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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34725/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il giudice ha accolto le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale e ha dichiarato estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Le spese di lite sono compensate, ritenendo che l'onere della definizione agevolata tenga conto del giudizio pendente e del relativo costo.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società Molini Pizzuti s.r.l. ha chiesto l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere avvalendosi della "definizione agevolata" prevista dall'art. 6 del decreto citato (n. 193 del 2016), depositando la documentazione comprovante l'integrale e regolare versamento dell'onere previsto. L'Agenzia non ha depositato memoria per contrastare la richiesta né ha chiesto la discussione.

Norme richiamate

  • art. 6 del decreto n. 193 del 2016

    La norma consente la "definizione agevolata" che, se esercitata con integrale e regolare versamento dell'onere previsto e adeguatamente documentata, determina la cessazione della materia del contendere relativamente ai giudizi pendenti; in tale evenienza il procedimento viene dichiarato estinto e le spese di lite possono essere compensate in considerazione dell'onere già sostenuto.

Massime di principio

  • Se la parte interessata si avvale della definizione agevolata prevista dalla norma e esegue l'integrale e regolare pagamento, il giudizio pendente può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
  • La mancata produzione di memoria o di istanza di discussione da parte della controparte (es. l'Agenzia) rafforza la possibilità che il giudice accetti la richiesta di estinzione; il parere del Pubblico Ministero/Procuratore Generale può essere seguito dal giudice in assenza di contraddittorio efficace.
  • Le spese di lite possono essere compensate quando l'onere della definizione agevolata è inteso a tener conto del giudizio pendente e dei relativi costi; pertanto non sempre è disposta condanna alle spese a carico della parte soccombente in questi casi.
  • Per ottenere l'estinzione è necessario depositare adeguata documentazione che provi il regolare e integrale pagamento previsto dalla norma agevolativa; pagamenti parziali o omessa documentazione possono impedire l'accoglimento della domanda.
  • Se la controparte avesse contestato la validità della definizione o la regolarità del versamento, il giudice avrebbe dovuto valutare tali contestazioni e la conclusione potrebbe essere diversa; l'assenza di opposizione è fattore determinante ma non l'unico elemento valutabile.

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