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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 34726/2022 del 25/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

impugnazione dell'accertamento IVA per operazioni ritenute soggettivamente inesistenti e contestuale diniego del diritto alla detrazione. La società deduce violazioni di norme processuali e di prova (art. 2909 c.c., art. 7 d.lgs. 546/1992, dedotti vizi di motivazione e inesistenza del fatto probatorio; denunciata violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 4, per falsa applicazione delle norme sull'IVA e della direttiva 2006/112/UE in relazione al diritto alla detrazione; censurate anche pretese violazioni del diritto di difesa e del contraddittorio, del divieto di doppia presunzione, dell'applicabilità del valore normale/mercato ai prezzi praticati, e l'ammissibilità di nuove domande (art.57 d.lgs. 546/1992)). In sostanza la questione centrale è se l'Amministrazione abbia adeguatamente provato la fittizietà dei fornitori e la conoscibilità/consapevolezza della frode da parte della società, e se la CTR abbia correttamente valutato le prove e la normativa comunitaria e nazionale.

La decisione

il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che la CTR abbia correttamente applicato il canone giurisprudenziale comunitario e nazionale: l'Amministrazione ha fornito elementi obiettivi, articolati e ampi sulla soggettiva inesistenza dei fornitori e sulla conoscibilità della frode; la ricorrente non ha dimostrato di aver adottato la diligenza massima richiesta per non essere coinvolta nella frode. Sono state dichiarate inammissibili o infondate le censure riguardanti il diritto di difesa, la rilevanza dei prezzi di mercato, il divieto di doppia presunzione, e la presunta violazione di norme processuali. È stata altresì ritenuta corretta la dichiarazione di inammissibilità di una nuova domanda di responsabilità (art. 60-bis DPR 633/72) proposta per la prima volta in appello. Il ricorso viene quindi respinto e la ricorrente è condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 10.000,00.

Norme richiamate

  • Direttiva 2006/112/CE (direttiva IVA), artt. 167 e ss.

    Il diritto alla detrazione è principio fondamentale e, in linea di principio, non è soggetto a limitazioni; tuttavia può essere negato quando, alla luce di elementi oggettivi, si dimostri che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere di partecipare a un'operazione che si iscrive in un'evasione dell'IVA (giurisprudenza Corte di Giustizia, p.es. Glencore C-189/18).

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 19

    Richiamato nella contestazione relativa al diritto di detrazione; la Corte integra l'interpretazione comunitaria sul diritto alla detrazione e sui limiti in caso di frode/abuso.

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 14, comma 3

    La CTR non ha fondato il proprio convincimento unicamente sul confronto con il valore normale/mercato; la giurisprudenza consolidata ritiene irrilevante il solo riferimento ai prezzi di mercato per provare operazioni soggettivamente inesistenti.

  • d.P.R. n. 633/1972, art. 60-bis

    La domanda che invoca la responsabilità solidale ex art.60-bis rappresenta un nuovo titolo di responsabilità e non una mera difesa; quindi, se proposta per la prima volta in appello, è soggetta alle regole di ammissibilità (art.57 d.lgs.546/1992) ed è potenzialmente inammissibile se tardiva.

  • Codice Civile, art. 2909

    Invocato dalla ricorrente per censurare motivazioni e prova; la Corte ritiene le censure infondate rispetto all'accertamento fattuale compiuto dalla CTR.

  • Codice Civile, art. 1414

    La norma sulla simulazione contrattuale è irrilevante quando il giudice accerta che si tratta non di simulazione ma di operazioni soggettivamente inesistenti; la disciplina civilistica non invalida l'accertamento fiscale della fittizietà.

  • Codice Civile, artt. 2727 e 2729

    I rimedi in Cassazione per violazione delle regole sulle presunzioni sono ammessi solo se il giudice di merito ha errato nel valutare la gravità, precisione e concordanza degli indizi. Non è vietato utilizzare presunzioni di 'secondo grado', purché il complesso probatorio rispetti i requisiti richiesti.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 7

    Richiamato per questioni di procedura tributaria e di impugnazione; la ricorrente aveva invocato violazioni processuali che la Corte ha ritenuto infondate.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 57

    Applicato per dichiarare inammissibile una domanda nuova formulata in appello (art.60-bis DPR 633/72): il giudice tributario può rigettare come tardiva una nuova prospettazione di responsabilità non proposta in primo grado.

  • Costituzione, art. 24 e art. 111

    La ricorrente ha dedotto violazione del diritto di difesa e del contraddittorio; la Corte ha ritenuto che tali garanzie siano state rispettate nel procedimento e che le censure non mostrino una violazione concreta e riferibile alla decisione impugnata.

  • D.Lgs. n. 472/1997, artt. 7 e 12

    In tema di sanzioni per più anni d'imposta, la recidiva (aumento delle sanzioni) richiede un accertamento definitivo di una violazione antecedente o l'inepugnabilità dell'atto; la CTR ha valutato correttamente che non sussisteva prova di una precedente certezza giudiziale per tutti i periodi invocati.

  • Giurisprudenza Corte di Giustizia UE (p.es. Glencore C-189/18; The Chancellor C-316/18; Stehcemp C-277/14; SC C.F. SRL C-430/19)

    Richiamate per i principi sul diritto alla detrazione, sull'obbligo dell'Amministrazione di provare, con elementi oggettivi, la partecipazione o la conoscibilità da parte del destinatario dell'operazione nella frode, e per i criteri di valutazione del comportamento fraudolento/abusivo.

Massime di principio

  • Il diritto alla detrazione IVA è fondamentale ma può essere negato quando sussistono elementi oggettivi che dimostrano che il destinatario sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione era inserita in una frode; l'onere della prova spetta all'Amministrazione.
  • Per accertare operazioni soggettivamente inesistenti/non esistenti, non è sufficiente il confronto dei prezzi praticati con il valore di mercato: la prova si basa su un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti sulla fittizietà del fornitore e sulla conoscibilità della frode.
  • Se l'Amministrazione assolse l'onere probatorio dimostrando, con elementi oggettivi, la fittizietà e la conoscibilità, grava sul contribuente l'onere di provare la propria diligente condotta e buona fede (diligenza massima esigibile).
  • Il giudice tributario può valorizzare titoli giudiziali provenienti dal giudice ordinario, pur mantenendo autonomia tra i due rami del giudizio; la presenza di pronunce penali o altri accertamenti può essere valutata come elemento di convincimento purché motivatamente bilanciata.
  • Nuove domande che instaurano un nuovo titolo di responsabilità (p.es. art.60-bis DPR 633/72) sono qualificabili come nuove istanze e, se proposte per la prima volta in appello, possono essere dichiarate inammissibili per tardività.
  • La contestazione del rispetto dei requisiti delle presunzioni (gravità, precisione, concordanza) è rimessa al sindacato di cassazione nei limiti della violazione di legge; non esiste un divieto generale di presunzioni 'di secondo grado', ma ogni catena presuntiva deve essere verificata alla luce dei requisiti probatori.
  • Regolarità della contabilità o dei pagamenti non esclude, di per sé, la responsabilità quando gli indizi dimostrano la sostanziale inesistenza del controparte e la conoscibilità della frode da parte del contribuente.
  • Le doglianze generiche sul diritto di difesa o sul contraddittorio sono inammissibili se non specificano in che modo concreto tali garanzie siano state lesse nel procedimento e nella decisione impugnata.

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