Cassazione Civile, Ordinanza n. 18373/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi ai periodi d'imposta 2006 e 2007, con i quali l'Ufficio aveva contestato una condotta abusiva anche ai fini IVA: secondo l'Amministrazione, la costituzione della società era avvenuta al solo scopo di ottenere vantaggi fiscali sia per la società sia per il socio professionista, in particolare la deduzione dei canoni di locazione in capo al professionista e la detrazione dell'IVA sui costi di costruzione e sui canoni. Il ricorso originario dei contribuenti era stato respinto in primo grado e parzialmente accolto in appello solo sulle sanzioni. La Cassazione, con ordinanza poi impugnata per revocazione, aveva accolto il ricorso dell'Agenzia e rigettato quello incidentale dei contribuenti, ritenendo infondati i vari profili dedotti su nullità degli avvisi, contraddittorio endoprocedimentale, motivazione dell'Ufficio e inerenza degli acquisti di attrezzature odontoiatriche, dichiarando inammissibile il quarto motivo. I contribuenti hanno quindi proposto revocazione deducendo, ex artt. 391-bis e 360, n. 5, c.p.c., due errori di fatto: da un lato, l'erronea applicazione del principio della doppia conforme di cui all'art. 348-ter c.p.c., sostenendo che primo grado e appello avessero motivazioni diverse; dall'altro, l'omesso esame del fatto relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio rafforzato previsto per l'abuso del diritto e per le operazioni elusive.
La decisione
La Corte ha ritenuto che i motivi di revocazione non denunciassero un errore percettivo o di fatto, ma soltanto errori di giudizio e valutazione. Ha osservato che il rimedio revocatorio ex art. 391-bis c.p.c. è ammissibile solo per una svista su dati di fatto decisivi, immediatamente rilevabile dagli atti interni, non per contestare la valutazione compiuta dal giudice di legittimità. Nel caso concreto, il primo motivo era infondato perché in appello era stata modificata soltanto la statuizione sulle sanzioni, mentre in entrambi i gradi di merito era stata comunque riconosciuta la condotta elusiva; il secondo motivo era parimenti infondato perché riguardava una valutazione giuridica sul contraddittorio rafforzato, e non una falsa percezione del contenuto degli atti. Non essendo stati indicati nemmeno gli specifici atti interni dai quali desumere l'asserito errore, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Nulla è stato disposto sulle spese per assenza di difese dell'Agenzia, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il ricorso per revocazione della sentenza di cassazione è ammissibile solo nei casi di errore di fatto previsti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., e non per contestare errori di giudizio o valutazioni giuridiche.
La deduzione di omesso esame di fatti decisivi non basta, da sola, a integrare un errore revocatorio se in sostanza si contesta la valutazione del giudice e non una svista percettiva.
Il principio della doppia conforme esclude il riesame dei motivi di fatto quando le decisioni di merito coincidono nel risultato, e la sua applicazione non può essere rimessa in discussione con la revocazione se non vi è un vero errore percettivo.
L'errore revocatorio consiste in una falsa percezione del contenuto degli atti o in una svista materiale, non in un errore di valutazione o di interpretazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
art. 37-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La parte ricorrente lo richiama per sostenere che il contraddittorio endoprocedimentale dovesse essere quello rafforzato previsto per le operazioni elusive.
Massime di principio
- La revocazione della sentenza di cassazione è proponibile solo per errori di fatto aventi natura percettiva, decisivi e immediatamente rilevabili dagli atti, non per contestare valutazioni, qualificazioni giuridiche o apprezzamenti del contenuto del giudizio.
- Non integra errore revocatorio la censura che, sotto la veste dell'omesso esame di fatti decisivi, miri in realtà a rimettere in discussione il ragionamento decisorio della Corte.
- Per dedurre utilmente un errore revocatorio occorre indicare in modo specifico gli atti interni del giudizio dai quali emergerebbe la svista del giudice di legittimità.
- Il presupposto della doppia conforme non viene meno per il solo fatto che l'appello modifichi una statuizione accessoria, quando il nucleo decisorio della controversia resta identico nei gradi di merito.
- La doglianza sulla violazione del contraddittorio endoprocedimentale è inammissibile in sede revocatoria se attiene a una valutazione giuridica già compiuta nella sentenza impugnata e non a una falsa percezione dei fatti processuali.
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