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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13025/2024 del 13/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La decisione contiene, in via principale, una controversia tributaria catastale relativa alla determinazione della rendita di una centrale geotermica censita in categoria speciale. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza regionale deducendo violazione delle norme catastali e sostenendo che i pozzi di estrazione e reiniezione dovessero essere inclusi nella rendita, perché non mere pertinenze minerarie ma parti costitutive dell'impianto. La società ha resistito e proposto ricorso incidentale con tre motivi: ha denunciato, anzitutto, la violazione del giudicato interno sulla esclusione dei carriponte dalla stima catastale; poi ha lamentato extrapetizione per la valutazione di ulteriori beni (vapordotti, alternatori, trasformatori) asseritamente non oggetto del contendere; infine ha dedotto omesso esame/violazione dell'art. 115 c.p.c. per mancata considerazione della perizia di parte sui costi e sul deprezzamento. In un distinto segmento del provvedimento, la Corte ha anche esaminato un ricorso per correzione di errore materiale relativo a una precedente ordinanza, rilevando lo scambio informatico tra due provvedimenti e l'omissione nell'epigrafe della seconda società resistente.

La decisione

Sul ricorso principale la Corte ha rigettato le censure dell'Agenzia, ritenendo che, per gli avvisi emessi nel 2016 all'esito di DOCFA 2016, si applicasse la disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015: nella stima catastale degli immobili a destinazione speciale vanno considerati suolo, costruzioni ed elementi strutturalmente connessi che ne accrescono qualità e utilità, ma restano esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo; i pozzi geotermici, in quanto impianti funzionali al ciclo produttivo di energia e non all'attività estrattiva mineraria, non rilevano quindi ai fini della rendita. Sul ricorso incidentale la Corte ha accolto il primo motivo, rilevando che si era formato giudicato interno sull'esclusione dei carriponte, poiché l'appello dell'Ufficio non aveva specificamente investito quel capo della sentenza di primo grado; ha invece respinto il secondo motivo per difetto di interesse e il terzo perché, sotto la veste della violazione dell'art. 115 c.p.c., tendeva a una rivalutazione del merito e la consulenza di parte ha valore di mera allegazione difensiva. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente al capo sui carriponte e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarandone l'esclusione dalla rendita catastale, confermando per il resto la decisione impugnata. Nel segmento sulla correzione di errore materiale, la Corte ha disposto la rettifica dell'ordinanza scambiata per errore con altro provvedimento, integrando l'epigrafe con la seconda società e sostituendo il testo erroneo con quello corretto.

Norme richiamate

  • artt. 287 e 288 c.p.c.

    Il procedimento di correzione dell'errore materiale è esperibile non solo per correggere la discordanza tra ideazione del giudice e rappresentazione grafica, ma anche per sanare uno scambio di provvedimenti dovuto a errore di impaginazione o di file informatico.

  • art. 360, primo comma, n. 3), c.p.c.

    È il vizio denunciato dall'Agenzia per la pretesa violazione delle norme catastali.

  • artt. 4 e 10 del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652

    Richiamati dall'Ufficio per sostenere l'inclusione dei pozzi nella rendita catastale.

  • art. 1 quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44

    Richiamato dall'Ufficio nel quadro delle norme catastali invocate.

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Richiamato dall'Ufficio nel quadro della disciplina catastale applicabile.

  • L. 28 dicembre 2015, n. 208

    La Corte ne applica la disciplina alle rendite degli immobili speciali e particolari a decorrere dal 1 gennaio 2016, distinguendo componenti strutturalmente connesse e macchinari/impianti funzionali al processo produttivo.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per il giudicato interno formatosi sull'esclusione dei carriponte.

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato interno impedisce di rimettere in discussione nel grado di appello il capo non specificamente impugnato.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione può essere dedotta solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o utilizza poteri istruttori indebiti; non basta contrapporre una diversa lettura del materiale probatorio.

  • art. 384 c.p.c., comma 1

    Consente la decisione nel merito da parte della Corte quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4), c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i motivi incidentali di nullità della sentenza.

  • art. 18 del r.d. n. 1572 del 1931

    La Corte osserva che la sentenza impugnata aveva erroneamente sussunto il caso sotto tale norma, non pertinente perché riferita alle pertinenze di una miniera.

Massime di principio

  • Nel procedimento di correzione dell'errore materiale è emendabile anche lo scambio di un provvedimento con altro coevo e diverso, se l'errore dipende da mera sostituzione di file o da un evidente difetto di corrispondenza tra decisione e sua rappresentazione grafica.
  • Ai fini della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, per gli avvisi emessi dal 1 gennaio 2016, si considerano il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi che accrescono qualità e utilità del bene, ma restano esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo.
  • In un impianto geotermico i pozzi di estrazione e di reiniezione, in quanto funzionali alla produzione di energia e non allo sfruttamento minerario, non sono computabili nella rendita catastale come componenti imponibili del cespite.
  • Il giudicato interno si forma sul capo della sentenza di primo grado non specificamente impugnato in appello; il giudice di secondo grado non può rimetterlo in discussione né può estendere la decisione a quel capo.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o esercita poteri officiosi indebiti; non è configurabile quando si censura soltanto la valutazione del materiale probatorio o si chiede una nuova lettura del merito.
  • La consulenza/perizia di parte ha valore di mera allegazione difensiva tecnica e non vincola il giudice, che può disattenderla senza un'analitica confutazione se fonda la decisione su ragioni incompatibili con essa.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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