Cassazione Civile, Ordinanza n. 33116/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente ha impugnato un avviso di accertamento IVA, IRAP e IRES relativo all’anno d’imposta 2015, con cui l’Ufficio aveva recuperato ricavi non fatturati per euro 100.000, emersi in occasione della vendita di un opificio industriale. Secondo l’Amministrazione, il prezzo effettivo della compravendita era stato di euro 400.000, di cui 300.000 tracciati e 100.000 corrisposti in contanti, circostanza ritenuta confermata da dichiarazioni spontanee rese dal legale rappresentante della società. In primo e secondo grado la società aveva contestato la motivazione dell’avviso, la mancata allegazione di alcuni atti richiamati, nonché la fondatezza della pretesa, sostenendo che i ricavi non potevano coincidere con l’utile e che, in ragione di perdite pregresse, non vi sarebbe stato alcun utile imponibile. Con il ricorso per cassazione i ricorrenti hanno dedotto, formalmente come violazione di legge, che la CTR avrebbe erroneamente presupposto la coincidenza tra ricavo accertato e utile, trascurando i costi e le perdite riportate a nuovo, e che l’Ufficio non avrebbe provato la distribuzione degli utili extracontabili al socio; hanno inoltre lamentato l’omessa valutazione di documentazione contabile e di alcuni profili già dedotti in appello.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo di ricorso inammissibile e, comunque, manifestamente infondato. Ha osservato che la censura non individuava una specifica violazione di legge né si confrontava con i parametri del ricorso per cassazione, risolvendosi in realtà in una critica al merito e al ragionamento della sentenza impugnata. Nel merito, ha rilevato che la CTR aveva accertato unicamente ricavi non contabilizzati e non dichiarati in capo alla società, sicché era del tutto inconferente la deduzione relativa alla mancata distribuzione di utili al socio o alla presenza di perdite pregresse. L’elemento decisivo restava la percezione di ricavi "in nero", riconosciuta anche dal legale rappresentante, che costituiva fonte di maggior reddito imponibile della società. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di lite e dei conseguenti oneri processuali.
Norme richiamate
richiamato dalla parte ricorrente come parametro del difetto di motivazione dell’avviso di accertamento; la Corte non affronta nel merito la censura perché il motivo è dichiarato inammissibile e comunque infondato.
invocato per contestare l’omessa allegazione degli atti richiamati nell’avviso; la Corte non si pronuncia specificamente sul punto nel dispositivo del motivo, perché il ricorso viene respinto per inammissibilità e infondatezza del motivo unico.
citato nel ragionamento difensivo sulla motivazione e sull’allegazione degli atti richiamati; non è oggetto di autonoma decisione di merito.
la Corte rileva che il motivo non sussumeva in modo corretto la doglianza sotto alcuno dei paradigmi del ricorso per cassazione e che comunque si traduceva in una inammissibile critica al merito della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato per chiarire che il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato a omissione, apparenza o grave contraddittorietà, ipotesi non ravvisate nel caso concreto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che si limiti a contestare la ricostruzione in fatto o la valutazione delle prove, senza individuare una reale violazione di legge o un vizio motivazionale nei limiti consentiti, è inammissibile.
- Quando l’accertamento fiscale riguarda ricavi non contabilizzati e non dichiarati della società, la questione dell’eventuale mancata distribuzione di utili al socio è inconferente, perché la pretesa tributaria colpisce il maggior reddito della società in quanto soggetto autonomo.
- La presenza di perdite pregresse o la destinazione degli utili a copertura di tali perdite non esclude, di per sé, la sussistenza di maggiori ricavi imponibili accertati dall’Ufficio.
- Le dichiarazioni spontanee rese dal legale rappresentante del contribuente possono costituire un elemento probatorio decisivo a sostegno dell’accertamento dei maggiori ricavi.
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione di circostanze di fatto richiede specifica indicazione della loro emersione negli atti di causa; in difetto, la censura difetta di autosufficienza.
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