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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26561/2025 del 02/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia trae origine dall’impugnazione di cartelle di pagamento emesse a seguito dell’estinzione di un giudizio relativo a IVA 1995-1996 riguardante una società di capitali cancellata dal registro imprese, di cui le contribuenti erano socie. In primo grado alcuni rilievi delle contribuenti erano stati dichiarati inammissibili perché introdotti solo con memoria; la CTP aveva poi respinto le ulteriori doglianze. In appello la CTR aveva invece annullato, per quanto qui rileva, la cartella emessa nei confronti della socia, ritenendo insufficiente il richiamo alla dichiarazione di estinzione del processo, carente la motivazione dell’atto e non dimostrata la sua conoscenza dettagliata delle vicende societarie, anche per la ridotta quota del 2%. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 53 e 24 del d.lgs. n. 546/1992 e dell’art. 112 c.p.c., per avere la CTR esaminato questioni dedotte tardivamente e già dichiarate inammissibili in primo grado; 2) violazione dell’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e dell’art. 7 L. n. 212/2000, per avere la CTR ritenuto la cartella priva di adeguata motivazione; 3) violazione degli artt. 2727 e 2495 c.c., per avere la CTR escluso la legittimazione passiva della socia e l’applicabilità della presunzione di distribuzione degli utili in società a ristretta base partecipativa. La resistente è rimasta intimata.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il terzo. Ha ritenuto precluso l’esame in appello delle eccezioni formulate per la prima volta con memoria in primo grado e già dichiarate inammissibili, poiché nel processo tributario l’oggetto della lite è delimitato dai motivi di impugnazione dell’atto introdotti col ricorso. Ha inoltre affermato che la cartella era sufficientemente motivata, perché conteneva elementi idonei a individuare il presupposto della pretesa, la società interessata, i periodi d’imposta, i successori e i coobbligati, non essendo necessaria l’indicazione formale di tutti gli estremi dell’atto presupposto. Il terzo motivo è stato assorbito, poiché le questioni sulla responsabilità della socia e sulla presunzione di distribuzione degli utili attengono all’accertamento ormai definitivo e non possono essere rimesse in discussione in sede di riscossione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria per nuovo esame.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. n. 546/1992

    Il motivo di appello non può ampliare il thema decidendum oltre le doglianze ritualmente proposte; il giudice non può esaminare questioni già dichiarate inammissibili e non impugnate specificamente.

  • art. 112 c.p.c.

    La decisione di merito non può pronunciarsi su domande o eccezioni non devolute validamente al giudice dell’impugnazione.

  • art. 24 d.lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario i motivi di impugnazione dell’atto introduttivo delimitano rigidamente l’oggetto del giudizio e le memorie non possono introdurre nuovi motivi.

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    Per la validità della cartella non è indispensabile la puntuale indicazione degli estremi o della data di notifica dell’atto presupposto, essendo sufficiente una motivazione che lo renda univocamente individuabile.

  • art. 7 L. n. 212/2000

    La cartella deve contenere una motivazione idonea a rendere comprensibile al destinatario la pretesa tributaria e a consentire l’esercizio del diritto di difesa.

  • art. 2727 c.c.

    La censura sulla presunzione di responsabilità dei soci è stata ritenuta assorbita, poiché attinente a profili di accertamento ormai preclusi nella fase della riscossione.

  • art. 2495 c.c.

    La questione della responsabilità dei soci della società estinta è richiamata come presupposto della pretesa, ma non è esaminata nel merito perché assorbita.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le memorie non possono introdurre nuovi motivi di impugnazione: solo le doglianze dedotte nel ricorso introduttivo delimitano la causa petendi e possono essere esaminate nei gradi successivi.
  • Se una questione è stata dichiarata inammissibile in primo grado e non è stata validamente devoluta in appello, il giudice di secondo grado non può riesaminarla né la Cassazione può fondare su di essa la decisione.
  • La cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando contiene elementi univoci che consentano al destinatario di identificare il presupposto della riscossione, senza necessità di riprodurre integralmente gli estremi formali dell’atto precedente.
  • Le contestazioni relative alla sussistenza del titolo di responsabilità o all’applicazione di presunzioni proprie della fase di accertamento non possono essere rimesse in discussione in sede di mera riscossione, se la pretesa sostanziale è ormai definitiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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