Cassazione Civile, Ordinanza n. 18461/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine dall'impugnazione, da parte di una società, di un'intimazione di pagamento relativa a sei cartelle concernenti imposte dirette, IVA e altri tributi per gli anni 2014, 2015 e 2016. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo inesistente o comunque priva di effetti la notificazione dell'intimazione perché effettuata via PEC da un indirizzo dell'agente della riscossione non presente nei pubblici registri, anziché dall'indirizzo ufficiale risultante in IPA e negli altri elenchi pubblici. Le amministrazioni ricorrenti hanno impugnato la decisione con due motivi: (1) violazione delle norme sulla notificazione telematica, sostenendo che l'iscrizione nei pubblici registri rileva per l'indirizzo del destinatario e non per quello del mittente, salvo incertezza sulla provenienza, qui insussistente; (2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 156 e 160 c.p.c., perché la contribuente aveva ricevuto l'atto, lo aveva tempestivamente impugnato e lo aveva allegato in giudizio, con conseguente sanatoria di ogni vizio notificatorio per raggiungimento dello scopo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente. Ha affermato che la notificazione via PEC eseguita da una pubblica amministrazione o dall'agente della riscossione, anche se proveniente da un indirizzo non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando non vi sia incertezza sulla provenienza e il destinatario abbia potuto esercitare pienamente il diritto di difesa. Ha inoltre rilevato che, nel caso concreto, la società contribuente non aveva dedotto specifici pregiudizi difensivi e aveva comunque proposto tempestivo ricorso avverso l'intimazione, con effetto sanante ex art. 156 c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado territorialmente competente, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La disciplina della notificazione della cartella/intimazione richiama, tramite rinvio, le norme sulle notificazioni dell'avviso di accertamento e, indirettamente, quelle del processo civile; l'eventuale irregolarità può essere sanata per raggiungimento dello scopo.
art. 6-ter d.lgs. n. 82 del 2005
L'indice dei pubblici elenchi è rilevante per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, non per imporre la medesima rigidità quanto all'indirizzo del mittente pubblico.
La regola più stringente sulle notifiche via PEC riguarda le notifiche eseguite dagli avvocati e non si estende in modo identico alle notifiche effettuate da una pubblica amministrazione.
art. 16-ter d.l. n. 179 del 2012
È richiamato nel quadro normativo delle notificazioni telematiche e dei pubblici elenchi degli indirizzi PEC.
Il vizio della notificazione è sanato quando l'atto ha raggiunto il suo scopo e il destinatario ha potuto esercitare il diritto di difesa.
Richiamato come norma sulla nullità della notificazione, ma il vizio non è stato ritenuto idoneo a travolgere l'atto nel caso concreto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per violazione di legge, invocata per censurare l'erronea declaratoria di invalidità della notifica.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Norma sul motivo di ricorso per nullità della sentenza o del procedimento, invocata per la mancata applicazione della sanatoria del vizio notificatorio.
Massime di principio
- Nelle notificazioni via PEC effettuate da una pubblica amministrazione o dall'agente della riscossione, l'eventuale mancata iscrizione dell'indirizzo del mittente nei pubblici registri non determina di per sé la nullità della notifica, se la provenienza dell'atto è certa e il destinatario ha potuto difendersi.
- La rigidità dell'obbligo di utilizzo dei pubblici elenchi opera principalmente con riferimento all'indirizzo PEC del destinatario dell'atto, perché è il soggetto passivo gravato dall'onere di tenere aggiornato il proprio recapito telematico.
- La nullità o irregolarità della notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento è sanata se il destinatario riceve l'atto, lo impugna tempestivamente e non deduce un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- In materia tributaria, la natura sostanziale dell'atto non impedisce l'applicazione degli istituti processuali sulla sanatoria del vizio notificatorio quando la disciplina speciale richiama espressamente le norme delle notificazioni del processo civile.
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