Cassazione Civile, Sentenza n. 34722/2022 del 25/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'IACP contestava una cartella di pagamento emessa da Equitalia (iscrizione a ruolo del 12.10.2010 e notifica cartella 04.01.2011) relativa ad avvisi di accertamento ICI per gli anni 1993-1998. Lo IACP aveva presentato domanda di adesione al condono il 30.12.2003 (con 'scrittura di rettifica di condono' che quantificava il debito) e versato solo un acconto di euro 30.000. L'ente deduceva la decadenza alla riscossione coattiva per tardività rispetto ai termini di legge. In appello la CTR aveva ritenuto la scrittura del 30.12.2003 una ricognizione di debito che assorbiva i termini decadenziali e aveva escluso la decadenza, ritenendo inoltre decaduto il beneficio della definizione agevolata per il mancato pagamento delle rate successive.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i due motivi di ricorso, ritenendo errata la qualificazione della scrittura del 30.12.2003 quale ricognizione di debito 'assorbente' dei termini decadenziali. La scrittura è stata qualificata come atto di determinazione dell'importo in applicazione della legge sul condono (legge 289/2002) e non come autonoma ricognizione o transazione. La Corte ha richiamato il termine di decadenza previsto dall'art. 1, comma 163, legge n. 296/2006 (notifica del titolo esecutivo entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo) e ha ritenuto tardiva l'iscrizione a ruolo del 12.10.2010 e la successiva notifica della cartella del 04.01.2011. Pertanto la sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato accolto l'originario ricorso dell'IACP. Il Comune di Benevento è stato condannato alle spese di legittimità liquidate in euro 13.000,00 per compensi oltre euro 200,00 per spese non documentabili, con compensazione delle spese dei due gradi di merito.
Norme richiamate
D.P.R. 29.9.1973, n. 602 - art. 14
Richiamato in relazione alla possibilità di procedere al recupero mediante iscrizione a ruolo per somme non versate nell'ambito della definizione agevolata; la Corte evidenzia che l'art.14 disciplina la riscossione coattiva ma non può modificare i termini decadenziali specifici dei tributi locali
D.lgs. 30.12.1992, n. 504 - art. 12
Richiamato dal ricorrente come possibile termine biennale per la riscossione dell'ICI; la Corte però esclude l'applicazione del termine biennale e indica il termine speciale introdotto poi dalla legge n.296/2006
Legge 27.12.2002, n. 289 - artt. 13 e 15 comma 5
La scrittura del 30.12.2003 è stata qualificata come atto di definizione previsto dal condono ex lege (legge 289/2002) e non come ricognizione o transazione; l'art.15, comma 5 prevede che il mancato versamento delle rate non determini l'inefficacia della definizione ma comporti il recupero ai sensi dell'art.14 DPR 602/1973 e una sanzione pari al 30% delle somme non versate
Legge 23.12.2006, n. 296 - art. 1, comma 163
Norma chiave per la decisione: fissa il termine di decadenza per la notifica del titolo esecutivo relativo ai tributi locali (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo). La Corte applica questo termine anche ai rapporti pendenti e lo ritiene prevalente rispetto al termine biennale invocato
Codice Civile - artt. 1988, 2943, 2964, 2965
Richiamati in rapporto alle dedotte regole sulla ricognizione di debito e sulla prescrizione/interruzione: la Corte osserva che la ricognizione è un atto negoziale che deve manifestare la volontà di riconoscere il debito e che gli istituti civilistici relativi alla interruzione della prescrizione non sono applicabili ai termini di decadenza tributari; l'art.2965 c.c. è usato per spiegare che solo il compimento dell'atto previsto dalla legge può impedire il maturare della decadenza
D.L. 119/2018 - art. 6
Norma richiamata incidentalmente nella fase procedurale: la Corte, dato che il Comune aveva aderito a una procedura di definizione agevolata ex art.6 e l'Istituto aveva manifestato l'intenzione di avvalersene, aveva rinviato temporaneamente il giudizio in attesa dell'esito della procedura; poi, in assenza di documentazione che la definizione fosse stata perfezionata, la Corte ha proceduto alla decisione di merito
Massime di principio
- Una scrittura amministrativa che definisce l'importo nell'ambito di un condono ex lege va qualificata come atto di determinazione amministrativa e non automaticamente come una ricognizione di debito autonoma: per qualificarsi come ricognizione occorre la volontà negoziale del debitore di riconoscere liberamente il debito
- Il perfezionamento della definizione agevolata si cristallizza con il pagamento della rata che convalida l'adesione; tuttavia l'esistenza della definizione non modifica la natura tributaria dell'originaria obbligazione
- Per i tributi locali la notifica del titolo esecutivo per la riscossione coattiva deve rispettare il termine di decadenza dettato dall'art.1, comma 163, legge n.296/2006 (notifica entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di definitività dell'accertamento); il mancato rispetto determina la decadenza del potere di riscossione
- Comunicazioni amministrative, richieste di pagamento o solleciti non interrompono né sospendono i termini di decadenza previsti per la riscossione dei tributi locali: gli istituti civilistici di interruzione della prescrizione non si applicano automaticamente alla decadenza tributaria
- Il mancato pagamento delle rate successive a un condono può comportare il recupero del credito con iscrizione a ruolo e l'applicazione di sanzioni previste dalla legge sul condono, ma ciò non prolunga né sospende i termini di decadenza per la notifica del titolo esecutivo
- In caso di controversia relativa al perfezionamento o agli effetti di una definizione agevolata, è fondamentale documentare lo stato della procedura (date di adesione, pagamenti effettuati, atti formali dell'ente) per valutare l'eventuale decorrenza dei termini decadenziali
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