Cassazione Civile, Ordinanza n. 20241/2025 del 19/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all’anno d’imposta 2007 nei confronti di una società di costruzioni. L’atto impositivo, secondo quanto riportato nella decisione, non era fondato sugli studi di settore in via esclusiva, ma su un accertamento analitico-induttivo basato principalmente su antieconomicità della gestione, vendita di immobili a valori inferiori al valore normale e difetto di inerenza di una cessione immobiliare; l’incongruità rispetto agli studi di settore era solo uno degli elementi indiziari. La CTR aveva invece ritenuto che l’accertamento fosse basato sugli studi di settore e, per tale ragione, aveva reputato obbligatorio il contraddittorio endoprocedimentale, annullando l’atto per tale vizio. L’Agenzia delle entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di norme sull’accertamento analitico-induttivo e sugli studi di settore, deducendo che la CTR avesse erroneamente qualificato l’atto come accertamento da studi di settore; 2) omesso esame di fatti decisivi, cioè delle circostanze richiamate nell’avviso che avrebbero dovuto condurre a una diversa valutazione; 3) violazione dello Statuto del contribuente in tema di contraddittorio, sostenendo che, quanto all’IVA, la CTR avesse indebitamente ritenuto necessaria la previa interlocuzione senza prova di resistenza del contribuente. La società ha resistito con controricorso, dichiarato tuttavia inammissibile perché tardivo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso della società perché notificato tardivamente. Nel merito, ha accolto il primo motivo del ricorso dell’Agenzia delle entrate, ritenendo corretta la tesi per cui l’atto non era un accertamento fondato sugli studi di settore ma un accertamento analitico-induttivo, nel quale l’incongruità rispetto agli studi di settore costituiva solo uno degli indizi. Di conseguenza, ha affermato che la CTR aveva errato nel ritenere necessario il contraddittorio endoprocedimentale e nel dichiarare nullo l’avviso per la sua mancata instaurazione. I motivi secondo e terzo sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
richiamato come norma sull’accertamento analitico-induttivo; la Corte lo utilizza per qualificare correttamente l’atto impositivo e distinguere tale accertamento da quello fondato sugli studi di settore.
art. 10, L. 8 maggio 1998, n. 146
richiamato nel motivo di ricorso come norma concernente gli studi di settore; la Corte esclude che l’avviso fosse emesso in applicazione di tale disciplina.
art. 62 sexies, d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. in L. 29 ottobre 1993, n. 427
richiamato nel motivo di ricorso quale base normativa degli studi di settore; la Corte precisa che nel caso concreto l’accertamento non era fondato su di essi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma sul vizio di violazione di legge invocata per il primo e terzo motivo di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma invocata per il secondo motivo, relativo all’omesso esame di fatti decisivi.
art. 12, comma 7, L. 27 luglio 2000, n. 212
richiamato in tema di contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ritiene che la sua invocazione fosse infondata perché l’atto non era un accertamento da studi di settore.
non citato espressamente come norma, ma il testo richiama la necessaria specificità della censura e la trascrizione della motivazione dell’avviso ai fini del ricorso.
Massime di principio
- Quando l’avviso di accertamento è fondato su un accertamento analitico-induttivo e gli studi di settore costituiscono solo uno degli elementi indiziari, non si applica automaticamente la disciplina del contraddittorio endoprocedimentale propria degli accertamenti basati sugli studi di settore.
- La qualificazione giuridica dell’atto impositivo dipende dal suo contenuto motivazionale complessivo e non dalla mera presenza, tra gli elementi istruttori, di un richiamo all’incongruità rispetto agli studi di settore.
- Se il giudice di merito qualifica erroneamente l’accertamento come fondato sugli studi di settore, la relativa statuizione sulla nullità per mancanza di contraddittorio è censurabile per violazione di legge.
- Il motivo di ricorso che investe la corretta qualificazione dell’accertamento può assorbire le censure ulteriori relative all’omesso esame di fatti e alla necessità del contraddittorio sull’IVA.
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