Cassazione Civile, Ordinanza n. 02750/2024 del 30/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva richiesto, per l'anno d'imposta 2011, l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse nei confronti di un centro trasmissione dati operante in Italia, qualificato come obbligato principale, e di un bookmaker stabilito all'estero, indicato come coobbligato in solido. I contribuenti avevano impugnato l'atto davanti alle commissioni tributarie, ma i ricorsi erano stati rigettati in primo e secondo grado. In cassazione, i ricorrenti hanno articolato otto motivi: un motivo pregiudiziale e uno preliminare, oltre a sei motivi di merito. In sintesi, hanno chiesto: il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla compatibilità della disciplina interna con gli artt. 56, 57 e 52 TFUE; la disapplicazione o l'illegittimità dell'avviso per mancata traduzione in inglese; la violazione del diritto UE e del principio di non discriminazione; l'erronea individuazione del soggetto passivo in capo al CTD; l'erronea estensione dell'imposta alle scommesse raccolte in Italia ma riferite a bookmaker esteri; la violazione del principio di legittimo affidamento; l'incompatibilità dell'imposta con la direttiva IVA; l'applicazione dell'esimente dell'obiettiva incertezza; e infine censure sulle spese di lite. La Corte ha escluso la necessità di rinvio pregiudiziale e ha ritenuto infondati, o in parte inammissibili, tutti i motivi, affermando che per il 2011 l'imposta era dovuta dal CTD in via principale e dal bookmaker estero in via solidale, che la disciplina interna non era discriminatoria, che non vi era violazione del diritto di difesa per la mancata traduzione dell'atto, che il tributo non aveva natura IVA e che non ricorrevano i presupposti per l'esimente dell'incertezza obiettiva. È stata inoltre confermata la regolazione delle spese di giudizio in favore dell'Amministrazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondata la richiesta di rinvio alla Corte di giustizia e quella di trattazione in pubblica udienza, ha respinto il motivo sulla mancata traduzione dell'avviso, ha dichiarato infondati i motivi relativi ai presupposti soggettivo e territoriale dell'imposta unica sulle scommesse, alla pretesa violazione del diritto UE e del legittimo affidamento, all'invocata incompatibilità con la direttiva IVA e all'esimente dell'obiettiva incertezza. Quanto alle spese, ha ritenuto corretta la liquidazione in favore dell'Agenzia e inammissibile la censura sulla mancata compensazione. La decisione di merito impugnata è stata dunque confermata, con soccombenza dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 267 TFUE
Non ricorreva la necessità di rinvio pregiudiziale, poiché la questione era già chiarita dalla giurisprudenza unionale e non vi era dubbio interpretativo rilevante.
art. 56 TFUE
Non osta a una normativa nazionale che assoggetti a imposta le scommesse raccolte in Italia tramite CTD e, in solido, il bookmaker estero, se la disciplina non è discriminatoria e rispetta la proporzionalità.
art. 7 L. 27 luglio 2000, n. 212
Non esiste un obbligo generale di tradurre l'atto impositivo nella lingua del destinatario; il contribuente deve provare di non aver potuto conoscere il contenuto dell'atto.
art. 3 d.lgs. 23 dicembre 1998, n. 504
Il soggetto passivo dell'imposta unica è chi gestisce le scommesse, anche per conto terzi e anche se il bookmaker è stabilito all'estero, secondo la lettura fornita dall'intervento interpretativo del 2010.
art. 1, comma 66, L. 13 dicembre 2010, n. 220
La norma interpretativa chiarisce che l'imposta è dovuta anche quando la raccolta avviene fuori dal sistema concessorio e che il soggetto passivo è chiunque gestisca scommesse, anche per conto di operatori esteri; per il periodo successivo al 2011 non opera la censura di incostituzionalità riferita ai rapporti precedenti.
art. 1, comma 64, L. 13 dicembre 2010, n. 220
Richiamata quale espressione degli obiettivi di contrasto all'evasione, tutela dei consumatori e ordine pubblico nel settore del gioco.
art. 1, comma 2, lett. b), L. 3 agosto 1998, n. 288
Richiamata dalle censure, ma la Corte ha ritenuto infondato il motivo sul presupposto territoriale perché il fatto imponibile si realizza in Italia con la raccolta e registrazione della scommessa.
art. 401 direttiva 2006/112/CE
La direttiva IVA non vieta agli Stati membri di mantenere o introdurre imposte speciali sui giochi e sulle scommesse, purché non abbiano il carattere di imposta sul volume d'affari.
art. 8 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per l'esimente dell'incertezza obiettiva, non riconosciuta nel caso concreto.
art. 5, comma 1, L. 7 luglio 2000, n. 212
Richiamato per l'esimente dell'incertezza obiettiva, esclusa perché la norma interpretativa del 2010 aveva già chiarito il quadro per il 2011.
art. 6, comma 2, L. 7 luglio 2000, n. 212
Richiamato insieme alle altre norme sull'incertezza obiettiva, ma ritenuto non applicabile nel caso.
art. 10, comma 4, L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato per l'esimente dell'incertezza obiettiva, esclusa in ragione della chiarezza del quadro normativo per l'annualità 2011.
art. 12 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato per le spese di lite e per la disciplina del patrocinio dell'Amministrazione finanziaria tramite funzionari.
art. 15 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Consente la liquidazione delle spese in favore dell'Amministrazione finanziaria assistita da funzionari, applicando la tariffa professionale secondo la disciplina vigente.
art. 91 c.p.c.
La condanna alle spese segue la soccombenza; la liquidazione in favore dell'Amministrazione è stata ritenuta corretta.
art. 92 c.p.c.
La compensazione delle spese è rimessa al potere discrezionale del giudice di merito e la sua mancata applicazione non è censurabile in cassazione nei termini dedotti.
Massime di principio
- Nel contenzioso sull'imposta unica sulle scommesse, il presupposto impositivo non coincide con la sola conclusione del contratto di scommessa, ma con la prestazione di servizi di organizzazione e raccolta delle giocate svolta nel territorio dello Stato.
- Per l'annualità 2011, il centro trasmissione dati che raccolga scommesse per conto di un bookmaker estero può essere soggetto passivo principale dell'imposta unica, mentre il bookmaker estero può risponderne in via solidale secondo la disciplina interpretativa del 2010.
- La disciplina nazionale sull'imposta unica sulle scommesse non viola, di per sé, la libera prestazione dei servizi se si applica in modo non discriminatorio a operatori nazionali ed esteri e persegue obiettivi di interesse generale nel settore del gioco.
- Non vi è obbligo generale di tradurre l'atto impositivo nella lingua del destinatario: la mancata traduzione integra vizio solo se il contribuente dimostra concretamente di non aver potuto conoscere il contenuto dell'atto e di aver subito una effettiva lesione difensiva.
- L'imposta unica sulle scommesse non ha natura di imposta sul volume d'affari e può cumularsi con l'IVA ai sensi dell'art. 401 della direttiva 2006/112/CE, purché il tributo speciale non assuma il carattere di imposta generale sulla cifra d'affari.
- L'esimente dell'obiettiva incertezza normativa non opera quando, per l'annualità controversa, la disposizione interpretativa o la giurisprudenza consolidata abbiano già chiarito il regime applicabile, rendendo prevedibile l'obbligo tributario.
- In tema di spese del processo tributario, la liquidazione in favore dell'Amministrazione assistita da funzionari è consentita secondo la disciplina speciale vigente, mentre la compensazione resta rimessa alla discrezionalità del giudice di merito ed è difficilmente sindacabile in cassazione.
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