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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18376/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Il cliente aveva convenuto in giudizio la banca originaria, poi sostituita nel rapporto processuale dalla banca cessionaria del ramo d'azienda, sostenendo che l'acquisto di obbligazioni della Repubblica Argentina fosse nullo per mancanza della necessaria autorizzazione e chiedendo la restituzione della somma investita, oltre al risarcimento dei danni. Nel merito della lite di merito, i giudici di primo e secondo grado avevano rigettato la domanda, ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione del credito restitutorio, con decorrenza dal pagamento effettuato per l'acquisto dei titoli. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 2560 c.c. in relazione all'art. 58 TUB e di norme di correttezza e diligenza, lamentando che la corte territoriale avesse estromesso la banca originaria nonostante la sua pretesa informativa sui titoli; con il secondo motivo ha dedotto violazione delle norme sulla prescrizione e sul contratto di intermediazione finanziaria, sostenendo che la prescrizione dovesse decorrere solo dalla conoscenza del danno o dal default argentino, e non dal pagamento iniziale del 2000.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato in via assorbente che l'atto non soddisfaceva il requisito dell'esposizione sommaria dei fatti di causa richiesto dall'art. 366 c.p.c., poiché la vicenda sostanziale e processuale risultava oscura e non consentiva alla Corte di comprendere la controversia e le ragioni delle decisioni impugnate. Ha inoltre osservato che entrambi i motivi erano comunque inammissibili: il primo perché la questione dell'estromissione della banca originaria era irrilevante, essendo comunque presente in giudizio la banca subentrata; il secondo perché tendeva a sovvertire un accertamento di fatto sulla decorrenza della prescrizione, già individuata nel momento del pagamento per l'acquisto dei titoli, e perché la data di conoscenza del dossier o del default argentino era ritenuta non decisiva ai fini del decorso del termine. La ricorrente è stata condannata alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2560 c.c.

    richiamato dal ricorrente in relazione alla successione nei debiti dell'azienda ceduta e alla legittimazione passiva della banca subentrante; la Corte non affronta nel merito la doglianza per irrilevanza della questione.

  • art. 58 TUB

    richiamato dal ricorrente per sostenere la successione della banca cessionaria nei rapporti passivi; la Corte non esamina il motivo nel merito.

  • art. 1175 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di correttezza dell'operato bancario, senza specifico esame di merito.

  • art. 1176 c.c.

    richiamato dal ricorrente come parametro di diligenza professionale, senza specifico esame di merito.

  • art. 1719 c.c.

    richiamato dal ricorrente nel contesto della censura sulla condotta della banca, senza specifico esame di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale base del primo motivo, ma il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale base del secondo motivo, ma il motivo è dichiarato inammissibile.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato dal ricorrente quale base del secondo motivo per omesso esame di un fatto decisivo, ma la censura è ritenuta inammissibile.

  • art. 23 d.lgs. 58/1998

    richiamato dal ricorrente in tema di intermediazione finanziaria e validità dell'operazione, senza esame di merito.

  • art. 13 d.lgs. 58/1998

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza esame di merito.

  • art. 52 d.lgs. 58/1998

    richiamato dal ricorrente nel secondo motivo, senza esame di merito.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per sostenere che la prescrizione decorra dalla possibilità concreta di far valere il diritto; la Corte ribadisce che l'impedimento rilevante è solo quello giuridico, non l'ignoranza di fatto del danno.

  • art. 2946 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di prescrizione decennale, senza diversa elaborazione della Corte.

  • art. 366 c.p.c.

    la Corte afferma che il ricorso per cassazione deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti di causa; la sua mancanza comporta inammissibilità.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    richiamato nel dispositivo ai fini dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando manca o è radicalmente insufficiente l'esposizione sommaria dei fatti di causa, perché la Corte deve poter comprendere, dalla sola lettura del ricorso, la vicenda sostanziale e processuale e la ratio delle decisioni impugnate.
  • Ai fini dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere per un ostacolo giuridico; non è sufficiente a differirne il decorso l'ignoranza soggettiva del fatto dannoso o il ritardo nell'accertarlo.
  • Una censura è inammissibile se attacca una questione irrilevante ai fini della decisione, come la legittimazione di una parte estromessa quando il rapporto processuale è comunque proseguito con il soggetto subentrato.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il motivo di ricorso in una richiesta di rivalutazione del fatto, specie quando si contesta l'accertamento della data di decorrenza della prescrizione compiuto dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziario
SottomaterieRicorso per cassazioneObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

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