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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02742/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da rapporti personali e professionali intercorsi tra due ex conviventi e soci di studio associato. Uno di essi otteneva un decreto ingiuntivo per euro 47.557,60 fondato su una scrittura privata del 21 marzo 2008, con cui l'altra parte avrebbe riconosciuto un debito a titolo di regresso per il pagamento anticipato di parte dell'estinzione di un mutuo cointestato. L'opponente negava il credito sostenendo che la scrittura fosse stata formata mediante riempimento di foglio firmato in bianco, che la somma provenisse da un conto cointestato e che, comunque, ogni rapporto economico fosse stato definito con una successiva liberatoria del 22 aprile 2010. In primo grado veniva accolta la querela di falso sulla scrittura del 2008, revocato il decreto ingiuntivo e riconosciuto anche un risarcimento ex art. 96 c.p.c.; in appello, però, la decisione veniva totalmente riformata con rigetto della querela di falso, riconoscimento di genuinità della scrittura del 2008 e condanna al pagamento del credito. Con il ricorso per cassazione la soccombente deduceva tre gruppi di censure: 1) violazione di legge per errata interpretazione della liberatoria del 22 aprile 2010, che a suo dire integrava rinuncia al credito; 2) in via subordinata, violazioni processuali per avere la corte d'appello qualificato d'ufficio la dichiarazione del 2008 come confessione stragiudiziale, senza domanda di parte, senza contraddittorio e in asserita violazione di giudicato interno; 3) ulteriori violazioni in tema di querela di falso, di regime probatorio delle dichiarazioni "contra se" e omesso esame di fatti decisivi. La Corte di cassazione ha ritenuto che tutte le censure sollecitassero in realtà una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità, e ha escluso sia errori di diritto sia vizi processuali rilevanti.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la ricorrente mirasse sostanzialmente a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e dell'apprezzamento compiuto dalla corte territoriale sulla genuinità della scrittura del 21 marzo 2008 e sulla portata della liberatoria del 22 aprile 2010. Ha inoltre affermato che non vi era violazione del contraddittorio, poiché il dovere di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio non si estende alla mera diversa valutazione delle prove già acquisite. Quanto al vizio motivazionale, ha osservato che la censura non individuava un fatto storico decisivo omesso, ma tendeva a contestare elementi istruttori e valutazioni di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate per l'andamento alterno dei precedenti gradi di merito; è stata inoltre dichiarata la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sull'onere della prova; la Corte rileva che la censura non denuncia una falsa applicazione della regola astratta, ma mira a contestare la ricognizione del fatto compiuta dal giudice di merito.

  • art. 1119 c.c.

    Citato dalla ricorrente nel primo motivo; nel testo della decisione non emerge una specifica interpretazione della Corte su tale norma.

  • art. 1988 c.c.

    Richiamato in relazione alla dichiarazione di debito e alla presunzione/efficacia riconnessa al riconoscimento del debito; la Corte valorizza la genuinità del documento del 21 marzo 2008 e il suo valore di prova del credito.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    Citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate; la Corte non sviluppa una specifica lettura della disposizione.

  • art. 2735 c.c.

    Richiamato per la confessione stragiudiziale e per l'efficacia della dichiarazione contra se; la Corte ritiene corretta la qualificazione della scrittura del 2008 come confessione/riconoscimento idoneo a sorreggere il credito.

  • artt. 1324, 1362, 1363 e 1367 c.c.

    Richiamati dalla ricorrente per l'interpretazione della liberatoria del 22 aprile 2010; la Corte respinge la censura perché investe l'apprezzamento di merito dell'atto e non un errore di interpretazione giuridica della fattispecie astratta.

  • art. 2702 c.c.

    Richiamato in tema di efficacia della scrittura privata; la decisione valorizza la genuinità del documento accertata dalla corte territoriale.

  • artt. 215, comma 1, n. 2, e 221 c.p.c.

