Cassazione Civile, Ordinanza n. 36521/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La società che gestiva un bar collocato in un immobile comunale aveva chiesto, con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., la condanna dell’ente al pagamento dell’indennità per perdita di avviamento commerciale ai sensi dell’art. 34 della L. 392/1978, assumendo di aver svolto l’attività in forza di un rapporto di locazione. Il tribunale aveva accolto la domanda, ma la corte d’appello aveva riformato la decisione, ritenendo che il bene facesse parte del patrimonio indisponibile del Comune e che il rapporto avesse natura concessoria, comunque escludendo il diritto all’indennità anche in ragione dell’inadempimento della conduttrice. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dell’art. 826, comma 3, c.c., per avere la corte territoriale qualificato il bene come patrimonio indisponibile senza accertare l’effettiva e concreta destinazione a pubblico servizio e senza un idoneo provvedimento espresso dell’ente; 2) violazione degli artt. 34 e 27 L. 392/1978 e degli artt. 1571, 1453, 1456 e 1460 c.c., contestando l’affermazione secondo cui l’indennità non sarebbe dovuta per asserita risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, e sostenendo che non ricorrevano i presupposti della risoluzione né quelli per negare l’indennità; 3) in via subordinata, violazione dell’art. 133 c.p.a. e dell’art. 112 c.p.c., per avere la corte d’appello motivato sulla natura concessoria del rapporto senza dichiarare il difetto di giurisdizione e senza porsi nei limiti della domanda originaria fondata su un rapporto locatizio. La Corte di cassazione non è entrata nel merito delle censure: ha dichiarato il ricorso inammissibile per violazione dell’onere di specifica localizzazione dei documenti ex art. 366, n. 6, c.p.c.; ha aggiunto, in ogni caso, che il secondo motivo sarebbe stato comunque infondato perché il termine di efficacia del recesso risultava previsto dal contratto e le deduzioni svolte erano in larga parte fattuali; ha infine osservato che il terzo motivo non coglieva la ratio della decisione, perché l’accertamento sulla natura del rapporto era coerente con la giurisdizione del giudice ordinario sulla domanda proposta come domanda di indennità in un rapporto qualificato come locazione.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto decisiva la violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c., perché la società ricorrente aveva richiamato numerosi documenti senza indicare adeguatamente dove fossero reperibili e se fossero stati prodotti nel presente giudizio di legittimità. La Corte ha anche osservato che, ove si fosse comunque esaminato il merito, il secondo motivo sarebbe risultato infondato e la ragione alternativa posta dalla corte d’appello sarebbe rimasta ferma. È stata inoltre respinta la richiesta del resistente di condanna ex art. 96 c.p.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di lite e, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, è stato dato atto dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo, se dovuto.
Norme richiamate
indica il rito introduttivo utilizzato per la domanda di pagamento dell’indennità.
richiamato quale base normativa della pretesa all’indennità per perdita di avviamento commerciale; la Corte non entra nel merito della sua applicazione nel caso concreto.
invocato per contestare la qualificazione del bene come patrimonio indisponibile dell’ente; la censura non viene esaminata nel merito per inammissibilità del ricorso.
richiamato per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo; la Corte ritiene che la questione non imponga la declaratoria invocata nel caso di specie.
art. 5, comma 1-bis, d.lgs. 28/2010
menzionato dalla difesa del Comune in tema di mediazione obbligatoria nelle locazioni.
richiamato per sostenere l’applicabilità del rito locatizio anziché del rito sommario.
richiamato per sostenere che il quadro normativo sulle locazioni commerciali non consentirebbe di negare l’indennità nei termini ritenuti dalla corte territoriale.
citato in relazione ai precedenti giurisprudenziali sul diniego di rinnovo alla scadenza.
richiamato nel contesto della disciplina locatizia invocata dalla ricorrente.
invocato per censurare l’interpretazione del contratto e la pretesa irrilevanza della volontà delle parti.
invocato quale criterio di interpretazione secondo buona fede, ritenuto violato dalla ricorrente.
richiamato per sostenere la qualificazione del rapporto come locazione.
richiamato nel motivo volto a contestare l’asserita risoluzione del contratto.
richiamato in relazione alla clausola risolutiva espressa e alla sua mancata applicazione.
richiamato a sostegno dell’eventuale eccezione di inadempimento.
richiamato per sostenere che il rilascio dell’immobile sarebbe condizionato al pagamento dell’indennità.
invocato per dedurre ultrapetizione o violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
norma decisiva: il ricorso è dichiarato inammissibile perché non assolve l’onere di specifica indicazione e localizzazione dei documenti richiamati.
richiamato dalla parte resistente per ottenere condanna per responsabilità aggravata; la richiesta è rigettata perché manca l’allegazione/dimostrazione del danno e non è ravvisato abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di esito infausto del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il ricorrente che fonda le censure su documenti di causa deve rispettare rigorosamente l’onere di specifica indicazione e localizzazione previsto dall’art. 366, n. 6, c.p.c.; la mera indicazione della numerazione interna dei documenti non basta se non è chiarito dove tali atti siano reperibili nel fascicolo rilevante per il giudizio di legittimità.
- Se il ricorso è inammissibile per una ragione processuale assorbente, le ulteriori censure possono essere esaminate solo in via incidentale o per completezza, senza che ciò comporti una decisione di merito idonea a superare il vizio originario.
- La critica alla qualificazione giuridica del rapporto e alla ricostruzione della volontà delle parti deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile il motivo che non colpisca la base effettiva della decisione.
- La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. richiede, quanto meno, una allegazione concreta della direzione e dell’esistenza del pregiudizio asseritamente subito; la condanna per abuso del processo ex art. 96, comma 3, c.p.c. presuppone una condotta oggettivamente abusiva, non essendo sufficiente la mera soccombenza.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36332/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36333/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36334/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36335/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36336/2023 del 29/12/2023
- ordinanza_civile · 29 dic 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 36337/2023 del 29/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →