorrenti, OTS s.p.a. e ACE European Group Ltd., con liquidazione di euro 3.500 per ciascuna, oltre esborsi, spese generali e accessori di legge. Ha inoltre disposto l'annotazione della correzione sull'originale del provvedimento. Non ha provveduto sulle spese del procedimento di correzione, qualificato come amministrativo e non giurisdizionale.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    costituisce il fondamento del rimedio di correzione dell'errore materiale nel provvedimento della Corte di cassazione.

Massime di principio

  • L'errore materiale in un provvedimento della Corte di cassazione è correggibile quando riguarda un lapsus o una svista meramente grafica o espressiva che non incide sulla decisione sostanziale ma altera la corretta individuazione dei destinatari o il contenuto formale della statuizione.
  • Se nel giudizio originario le parti vittoriose costituite sono più di una, la statuizione sulle spese deve riferirsi a tutte; l'indicazione al singolare di una sola controricorrente integra errore materiale correggibile.
  • Il procedimento di correzione dell'errore materiale ha natura amministrativa e non giurisdizionale, sicché non vi è luogo a provvedere sulle spese del relativo procedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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