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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18370/2024 del 05/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

La controversia nasce da un’espropriazione immobiliare avviata da un creditore fondiario nei confronti di una società in accomandita semplice e del socio accomandatario, poi dichiarati falliti. Il curatore non interveniva nella procedura esecutiva e non inviava al creditore pignorante l’avviso previsto dall’art. 92 l.fall. Il credito veniva poi ceduto alla società ricorrente nell’ambito di un’operazione di cartolarizzazione; solo successivamente il curatore inviava l’avviso ex art. 92 l.fall., quando era ormai spirato il termine per le domande tardive. La cessionaria proponeva allora domanda di insinuazione al passivo in via ipotecaria e privilegiata per capitale, interessi e spese. Il giudice delegato escludeva il credito per ritardo imputabile al creditore, ritenendo che la conoscenza del fallimento fosse già effettiva sin dal deposito della sentenza nel fascicolo dell’esecuzione e dal richiamo all’art. 41 TUB nell’istanza di vendita; il Tribunale, in opposizione, confermava l’esclusione, valorizzando anche l’identità del difensore e la mancata prova di una concreta mancata lettura degli atti presenti nel fascicolo. Con il ricorso per cassazione la cessionaria denunciava: (i) violazione dell’art. 101 l.fall., per avere il Tribunale ritenuto conoscenza effettiva del fallimento sulla base di elementi che, a suo dire, provavano solo una mera conoscibilità o un fatto di ufficio non comunicato alle parti; (ii) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c., per avere il giudice di merito costruito una presunzione di conoscenza effettiva da un fatto ignoto e, di fatto, invertito l’onere della prova gravante sul curatore in mancanza dell’avviso ex art. 92 l.fall.

La decisione

La Corte ha accolto entrambi i motivi, ritenendoli connessi. Ha affermato che, quando il curatore non abbia inviato l’avviso ex art. 92 l.fall., non può limitarsi a dimostrare una conoscibilità del fallimento o a fondare la decisione su presunzioni semplici; deve invece provare una conoscenza effettiva dell’apertura della procedura in una data determinata, mediante un atto o un fatto equipollenti all’avviso, idonei a garantire la stessa conoscenza legale che l’avviso avrebbe assicurato. La Corte ha escluso che integrino fatti equipollenti il mero inserimento nel fascicolo dell’esecuzione di copia o estratto della sentenza dichiarativa di fallimento, non seguito da comunicazione alle parti, e il richiamo contenuto in un’istanza anteriore alla dichiarazione di fallimento all’art. 41 TUB. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Ivrea in diversa composizione per l’esame della censura rimasta assorbita e, se del caso, per il merito, oltre che per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 92 l.fall.

    L’avviso del curatore al creditore è funzionale a rendere nota l’apertura del fallimento; in sua assenza, il superamento dei termini per la domanda tardiva o ultratardiva richiede la prova di una conoscenza effettiva o di un atto/fatto equipollente all’avviso.

  • art. 101 l.fall.

    Il ritardo nella proposizione della domanda di insinuazione può essere imputato al creditore solo se risulta una conoscenza effettiva dell’apertura della procedura in tempo utile; non basta la mera conoscibilità o una presunzione di conoscenza.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare la conoscenza effettiva del fallimento, quando manchi l’avviso ex art. 92 l.fall., grava sul curatore; non può essere spostato sul creditore per dimostrare la propria ignoranza.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva non è sufficiente, da sola, a dimostrare la conoscenza effettiva del fallimento quando l’avviso legale non sia stato inviato; occorre un fatto certo, equipollente all’avviso, da cui desumere tale conoscenza.

  • art. 499 c.p.c.

    È richiamato come base formale dell’intervento della cessionaria del credito nella procedura esecutiva.

  • art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993

    È richiamato quale titolo del trasferimento del credito alla società cessionaria nell’ambito dell’operazione di cartolarizzazione.

  • art. 41, comma 2, TUB

    Il richiamo contenuto in un’istanza anteriore alla dichiarazione di fallimento non è stato ritenuto idoneo a provare la conoscenza effettiva del fallimento.

  • art. 2770 c.c.

    È richiamato per il privilegio sulle spese processuali richieste in sede di insinuazione.

  • art. 2777 c.c.

    È richiamato per la collocazione privilegiata delle spese processuali richieste in sede di insinuazione.

Massime di principio

  • In caso di mancato invio dell’avviso ex art. 92 l.fall., il curatore che eccepisca la tardività della domanda di insinuazione deve provare una conoscenza effettiva dell’apertura del fallimento da parte del creditore, in una data determinata e utile ai fini della tempestività della domanda.
  • La conoscenza effettiva richiesta ai fini dell’imputabilità del ritardo deve essere assimilabile alla conoscenza legale garantita dall’avviso, e non può essere sostituita da una mera conoscibilità del fallimento o da indizi generici.
  • Non costituiscono, di regola, fatti equipollenti all’avviso il solo deposito nel fascicolo dell’esecuzione di copia o estratto della sentenza di fallimento, se non seguito da comunicazione alle parti, né il richiamo a norme speciali in atti formati prima della dichiarazione di fallimento.
  • La prova della conoscenza del fallimento può essere fornita con ogni mezzo, ma deve emergere in modo certo e univoco da documenti o fatti processuali idonei a dimostrare che lo scopo informativo dell’avviso sia stato comunque raggiunto.
  • Quando il giudice di merito fonda l’esclusione del credito su presunzioni che dimostrano solo la conoscibilità dell’evento, e non la sua effettiva conoscenza, la decisione è censurabile per violazione dei criteri di riparto dell’onere della prova e per erronea applicazione delle regole presuntive.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeProveInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
SottomaterieAccertamento del passivoRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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