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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18374/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata presentata dal contribuente, della regolarità della stessa e dell'avvenuto pagamento delle somme dovute. Non risultando contestazioni del ricorrente e aderendo il Pubblico Ministero alla richiesta dell'Ufficio, la Corte ha dichiarato cessata la materia del contendere ed estinto il giudizio. Le spese restano a carico della parte che le abbia anticipate.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente. La controversia riguardava un avviso di accertamento Irpef relativo all'anno d'imposta 2007. Nel corso del giudizio di legittimità, l'Ufficio ha depositato istanza rappresentando che il contribuente aveva presentato domanda di definizione della controversia ai sensi dell'art. 5 della L. n. 130 del 2022 e aveva effettuato i pagamenti previsti, chiedendo quindi la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

  • art. 5 L. n. 130 del 2022

    È la base normativa della definizione della controversia fiscale che, in presenza di domanda regolare e pagamento degli importi previsti, comporta la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.

  • art. 46, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato per la regolazione delle spese, che restano a carico della parte che le abbia anticipate in caso di estinzione per cessata materia del contendere.

  • art. 40, comma 3, d.l. 24 febbraio 2023, n. 13, conv. in L. 21 aprile 2023 n. 41

    Richiamato solo per confermare l'inclusione del procedimento nell'elenco trasmesso dall'Agenzia e l'inequivoca riferibilità dell'istanza al presente ricorso.

Massime di principio

  • Quando, nelle more del giudizio di cassazione tributario, il contribuente perfeziona una definizione agevolata prevista dalla legge e l'Ufficio ne dà atto, il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere, purché la domanda risulti regolare e i pagamenti siano stati effettuati.
  • L'eventuale errore materiale nella indicazione del numero della sentenza impugnata non impedisce la declaratoria di estinzione se dall'insieme degli elementi del fascicolo emerge con certezza la riferibilità dell'istanza al procedimento in decisione.
  • In presenza di estinzione del giudizio per definizione della controversia fiscale, le spese seguono la disciplina speciale richiamata dalla normativa sulla cessazione della materia del contendere.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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