Cassazione Civile, Ordinanza n. 02753/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia trae origine da una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione 730/2009 relativa all’anno d’imposta 2008. L’ufficio aveva recuperato un credito d’imposta per il riacquisto della prima casa ritenuto indebitamente utilizzato e aveva contestato anche omessi o carenti versamenti IRPEF, con recupero di imposte, interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo entro i limiti di quanto indicato in una proposta di mediazione non accettata. In appello il contribuente aveva contestato, tra l’altro, la legittimità della notifica della cartella, sostenendo che la notifica diretta a mezzo posta da parte del concessionario fosse illegittima e che ciò rendesse inesistente la notificazione e inefficace la pretesa erariale. Aveva inoltre censurato la decisione d’appello per asserita omessa pronuncia e per carenza di motivazione, sostenendo che la CTR non avesse considerato la domanda subordinata di conferma della sentenza di primo grado e la richiesta di ulteriore compensazione per euro 1.000,00 con conseguente sgravio di sanzioni e interessi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, affermando che la notifica della cartella di pagamento può avvenire, ai sensi dell’art. 26 d.P.R. n. 602/1973, mediante invio diretto da parte del concessionario con raccomandata A/R. Ha ritenuto infondati anche il terzo e il quarto motivo, osservando che la CTR si era pronunciata espressamente sull’eccezione di compensazione, dichiarandola nuova e improponibile in appello, e che la conferma della sentenza di primo grado era conseguenza automatica del rigetto dell’unico appello proposto dal contribuente. Il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, d.P.R. n. 602/1973
secondo periodo del primo comma
La cartella di pagamento può essere notificata anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento; la notifica non è illegittima per il solo fatto che non sia eseguita tramite ufficiale notificatore.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l’inesistenza o l’inefficacia della notifica, ma la Corte non accoglie tale impostazione.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché il giudice d’appello si è pronunciato sulla questione dedotta.
Non è ravvisabile un vizio di motivazione apparente o mancante, poiché la CTR ha espresso le ragioni della propria decisione.
Richiamato dal ricorrente sul difetto di motivazione, ma la Corte ritiene sufficiente la motivazione resa dalla CTR.
art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973
Costituisce il presupposto del controllo formale della dichiarazione da cui è scaturita la cartella.
Le doglianze sono state veicolate come violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte le ha respinte nel merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma richiamata per l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In materia di cartella di pagamento, la notifica può avvenire validamente anche tramite invio diretto del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, quando la disciplina applicabile lo consente.
- Non sussiste omessa pronuncia se il giudice di merito si è espressamente pronunciato sulla questione devoluta e la decisione sulla domanda subordinata è conseguenza logica e automatica del rigetto dell’unico appello proposto.
- Il vizio di motivazione apparente o di totale omissione non ricorre quando la sentenza espone, anche sinteticamente, le ragioni della decisione, consentendo di ricostruirne l’iter logico.
- Una eccezione o deduzione nuova, non rilevabile d’ufficio, è improponibile in appello se introdotta per la prima volta nel giudizio di secondo grado.
- L’impugnazione in cassazione deve colpire specifiche rationes decidendi; se una di esse è sufficiente a sorreggere la decisione e non è validamente censurata, il ricorso non può essere accolto.
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