Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34727/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per revocazione dell'ordinanza della Corte Suprema di Cassazione n. 22362/2020. La società deduceva un presunto errore di fatto nella motivazione dell'ordinanza: la Corte avrebbe ritenuto che la ricorrente non avesse trascritto né allegato la motivazione dell'avviso di accertamento e altri documenti rilevanti (causa di aspecificità del motivo), mentre Colli Drill sosteneva che quei documenti erano presenti nel fascicolo dei gradi di merito e che aveva chiesto la trasmissione del fascicolo ex art. 369 cod. proc. civ., richiesta che non sarebbe stata evasa dal giudice a quo. Chiedeva inoltre la correzione di un errore materiale (l'uso del termine "controricorrente" anziché "resistente").

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le presunte inesattezze non costituiscono errori revocatori ma valutazioni processuali insindacabili con il mezzo proposto; le frasi contestate sono, in ogni caso, obiter dicta e non decisive. La Corte ha ribadito il principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione e che la mera richiesta di acquisizione del fascicolo ex art. 369 non supplisce all'obbligo di riportare nel ricorso i riferimenti e la riproduzione (diretta o indiretta) degli atti su cui si fonda la censura. Ha inoltre respinto la richiesta di correzione del lapsus "controricorrente" come irrilevante. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in euro 6.000 oltre spese prenotate a debito e rileva l'ulteriore obbligo del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 391-bis cod. proc. civ.

    Norma invocata per il motivo di revocazione. La Corte ha ritenuto che la censura prospettata non configuri l'errore revocatorio richiesto dall'art. 391-bis, essendo al più valutazioni processuali non decisive.

  • art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

    Richiamato in relazione ai presupposti della revocazione: la Corte ha valutato che non sussisteva l'errore di fatto decisivo che giustifichi la revocazione ai sensi della norma.

  • art. 369 cod. proc. civ.

    Norma che disciplina l'acquisizione del fascicolo dei gradi di merito. La Corte ha osservato che la mera richiesta di acquisizione del fascicolo non sostituisce l'onere del ricorrente di rendere il proprio ricorso per cassazione autosufficiente e specifico.

  • art. 366 n. 6 cod. proc. civ.

    Richiesta di specificità dei motivi di ricorso per cassazione: la Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile la censura per aspecificità.

  • art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ.

    Riferito nella motivazione come parametro di critica alternativo (vizio di motivazione/omessa pronuncia). La Corte ha ritenuto tale parametro erroneamente invocato dalla ricorrente come fondamento esclusivo.

  • art. 380-bis.1 cod. proc. civ.

    Norma relativa al rito camerale di legittimità e alle memorie: la Corte ha riconosciuto la legittimità e efficacia della memoria depositata dall'Avvocatura dello Stato quale esercizio del diritto di difesa, anche quando il controricorso non è stato depositato nei termini ordinari.

  • art. 370 cod. proc. civ.

    Norma sui termini per il controricorso; la Corte ha richiamato le regole di termine in relazione alla possibilità di partecipazione tramite memoria ex art. 380-bis.1.

  • art. 13, comma 1-quater d.P.R. 115/2002

    Norma richiamata per il contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'obbligo della ricorrente relativo al versamento dell'ulteriore importo previsto.

  • Cass. n. 14784/2015 (giurisprudenza)

    Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione: il ricorso deve contenere gli elementi necessari per valutare la fondatezza delle censure senza rinvio a documenti esterni; la Corte lo applica per escludere che l'acquisizione del fascicolo supplisca l'onere di specificità.

  • Protocollo di intesa del 15 dicembre 2016 (CNF, Avvocatura generale dello Stato, Corte di cassazione)

    Riferimento alla possibilità, in casi particolari, di presentare memoria di discussione quando il controricorso non è stato depositato nei termini; la Corte ne conferma l'applicabilità per l'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • La revocazione ex art. 391-bis è rimedio eccezionale: deve emergere un errore di fatto decisivo (non semplici valutazioni processuali o obiter dicta).
  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: il ricorrente ha l'onere di riportare nel ricorso i documenti o le parti necessarie a fondare la censura; la mera acquisizione del fascicolo dei gradi di merito non sostituisce tale obbligo.
  • Le questioni processuali sulla specificità del motivo di cassazione sono di regola insindacabili se non si dimostra un errore revocatorio di rilievo.
  • Errori formali o lapsus nel testo della decisione (es. uso improprio di 'controricorrente' vs 'resistente') sono irrilevanti se non incidono sul decisum.
  • La parte pubblica che non abbia depositato il controricorso nei termini può, in alcuni casi, partecipare tramite memoria ex art. 380-bis.1 e secondo i protocolli applicabili; tale memoria è considerata idonea a garantire il diritto di difesa.
  • Le spese seguono la soccombenza: l'inammissibilità del ricorso comporta condanna alle spese e possibili ulteriori oneri (contributo unificato).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.