Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12378/2026 del 03/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato una cartella esattoriale fondata su due avvisi di accertamento relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, emessi per IRES, IRAP e IVA e non impugnati nei termini. La contribuente sosteneva di non avere ricevuto una regolare notificazione degli atti presupposti. I giudici di merito avevano accolto il ricorso, ritenendo nulla la notificazione degli avvisi perché eseguita, ai sensi dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973, nei confronti del liquidatore della società in un modo ritenuto non conforme. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 58 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 e degli artt. 2699 e 2700 c.c., sostenendo che la notifica fosse stata legittimamente eseguita presso la residenza anagrafica/domicilio fiscale del liquidatore e che, essendo l’esito negativo, fosse correttamente stata applicata la procedura per irreperibilità assoluta; con il secondo ha denunciato violazione dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, lamentando che la CTR non avesse esaminato il merito della pretesa tributaria nonostante la contribuente avesse impugnato la cartella anche sotto tale profilo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notifica degli avvisi di accertamento poteva essere eseguita con la procedura speciale dell’art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973 solo in presenza di una reale irreperibilità del destinatario e previa adeguata attività di ricerca; nel caso concreto, dal ricorso non emergevano specifiche ricerche del messo notificatore, mentre risultava che l’Amministrazione era a conoscenza del trasferimento dello studio professionale del liquidatore in altro indirizzo del Comune, sicché la procedura per irreperibili era stata illegittimamente utilizzata. Ha quindi confermato la nullità della notifica degli avvisi e l’invalidità derivata della cartella. Ha respinto anche il secondo motivo, rilevando che la società contribuente non si era costituita in appello e non aveva quindi riproposto le questioni di merito rimaste assorbite in primo grado ai sensi dell’art. 56 del d.lgs. n. 546 del 1992; conseguentemente la CTR non poteva pronunciarsi su tali profili. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite; non è stata applicata la sanzione sul contributo unificato per la natura di ente pubblico dell’Agenzia delle Entrate.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge nei motivi di ricorso per cassazione.

  • art. 58 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come disciplina della notificazione degli atti tributari e del domicilio fiscale del contribuente.

  • art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600 del 1973

    "quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l’avviso di deposito prescritto dall’art. 140 del codice di procedura civile, in busta chiusa e sigillata, si affigge nell’albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell’ottavo giorno successivo a quello di affissione"

    la procedura speciale per irreperibilità assoluta è utilizzabile solo se il destinatario non sia effettivamente reperibile nel Comune del domicilio fiscale e dopo adeguate ricerche; non basta una formula generica nella relata.

  • art. 140 c.p.c.

    richiamato quale modello procedurale di riferimento per l’avviso di deposito nell’ipotesi di irreperibilità.

  • art. 2699 c.c.

    invocato nel motivo di ricorso sulla prova della notificazione e sulla fede privilegiata dell’atto pubblico.

  • art. 2700 c.c.

    invocato nel motivo di ricorso sulla efficacia probatoria dell’atto pubblico e della relata di notifica.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    richiamato per sostenere la possibilità di riesame del merito della pretesa impugnata; la Corte ha escluso la censura perché le questioni di merito non erano state specificamente riproposte in appello.

  • art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992

    la Corte afferma che la riproposizione delle questioni assorbite opera anche nei confronti dell’appellato contumace.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    non è stata resa l’attestazione del raddoppio del contributo unificato perché l’Agenzia delle Entrate è ente pubblico ammesso alla prenotazione a debito.

  • art. 12, comma 5, d.l. n. 16 del 2012

    richiamato per la prenotazione a debito del contributo unificato da parte dell’ente pubblico.

  • art. 158, comma 1, lett. a), d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per la prenotazione a debito del contributo unificato da parte dell’ente pubblico.

Massime di principio

  • La notificazione degli avvisi di accertamento effettuata con la procedura per irreperibilità assoluta è valida solo se il notificatore abbia svolto ricerche effettive e specifiche per accertare l’assenza di abitazione, ufficio o azienda del destinatario nel Comune del domicilio fiscale; una relata generica non è sufficiente.
  • Se l’Amministrazione conosce un diverso recapito utile del destinatario nel medesimo Comune, non può utilizzare la disciplina dell’irreperibilità assoluta ma deve procedere secondo le ordinarie modalità di notificazione.
  • La nullità della notificazione dell’atto presupposto si riverbera sulla cartella di pagamento che su di esso si fonda, determinandone l’invalidità derivata.
  • Nel processo tributario, le questioni rimaste assorbite dalla sentenza di primo grado devono essere specificamente riproposte in appello ai sensi dell’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992; in difetto, il giudice di appello non può esaminarle, anche se l’appellato è contumace.
  • La fede privilegiata della relata di notifica non copre l’idoneità giuridica della procedura seguita quando risulti, dal contesto, che siano mancati i presupposti di legge per ricorrere al regime speciale.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.