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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02737/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione alla registrazione di un decreto ingiuntivo, con tassazione estesa anche alle disposizioni negoziali enunciate nel provvedimento giudiziario, relative a un contratto di fornitura d'opera soggetto, secondo la tesi della contribuente, a registrazione solo in caso d'uso. La Commissione tributaria regionale ha respinto l'appello della società, ritenendo legittima la tassazione sia dell'atto giudiziario sia dell'atto enunciato. La società ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa pronuncia della CTR sulla censura di difetto di motivazione dell'avviso, dedotta come nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. 546/1992; 2) violazione della disciplina sulla motivazione degli atti impositivi, sostenendo che l'avviso non consentiva di comprendere quale fosse il rapporto sottostante tassato; 3) violazione degli artt. 22 e 40 d.P.R. 131/1986, assumendo che la tassazione dell'atto enunciato determinasse una duplicazione d'imposta e fosse incompatibile con il principio di alternatività IVA/registro; 4) violazione dell'art. 115 c.p.c. e del principio dell'onere della prova, per aver l'Ufficio tassato un atto enunciato non adeguatamente individuato e non provato, senza allegarlo né produrlo in giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di omessa pronuncia perché la CTR aveva implicitamente rigettato la censura sul difetto di motivazione dell'avviso, decidendo in senso conforme al primo giudice e affrontando poi il merito. Ha dichiarato inammissibile e comunque infondato il secondo motivo, rilevando che il ricorso non trascriveva adeguatamente il contenuto dell'avviso e che, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, la motivazione è sufficiente se indica imponibile, aliquota e imposta e consente al contribuente di conoscere i presupposti della pretesa, anche per relationem al provvedimento giudiziario tassato. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che l'art. 22 d.P.R. 131/1986 consente la tassazione dell'atto enunciato in un atto giudiziario quando sussistono i relativi presupposti, anche se l'atto enunciato sarebbe registrabile in caso d'uso, e che il prelievo sulla sentenza/decreto ingiuntivo non esclude la tassazione del contratto enunciato; ha inoltre ricordato che il principio di alternatività IVA/registro opera secondo la natura dell'operazione, non in modo da impedire la tassazione dell'atto enunciato. Ha rigettato il quarto motivo, osservando che dall'atto monitorio emergevano elementi sufficienti a dare certezza dell'esistenza del rapporto contrattuale sottostante e che la ricorrente non aveva dedotto un vizio di interpretazione contrattuale ai sensi degli artt. 1362 ss. c.c. Il ricorso è quindi stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e ai conseguenti oneri ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    la mancata espressa trattazione di un motivo non integra omessa pronuncia se la decisione adottata è incompatibile con l'accoglimento della censura e vale come rigetto implicito

  • art. 36 d.lgs. 546/1992

    richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, ritenuta rispettata dalla CTR

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    usato per dedurre un vizio processuale di omessa pronuncia

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    usato per dedurre violazioni di legge in tema di motivazione dell'avviso e tassazione dell'atto enunciato

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente, ma la censura è stata letta sostanzialmente come violazione di legge

  • art. 7, comma 1, L. 212/2000

    l'avviso deve consentire al contribuente di comprendere la pretesa e di difendersi senza ricerche ulteriori, ma non richiede necessariamente allegazione dell'atto conosciuto o conoscibile

  • art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986

    norma richiamata dalla ricorrente sul contenuto motivazionale dell'avviso di liquidazione

  • art. 54, comma 5, d.P.R. 131/1986

    l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro su atto giudiziario deve indicare imponibile, aliquota e imposta liquidata

  • art. 22 d.P.R. 131/1986

    "Se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"

    se un atto giudiziario enuncia un contratto non registrato tra le stesse parti, l'imposta si applica anche all'atto enunciato; ciò vale anche per atti registrabili solo in caso d'uso se enunciati in un atto registrato

