Cassazione Civile, Ordinanza n. 02746/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, ha accolto il secondo e il terzo motivo, ha cassato la sentenza impugnata e ha disposto il rinvio al giudice di merito per i necessari accertamenti, anche alla luce dei principi affermati sulla prova contraria nel redditometro e sulla disciplina intertemporale dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 per gli anni d’imposta 2007 e 2008.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L’Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, decidendo sugli appelli contrapposti contro una decisione di primo grado solo parzialmente favorevole ai contribuenti, aveva rigettato l’appello principale dell’Ufficio e accolto l’incidentale dei contribuenti in una controversia su avvisi di accertamento emessi con metodo sintetico (redditometro) per i redditi degli anni 2007 e 2008. Con il primo motivo l’Ufficio ha denunciato violazione dell’art. 38, commi 4, 5 e 6, d.P.R. 600/1973 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo che gli indici redditometrici costituiscano presunzioni legali e non semplici; la Corte ha dichiarato il motivo inammissibile perché generico e non calibrato sulla ratio decidendi della sentenza impugnata. Con il secondo motivo l’Agenzia ha dedotto che, per vincere la presunzione redditometrica, non basti provare di aver avuto disponibilità finanziarie sufficienti nell’anno, occorrendo anche provare che proprio quelle somme siano state impiegate per sostenere le spese poste a base dell’accertamento: la Corte ha accolto il motivo, affermando che la prova contraria non può ridursi alla sola disponibilità di ulteriori redditi, ma richiede elementi sintomatici della loro riferibilità alla spesa e la dimostrazione documentale dell’entità e della durata del possesso. Con il terzo motivo l’Ufficio ha contestato l’esclusione, operata dai giudici di merito, della rilevanza di spese per incrementi patrimoniali sostenute dopo il 2008 ai fini degli accertamenti relativi al 2007 e 2008, sostenendo l’inapplicabilità retroattiva della novella del 2010 ma la perdurante operatività della disciplina previgente, che consente di imputare tali spese in quote costanti nell’anno di sostenimento e nei quattro precedenti: la Corte ha accolto anche questo motivo, ritenendo corretta la disciplina previgente ratione temporis e affermando che gli elementi indiziari possono anche riferirsi ad anni diversi da quelli accertati se si riflettono sul periodo d’imposta interessato.
Norme richiamate
art. 38 commi 4, 5 e 6 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La presunzione redditometrica opera come presunzione legale relativa; per gli anni d’imposta 2007 e 2008 si applica la disciplina previgente alla novella del 2010, con imputazione delle spese per incrementi patrimoniali all’anno di sostenimento e ai quattro precedenti in quote costanti, salva prova contraria del contribuente.
art. 2697 c.c.
Richiamato ai fini della distribuzione dell’onere della prova: il contribuente deve offrire prova contraria idonea a vincere la presunzione di maggior reddito.
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto nei motivi di ricorso.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La nuova regola sulla prova nel processo tributario va letta in coerenza con la normativa tributaria sostanziale e non elimina le presunzioni legali previste dalla disciplina sostanziale, come quella del redditometro.
art. 6 l. 31 agosto 2022, n. 130
Ha introdotto il comma 5-bis dell’art. 7 del d.lgs. 546/1992, ma senza incidere sulla persistente applicabilità delle presunzioni legali sostanziali.
art. 22 d.l. 31 maggio 2010, n. 78
Le modifiche all’art. 38 d.P.R. 600/1973 hanno efficacia solo per gli accertamenti relativi a redditi per i quali il termine di dichiarazione non era ancora scaduto alla data di entrata in vigore del decreto, quindi non per i periodi d’imposta 2007 e 2008.
legge 30 luglio 2010, n. 122
Legge di conversione del d.l. 78/2010; conferma il regime intertemporale della novella in materia di accertamento sintetico.
art. 5 d.m. 24 dicembre 2012
Prevede l’applicabilità delle nuove disposizioni ai redditi e maggiori redditi a decorrere dal 2009, in conformità al dato legislativo transitorio.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di violazione di legge è inammissibile se resta astratta e non si confronta con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata, senza spiegare le ricadute dell’interpretazione proposta sul caso deciso.
- In tema di accertamento sintetico del reddito, la prova contraria del contribuente non si esaurisce nella dimostrazione della mera disponibilità di ulteriori redditi o risorse finanziarie, ma richiede elementi oggettivi e documentali idonei a rendere plausibile che tali risorse siano state effettivamente destinate a sostenere le spese contestate o comunque fossero disponibili nel periodo rilevante.
- La disciplina previgente dell’art. 38 d.P.R. 600/1973 consente che gli elementi sintomatici utilizzati per l’accertamento sintetico si riferiscano anche ad anni diversi da quello d’imposta accertato, purché si riflettano sul periodo fiscale interessato come indici di capacità contributiva.
- Le modifiche al redditometro introdotte dal d.l. 78/2010 non si applicano ai periodi d’imposta anteriori al 2009, in presenza di una chiara disciplina intertemporale che esclude la retroattività della novella.
- Le regole processuali sulla prova nel giudizio tributario devono essere lette in coerenza con la normativa tributaria sostanziale e non possono neutralizzare presunzioni legali relative previste da quest’ultima.
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