Cassazione Civile, Ordinanza n. 18369/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda con cui una casa di cura privata, operante nel Servizio sanitario regionale, ha chiesto alla ASL e alla Regione il pagamento di oltre 11 milioni di euro per prestazioni rese in regime di day hospital tra luglio 2006 e dicembre 2007. La struttura deduceva di avere legittimamente convertito posti-letto da ricovero ordinario a day hospital in base a delibere regionali e di essere stata poi espressamente riconosciuta per 70 posti-letto in day hospital, con conseguente diritto al corrispettivo delle prestazioni erogate entro i limiti autorizzati. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d’appello aveva confermato il rigetto e la società ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi, chiedendo la cassazione della sentenza di secondo grado. Nel corso del giudizio di legittimità la ASL ha inoltre eccepito, in memoria, la nullità originaria della concessione/autorizzazione e dei contratti di budget, sostenendo che ciò impedisse di porre a carico del SSN/SSR le prestazioni richieste. La Corte ha quindi esaminato anche tale profilo officioso, rilevando che la revoca dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento, unita alla carenza ab origine dei requisiti strutturali, incideva sul titolo contrattuale e ne comportava la nullità per violazione di norme imperative, con impossibilità di fondare pretese creditorie in favore della struttura.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, nel servizio sanitario nazionale, l’erogazione di prestazioni a carico del pubblico presupponga un valido provvedimento di accreditamento e specifici contratti scritti; in mancanza, o in presenza di nullità del titolo contrattuale, non può sorgere alcun obbligo di pagamento in capo alla Regione o alla ASL. Ha inoltre affermato che la nullità del titolo, rilevabile d’ufficio quando emerga dagli atti, travolge la pretesa creditoria della struttura. Conseguentemente ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità in favore di entrambi i controricorrenti e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La nullità per violazione di norme imperative è stata ritenuta idonea a colpire il titolo contrattuale e a renderlo inidoneo a produrre effetti ab origine.
Nel servizio sanitario nazionale l’accesso alla qualifica di erogatore richiede un provvedimento regionale di accreditamento; senza tale presupposto non può essere posto a carico della Regione alcun onere di prestazioni.
art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
Gli accordi contrattuali con le strutture accreditate devono essere specifici e non possono formarsi per facta concludentia.
artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923
I contratti con la pubblica amministrazione devono rivestire la forma scritta ad substantiam, pena nullità.
È richiamata come integrazione della disciplina dell’accreditamento nel sistema sanitario pubblico.
È stato utilizzato per assegnare alle parti termine per osservazioni sulla questione di nullità rilevata d’ufficio.
Richiamato nel passaggio relativo ai limiti del giudizio di revocazione e alla tipizzazione delle ipotesi revocatorie.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Consente di dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
È il parametro per la quantificazione dell’ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.
Massime di principio
- Nel servizio sanitario pubblico, il diritto della struttura privata al corrispettivo delle prestazioni è subordinato alla presenza di un valido titolo amministrativo di accreditamento e di un contratto specifico con forma scritta ad substantiam.
- In assenza del necessario provvedimento di accreditamento o di un valido contratto scritto con la pubblica amministrazione, non può sorgere alcun onere di pagamento a carico della Regione o della ASL per le prestazioni erogate.
- La revoca dell’autorizzazione sanitaria e dell’accreditamento, quando dipenda da carenze strutturali originarie, può incidere retroattivamente sul titolo negoziale, rendendolo nullo per violazione di norme imperative e inidoneo a fondare pretese creditorie.
- La nullità del titolo contrattuale e la conseguente carenza di titolarità del rapporto sono rilevabili d’ufficio dal giudice quando risultino dagli atti di causa.
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