  • art. 69 d.P.R. 131/1986

    richiamato quale sanzione pecuniaria dovuta se l'atto enunciato era soggetto a registrazione in termine fisso

  • art. 37 d.P.R. 131/1986

    gli atti dell'autorità giudiziaria che definiscono, anche parzialmente, il giudizio sono soggetti a imposta di registro; i relativi contenuti possono integrarsi con l'avviso

  • art. 6 d.P.R. 131/1986

    il deposito della scrittura privata nel processo contenzioso non integra di per sé il caso d'uso, che presuppone il deposito presso cancellerie giudiziarie nell'esplicazione di attività amministrative

  • art. 1 d.P.R. 131/1986

    l'imposta di registro si applica agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione

  • art. 5 d.P.R. 131/1986

    distinzione tra registrazione in termine fisso e in caso d'uso; le scritture private non autenticate sono soggette a registrazione in caso d'uso se riguardano operazioni soggette a IVA

  • art. 40 d.P.R. 131/1986

    il principio di alternatività tra IVA e registro opera per le operazioni rilevanti ai fini IVA; restano soggette a imposta proporzionale solo le operazioni non soggette a IVA

  • art. 8, comma 1, lett. b), Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986

    gli atti giudiziari non sono soggetti a imposta proporzionale per la parte che dispone pagamenti di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA

  • artt. 2 e 3 d.P.R. 633/1972

    individuano i requisiti oggettivi delle operazioni imponibili IVA

  • artt. 4 e 5 d.P.R. 633/1972

    individuano i requisiti soggettivi delle operazioni imponibili IVA

  • art. 1 d.P.R. 633/1972

    sono imponibili IVA le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di arti e professioni

  • art. 115 c.p.c.

    invocato per sostenere la violazione del principio di valutazione delle prove, ma la censura è stata respinta

  • art. 2697 c.c.

    richiamato per l'onere della prova circa l'esistenza dell'atto enunciato, ritenuto assolto sulla base degli elementi contenuti nel decreto monitorio

  • artt. 1362 ss. c.c.

    la ricorrente non ha prospettato un vero errore di interpretazione contrattuale

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    disposto l'ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • In tema di omessa pronuncia, non sussiste nullità della sentenza quando il giudice di merito, pur senza affrontare espressamente una censura, adotta una decisione incompatibile con la sua accoglienza, configurandosi così un rigetto implicito.
  • L'avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo a un atto giudiziario è sufficientemente motivato se indica gli elementi essenziali della pretesa e consente al contribuente di comprendere i presupposti di fatto e di diritto, anche mediante richiamo all'atto giudiziario tassato, senza necessità di allegare documenti già conosciuti o facilmente conoscibili dal destinatario.
  • In materia di imposta di registro, l'art. 22 del d.P.R. 131/1986 consente la tassazione anche dell'atto enunciato in un atto giudiziario, quando tra le stesse parti siano richiamate disposizioni contenute in un atto non registrato o registrabile in caso d'uso, senza che la tassazione del provvedimento giudiziario escluda quella dell'atto sottostante.
  • Il principio di alternatività tra IVA e imposta di registro non impedisce la tassazione dell'atto enunciato quando si tratti di operazioni rilevanti ai fini IVA; la non assoggettabilità a imposta proporzionale riguarda solo la parte dell'atto giudiziario che dispone pagamenti di corrispettivi o prestazioni soggetti a IVA.
  • Ai fini della prova dell'esistenza dell'atto enunciato, il giudice può valorizzare gli elementi contenuti nel provvedimento giudiziario e nella pretesa creditoria azionata, senza che sia necessaria l'allegazione materiale dell'atto, se il rapporto risulta con sufficiente certezza dagli elementi già presenti in atti.
  • Se il ricorrente non deduce specificamente un errore di interpretazione contrattuale secondo i canoni degli artt. 1362 ss. c.c., non può utilmente contestare in cassazione l'accertamento di merito sull'esistenza e sul contenuto del rapporto sottostante.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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