Cassazione Civile, Ordinanza n. 20936/2025 del 23/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione, da parte di una società, di una cartella di pagamento emessa ex art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973 per il recupero di Ires, Irap e Iva dichiarate ma non versate per l’anno d’imposta 2007, in relazione a somme oggetto di rateizzazione. In primo grado la CTP aveva escluso l’applicabilità della sospensione dei pagamenti prevista da una disciplina emergenziale, ma aveva annullato in parte le sanzioni ritenendo che la crisi di liquidità della società, dovuta sia all’ingente ammontare dei crediti verso una ASL sia al terremoto del 2009, integrasse forza maggiore ai sensi dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 10 l. n. 212/2000. La CTR aveva respinto l’appello dell’Erario, confermando l’esimente. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sul motivo di appello relativo a ultrapetizione, poiché la CTP avrebbe annullato integralmente le sanzioni nonostante il ricorso introduttivo chiedesse solo una riduzione al 10%; 2) violazione dell’art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 e dell’art. 10 l. n. 212/2000, sostenendo che la crisi di liquidità da mancati pagamenti della ASL non è forza maggiore; 3) ulteriore violazione delle medesime norme, per l’erroneo richiamo al terremoto, evento non idoneo nel caso concreto perché antecedente agli omessi versamenti e comunque non coperto dalla sospensione speciale invocabile. È stata anche depositata una memoria con richiesta di cessazione della materia del contendere per asserita inclusione del credito nel concordato preventivo, ma la relativa documentazione è stata ritenuta tardiva e quindi inammissibile ex art. 372 c.p.c. nel testo applicabile.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il deposito documentale tardivo volto a sostenere la cessazione della materia del contendere, affermando che il termine di quindici giorni prima dell’adunanza camerale per il deposito dei documenti incidenti sull’ammissibilità/proseguibilità del ricorso ha natura perentoria. Nel merito ha accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso, cassando la sentenza della CTR perché la crisi di liquidità derivante dal ritardo nei pagamenti della P.A. non integra, di per sé, forza maggiore in materia di sanzioni tributarie, e perché il generico richiamo al terremoto non spiegava il nesso concreto con i versamenti omessi né poteva elidere il giudicato già formatosi sulla non spettanza della sospensione speciale. Il primo motivo è stato assorbito. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973
norma base del controllo automatizzato e della cartella emessa per recuperare imposte dichiarate e non versate
invocato per denunciare l’omessa pronuncia/ultrapetizione; il relativo motivo è stato assorbito
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo di ricorso per nullità processuale
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi di violazione di legge
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
la forza maggiore in materia sanzionatoria va intesa in senso rigoroso; la crisi di liquidità da mancati pagamenti della P.A. non basta, salvo prova di un evento imprevedibile e inevitabile che abbia annullato la coscienza e volontà della condotta
richiamato a sostegno dell’esclusione delle sanzioni in presenza di obiettive condizioni di incertezza o di forza maggiore; nel caso concreto non ritenuto applicabile
norma che regola il procedimento camerale e i termini per le produzioni e le memorie
consente il deposito di documenti nuovi in cassazione solo nei limiti di legge; il termine di deposito è perentorio per i documenti relativi all’ammissibilità/proseguibilità del ricorso
art. 3, comma 27, lett. h), d.lgs. n. 149/2022
ha modificato l’art. 372 c.p.c. eliminando l’obbligo di notifica dell’elenco e fissando il termine di deposito fino a quindici giorni prima dell’udienza/adunanza
art. 35, comma 6, d.lgs. n. 149/2022
disciplina transitoria che rende applicabile il nuovo art. 372 c.p.c. ai giudizi già pendenti per i quali, al 1° gennaio 2023, non fosse stata ancora fissata udienza o adunanza
richiamata quale intervento di coordinamento della riforma processuale
art. 372, secondo comma, c.p.c.
il termine di quindici giorni prima dell’adunanza è ritenuto perentorio; il deposito tardivo è inammissibile
art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997
la nozione di forza maggiore richiede un evento esterno, anormale e inevitabile, oltre all’impossibilità per il contribuente di adottare misure idonee per evitarne gli effetti
non esonera automaticamente dal pagamento per mera temporanea illiquidità
Massime di principio
- In materia di sanzioni tributarie, la forza maggiore deve essere intesa in senso rigoroso: occorre un evento imponderabile, estraneo al contribuente e tale da annullare la signoria sui propri comportamenti; la sola crisi di liquidità, anche se provocata dal ritardo nei pagamenti della pubblica amministrazione, non integra di regola l’esimente.
- L’imprenditore deve organizzarsi per far fronte agli obblighi fiscali anche in presenza di crediti non incassati, predisponendo accantonamenti o altra provvista; la mera mancata attivazione per reperire fondi depone contro la configurabilità della forza maggiore.
- L’evento invocato come causa di esonero deve essere concretamente collegato all’inadempimento contestato sia sotto il profilo fattuale sia sotto il profilo giuridico: non basta un richiamo generico a un fatto straordinario, se non è spiegato come esso abbia inciso sui singoli versamenti omessi.
- Il deposito in cassazione di documenti incidenti su ammissibilità, procedibilità o proseguibilità del ricorso deve avvenire nel termine stabilito dall’art. 372 c.p.c. novellato; tale termine è perentorio e il deposito tardivo è inammissibile.
- La cessazione della materia del contendere può essere valutata in cassazione solo sulla base di fatti sopravvenuti documentati ritualmente e, comunque, riconosciuti o non contestati dalle parti interessate.
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