    Citati in relazione alla querela di falso e al disconoscimento/scrittura privata; la Corte afferma che le censure non dimostrano violazioni idonee a sindacare in cassazione l'apprezzamento di fatto.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato come parametro processuale; la Corte esclude che la corte d'appello abbia violato il principio della domanda.

  • art. 100 c.p.c.

    Citato dalla ricorrente; nessuna specifica interpretazione autonoma emerge.

  • art. 101, comma 2, c.p.c.

    La Corte afferma che l'obbligo di attivare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio riguarda le questioni di fatto e le eccezioni rilevabili d'ufficio, non la diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ne esclude la violazione poiché la qualificazione della scrittura come confessione stragiudiziale è frutto di valutazione giuridica dei fatti già in causa.

  • art. 116 c.p.c.

    Citato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte non ravvisa violazione, trattandosi di apprezzamento di merito.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di giudizio di appello; la Corte non ravvisa una violazione rilevante.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte osserva che la censura non riguarda la regola astratta ma il convincimento sul fatto concreto.

  • art. 2732 c.c.

    Richiamato per la revoca/efficacia della confessione; la Corte non accoglie la tesi della ricorrente che la dichiarazione fosse superabile per le allegazioni svolte.

  • art. 2909 c.c.

    Citato con riferimento al giudicato interno; la Corte non accoglie l'assunto della formazione del giudicato invocato dalla ricorrente.

  • art. 1854 c.c.

    Richiamato in relazione al conto corrente cointestato e alla disponibilità delle somme; la Corte non ne trae un principio specifico nel testo, limitandosi a confermare la valutazione di merito della corte d'appello.

  • art. 2730 c.c.

    Citato in tema di confessione; la Corte ritiene che la scrittura del 21 marzo 2008, come interpretata in fatto, sia idonea a valere quale riconoscimento del credito.

  • art. 2734 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente sul carattere inscindibile della dichiarazione confessoria; la Corte respinge la censura perché diretta a contestare l'apprezzamento di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la denuncia di violazione di legge è ammissibile solo se si contesta l'erronea ricognizione della norma astratta, non la mera ricostruzione del fatto concreto.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La Corte afferma che il vizio processuale è rilevante solo se ha inciso in modo determinante sul contenuto della decisione; nel caso concreto tale incidenza non è stata dimostrata.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    La Corte richiama il perimetro attuale del vizio: il ricorrente deve indicare un fatto storico, discusso e decisivo, omesso dalla sentenza; non è sufficiente lamentare l'omesso esame di singoli elementi istruttori.

  • art. 649 c.p.c.

    Richiamato nella fase di sospensione del decreto ingiuntivo in pendenza di opposizione; non è oggetto di autonoma decisione nel merito della Cassazione.

  • art. 283 c.p.c.

    Citato per la richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza impugnata in appello; non vi è una specifica statuizione della Corte di cassazione sul punto.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato quale base procedurale per la trattazione in camera di consiglio e il deposito della motivazione nei termini di legge.

  • art. 96 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla condanna risarcitoria pronunciata in primo grado, poi superata dalla riforma in appello.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per i presupposti del pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito della controversia: le censure devono investire l'errore di diritto o il vizio processuale nei limiti tassativi del sindacato di legittimità.
  • La denuncia di violazione di legge è inammissibile quando, sotto la veste formale del vizio di diritto, mira in realtà a contestare l'apprezzamento delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • L'obbligo del giudice di provocare il contraddittorio su questioni rilevate d'ufficio riguarda le questioni di fatto o le eccezioni rilevabili d'ufficio, non la mera diversa valutazione giuridica di elementi istruttori già acquisiti.
  • Per dedurre utilmente il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. occorre indicare un fatto storico, discusso e decisivo, la cui considerazione sia stata omessa; non basta lamentare l'omessa o insufficiente valutazione di singole prove.
  • Quando il giudice di merito motiva in modo coerente e completo sulla genuinità di una scrittura privata e sulla sua efficacia confessorio-ricognitiva, la relativa rivalutazione è preclusa in cassazione se la censura si limita a contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveRicorso per cassazioneMandatoInadempimento
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoNullità

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