Cassazione Civile, Sentenza n. 34724/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
la ricorrente contestava svariati profili degli avvisi di accertamento e della decisione d'appello: (i) uso illegittimo di presunzioni probatorie ai sensi degli artt. 2727 e 2729 c.c.; (ii) valorizzazione dei prezzi di mercato e violazione delle norme sul regime dell'IVA del margine; (iii) omissione/insufficiente istruttoria e mancata allegazione del p.v.c. nei confronti del fornitore, con pregiudizio del contraddittorio; (iv) inammissibilità o valore probatorio delle dichiarazioni extraprocessuali di terzi/dipendenti; (v) contestazione dell'esistenza di forniture (società interposte) e della sussistenza di frode carosello; (vi) doglianze sulle sanzioni applicate.
La decisione
la Corte ha rigettato il ricorso in tutte le sue censure, ritenendo i motivi inammissibili o infondati. Ha confermato che il giudice del merito ha correttamente valutato le presunzioni alla stregua dei requisiti di gravità, precisione e concordanza e che l'Amministrazione aveva assolto l'onere istruttorio relativo alla fittizietà dei fornitori e alla conoscibilità dell'evasione da parte del contribuente. Ha ritenuto irrilevante, ai fini probatori contestati, la mancanza di benefici dalla rivendita rispetto ai prezzi di mercato. Ha inoltre ritenuto non decisiva la mancata allegazione integrale del p.v.c. quando il contenuto essenziale degli atti è stato riprodotto e non è stata dimostrata l'effettiva lesione del diritto di difesa. Sulla questione dell'IVA del margine ha confermato il principio che il regime è speciale e va interpretato restrittivamente: se emergono elementi oggettivi e specifici che rendono dubbia l'applicabilità, grava sul contribuente l'onere di dimostrare la propria buona fede e la diligenza massima. Il ricorso è stato condannato alle spese di lite (Euro 14.000,00 per compensi, oltre spese).
Norme richiamate
regime generale delle prove e onere della prova: la Corte richiama che la censura sulla violazione deve concentrarsi sull'insussistenza dei requisiti della presunzione nel ragionamento motivazionale del giudice di merito
presunzioni: la violazione può essere denunciata in cassazione solo se sussiste un vizio di sussunzione (il giudice di merito ha erroneamente ritenuto presuntivo quel che non soddisfa i requisiti di gravità, precisione e concordanza)
art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 4 e n.5)
criteri di ammissibilità dei motivi in cassazione: la Corte distingue tra censure di diritto (art.360 n.3 e n.4) e critiche di fatto o ricostruzioni alternative (n.5) e dichiara inammissibili molte doglianze che in realtà attaccano valutazioni di merito
motivazione della sentenza: la Corte valuta la conformità e sufficienza della motivazione del giudice d'appello e rigetta censure che non dimostrano la sua insufficienza o l'omessa pronuncia
d.Lgs. 546/1992 (art. 36 e art. 7 citati)
regole processuali tributarie: la Corte richiama norme procedurali sull'istruttoria e sul rispetto del contraddittorio e valuta la congruità della motivazione resa dalla CTR
omessa pronuncia: la Corte precisa che non sussiste omessa pronuncia se la decisione del giudice del merito affronta la questione con sufficiente motivazione, anche per relationem quando consentito
regole IVA: citata in riferimento alla contestazione della corretta applicazione dell'IVA (principi richiamati nella valutazione della controversia)
onere della prova: richiamato in relazione al riparto della prova tra Amministrazione e contribuente circa i requisiti per l'applicazione di regimi IVA agevolati
d.l. n. 41/1995 (art. 36, regime dell'IVA del margine)
il regime del margine è speciale e facoltativo; va interpretato restrittivamente e, se emergono elementi che rendono dubbia la legittimità del requisito, grava sul cessionario l'onere di provare buona fede e diligenza massima
sanzioni tributarie: la Corte conferma che la commisurazione delle sanzioni è valutabile in base alla gravità, durata e caratteristiche soggettive, e il giudice d'appello ha adeguatamente motivato tale valutazione
Cost. artt. 24 e 111
diritto di difesa e ragionevole motivazione: richiamati come parametri costituzionali nella verifica della sufficienza motivazionale e del rispetto del diritto di difesa
Massime di principio
- Sul tema delle presunzioni: in cassazione non si può criticare la plausibilità della ricostruzione fattuale; è ammissibile la censura di violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo se emerge un vizio di sussunzione, cioè che il giudice di merito ha violato i requisiti di gravità, precisione e concordanza o li ha applicati contraddittoriamente
- In materia di frode carosello e fatturazioni oggettivamente inesistenti: l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà dei fornitori, ma anche, anche per presunzioni fondate su elementi oggettivi e specifici, la conoscenza o la ragionevole conoscibilità dell'evasione da parte del destinatario; una volta assolto tale onere, grava sul contribuente dimostrare la diligenza massima e la buona fede
- Regime IVA del margine: si tratta di un regime speciale e derogatorio da interpretare restrittivamente; se esistono elementi che fanno sorgere il dubbio che l'IVA sia già stata detratta a monte, il contribuente deve fornire elementi di prova della legittimità dell'applicazione del regime
- Valore delle dichiarazioni extraprocessuali: le dichiarazioni di terzi (es. dipendenti) possono essere utilizzate, ma il loro valore indiziario deve essere valutato nel complesso del materiale probatorio, con verifica oggettiva e soggettiva della credibilità degli autori
- Mancata allegazione di documenti investigativi (p.v.c.): l'omessa allegazione non determina necessariamente nullità o vizio se il contenuto essenziale è stato riprodotto e non è dimostrato un concreto pregiudizio al diritto di difesa; la censura è rilevante solo se si mostra come la mancanza avrebbe inciso sul merito
- Critiche alla motivazione del giudice d'appello: la Cassazione non sostituisce il sindacato di merito; le doglianze che si limitano a proporre una diversa inferenza probabilistica o una diversa ricostruzione dei fatti sono inammissibili se non inserite nei limiti dell'art. 360 n.5
- Onere di specificare il pregiudizio: quando si lamenta violazione del contraddittorio o omissione probatoria, il ricorrente deve indicare concretamente quale prova sarebbe stata prodotta e in che modo questa avrebbe potuto incidere sul giudizio
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